ANALISI DELLA SITUAZIONE NORMATIVA A TUTELA DELLA FIGURA DELL’ERBORISTA

Attualmente la disciplina del settore erboristico è demandata ad una normativa risalente nel tempo e disomogenea, palesemente inidonea a regolamentare tutti gli aspetti della materia.
Com’è noto la normativa di base è costituta ancora dalla L. n. 99 del 1931 che indica i requisiti per la raccolta, la coltivazione e il commercio delle piante officinali, individuate nell’elenco di cui al Regio Decreto n. 772/1932.

In particolare, la L. n. 99 conferisce la facoltà di raccogliere le piante officinali a chi abbia ottenuto la “carta di autorizzazione” dalle autorità competenti, mentre per coltivare, raccogliere e sottoporre a preparazione dette piante è necessario altresì conseguire il diploma di erborista. Oggi questo titolo di studio è stato sostituito dalle lauree in scienze e tecnologie erboristiche istituite presso le facoltà di farmacia.

Per quanto riguarda la definizione di prodotto erboristico, la legge del 1931 si limita a definire “piante officinali” “ le piante medicinali, aromatiche e da profumo, comprese nell’elenco” di cui al Regio Decreto n. 772/1932.

Successivamente, con circolare dell’8 gennaio 1981, il Ministero della Salute ha operato la distinzione tra:

A) I prodotti a base di piante medicinali cui vengano attribuiti effetti terapeutici e i preparati a base di piante ad alto potere tossico, che sono soggetti alla normativa sui medicinali e, pertanto, possono essere venduti soltanto dal farmacista in farmacia.
B) Le piante medicinali vendibili fuori dalla farmacia, e quindi anche nelle erboristerie, che sono quelle – ritenute innocue – che non hanno alcun potere terapeutico, ma che svolgono una funzione favorente le funzioni fisiologiche dell’organismo.

La scarna definizione dei prodotti erboristici fornita dalla normativa italiana può essere integrata sulla base di disposizioni di origine europea.
In primo luogo il Regolamento (CE) n. 178/2002, che all’art. 2 definisce “alimento” “qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani”.
Ne deriva che i prodotti erbostici, ad esclusione di quelli di uso esclusivamente esterno, rientrano nella definizione di alimento e, pertanto, sono soggetti a tutte le normative applicabili al settore alimentare.
Tra queste ricordiamo gli obblighi per gli operatori del settore alimentare derivanti dal Regolamento (CE) n. 852/2004, che detta i requisiti in materia di igiene imponendo, tra gli altri, l’obbligo di applicazione delle procedure di controllo basate sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

Successivamente, in attuazione della Direttiva comunitaria n. 2002/46 CE, è intervenuto il D. Lgs. n. 169/2004 che reca la disciplina degli integratori alimentari commercializzati in forma preconfezionata.
Tale normativa definisce gli integratori alimentari i “prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali…”.
Essi sono soggetti ad una serie di disposizioni concernenti in particolare l’etichettatura, la composizione, la produzione ed il confezionamento: in particolare, la produzione ed il confezionamento possono essere effettuati soltanto in stabilimenti autorizzati dal Ministero della Salute, previa verifica delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 111/1992.
In ogni caso, nella etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli integratori non possono essere loro attribuiti effetti terapeutici.
I prodotti erboristici venduti in forma preconfezionata si possono quindi fare rientrare nella categoria degli integratori alimentari, con la conseguente soggezione a tutti gli obblighi di legge previsti dalla relativa disciplina.

Per quanto riguarda la commercializzazione delle piante officinali è opportuno ricordare che l’art. 7, della L. 99 mentre al primo comma stabilisce che

“Il diploma di erborista conferisce l'autorizzazione a coltivare e raccogliere piante officinali indigene ed esotiche, nonché alla preparazione industriale di esse”,

al secondo comma precisa che

“Tale autorizzazione non comprende la facoltà di vendere al minuto, che spetta, peraltro, ai farmacisti.”

Orbene, sull’argomento è intervenuto il Consiglio di Stato che, con parere n. 67 del 1970, ha chiarito che “il citato articolo non può essere inteso nel senso che imponga agli erboristi un generale divieto di vendita al minuto”, ma che “la limitazione per la vendita, da parte dei non farmacisti, comprende soltanto le piante medicinali ed i loro prodotti a forma e dose di medicamento”. [Come già ricordato, la dizione "forma e dose di medicamento" è obsoleta e deve intendersi sostituita dal divieto di associare indicazioni terapeutiche ai prodotti che non hanno l'AIC - NdR]

Tale interpretazione è basata sul disposto di cui all’art. 122 del T.U. delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265 del 1934), che riserva la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento ai farmacisti nelle farmacie.
Pertanto, si deve ritenere che “agli erboristi è consentita la vendita al minuto di piante officinali ed esotiche destinate ad uso diverso da quello terapeutico, a norma dell’art. 7 della L. n. 99/1931, in quanto la limitazione ivi prevista comprende solo le piante medicinali e i loro prodotti a forma e dose di medicamento, che viene riservata ai farmacisti.”

Ulteriori precisazioni in materia di commercializzazione dei prodotti erboristici sono state fornite dalla regione Emilia Romagna.
Secondo la regione, chi abbia ottenuto il diploma in erboristeria può praticare esclusivamente il commercio all’ingrosso, dal momento che - visto il divieto di cui all’art. 7, comma 2, della legge 99 - non si può sostenere che il titolare di un diploma in erboristeria, o di un titolo equipollente, possa, per ciò solo, vendere al minuto le piante officinali. In conclusione, la Regione ha chiarito che per effettuare la vendita al minuto delle piante officinali è comunque necessario che sussistano i presupposti previsti dalla normativa in materia di commercio e, in particolare, dal D. Lgs. n. 114/1998. Al riguardo è opportuno richiamare un parere dell’allora Ministero delle Attività Produttive relativo ai requisiti per svolgere l’attività di commercio al dettaglio di erboristeria.

Con parere n. 552193 dell’8 maggio 2003, il Ministero ha chiarito che un soggetto, per vendere prodotti di erboristeria deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 5 del D.Lgs. 114/1998:

• Nel caso di prodotti non alimentari, sono sufficienti i requisiti di onorabilità indicati al comma 2° dell’art. 5;
• Nel caso di prodotti rientranti nel settore merceologico alimentare, sono invece necessari, oltre ai requisiti di onorabilità di cui sopra, anche i requisiti professionali previsti dal comma 5 dell’articolo citato.

STRALCIO dal DLgs 114/1998

"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 80

Art. 5.
Requisiti di accesso all'attivita'

[omissis] 5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attivita' di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare, in qualita' di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

6. In caso di societa' il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 e' richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attivita' commerciale. [omissis]

Il Ministero ha precisato che le disposizioni nazionali in materia di esercizio dell’attività commerciale non fanno alcun riferimento al possesso del “diploma in erboristeria”, che non può costituire – pertanto – un presupposto per il commercio di prodotti erboristici. Sulla base del quadro normativo appena ricordato, è possibile illustrare quale sia la situazione attuale per coloro che vogliono svolgere nel nostro Paese l’attività di erborista.

Come detto, la vendita di prodotti erboristici preconfezionati - sui quali non si effettuino ulteriori lavorazioni - è consentita a tutti gli esercizi commerciali che siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e, nel caso di prodotti alimentari, dei requisiti professionali di cui al comma 5 dello stesso articolo.
L’esercizio commerciale che vende prodotti erboristici preconfezionati può dotarsi o meno della denominazione di “erboristeria”, non esistendo – al momento – alcuna disciplina normativa al riguardo.

Per quanto riguarda la coltivazione, la raccolta e la trasformazione di prodotti erboristici è invece necessario possedere il relativo titolo di studio: il diploma in erboristeria di cui alla L. n. 99 del 1931, sostituto in un primo tempo dal diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al D.M. 6 giugno 1995 e poi dalla laurea in scienze e tecnologie erboristiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 509 del 3 novembre 1999, poi sostituito dal decreto n. 270 del 22 ottobre 2004.
Tale titolo di studio è altresì necessario per quegli esercizi di vendita all’interno dei quali viene effettuata la miscelazione e la trasformazione di prodotti erboristici; in tale ipotesi, è pertanto richiesto sia il rispetto della normativa in materia di commercio e, quindi, il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 114 del 1998, sia il possesso del diploma in erboristeria o dei titoli equipollenti.
Si aggiunga che chi svolge la professione di erborista non può comunque effettuare miscelazioni su prescrizione medica o per qualsiasi finalità terapeutica, né suggerire rimedi a base di erbe contro malattie o malesseri sintomatici. In questo caso, infatti, rischierebbe di incorrere nella sanzione di cui all’art. 348 del codice penale, che punisce l’esercizio abusivo della professione di farmacista o della professione medica.

Questa, ad oggi, la situazione normativa del settore erboristico: com’è evidente e noto a tutti gli interessati, molte sono le contraddizioni e le lacune che ancora rimangono, rendendo problematico un inquadramento chiaro della professione erboristica.
In tale contesto e nella prospettiva di una futura legge che provveda a disciplinare adeguatamente la materia, si procede ad illustrare alcuni aspetti per i quali un intervento legislativo appare improcrastinabile.

In primo luogo sarebbe opportuno dare una definizione esaustiva dei prodotti erboristici, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, con l’indicazione delle regole applicabili alla loro preparazione, trasformazione e commercializzazione.
In secondo luogo emerge la necessità di individuare con precisione chi sia l’erborista e quale sia la sua qualificazione professionale.
Come detto, attualmente si può gestire un’erboristeria e vendere prodotti erboristici anche in mancanza di qualsiasi titolo professionale: oltre al possesso dei requisiti indicati dalla normativa in materia di commercio, unica condizione, non sempre rispettata, è che si vendano soltanto prodotti preconfezionati e non si proceda ad effettuare la miscelazione e la trasformazione degli stessi.
Tale situazione porta ad una svalutazione della figura professionale dell’erborista, in quanto chi ha conseguito i titoli di studio ed è dotato di una approfondita preparazione scientifica è equiparato – a livello normativo – a soggetti che si limitano ad effettuare la vendita di prodotti erboristici senza avere alcuna qualificazione.
Si impone pertanto la necessità di dotare l’attività erboristica di una regolamentazione propria e distinta, attraverso la definizione dei titoli di studio abilitanti, delle competenze specifiche della categoria e delle norme applicabili alla preparazione e alla vendita dei prodotti.
Sarebbe opportuno che la legge indicasse chiaramente la differenza tra chi – in possesso di titoli di studio adeguati – svolge con cognizione di causa la professione di erborista e chi si limita a fare commercio di prodotti di origine naturale, senza avere una conoscenza approfondita degli stessi. Ciò anche al fine di consentire al cliente di sapere quale prodotto può trovare in un determinato esercizio e quale affidamento può fare sugli eventuali consigli di utilizzo e di somministrazione offerti dal soggetto che lo vende.
In tal senso una possibile ipotesi – che, come vedremo, è stata accolta nella proposta di legge presentata dal Senatore Fleres – consiste nel consentire di utilizzare la denominazione di erboristeria soltanto agli esercizi commerciali in cui sia presente un erborista che abbia conseguito i necessari titoli di studio.
In tal modo soltanto nelle “erboristerie” il cliente sarebbe sicuro di trovare un erborista qualificato, abilitato a trasformare e miscelare i prodotti, a venderli e a dare consigli adeguati sull’utilizzo degli stessi, mentre gli altri esercizi commerciali non potrebbero usare tale denominazione.
I prodotti erboristici preconfezionati potrebbero invece essere venduti sia nei negozi che espongono l’insegna erboristeria, sia in tutti gli altri esercizi commerciali che rispettino la normativa in materia di commercio di prodotti alimentari.

Una innovazione di tale portata, che sicuramente arrecherà vantaggi alla categoria degli erboristi, realizzando la professionalizzazione del settore, impone al contempo una adeguata normativa di transizione.
Si renderebbe infatti necessario permettere ai soggetti che attualmente svolgono la professione di erborista senza aver conseguito i titoli professionali di adeguarsi alla nuova normativa.
In tal senso dovrebbero essere istituiti dei corsi ad hoc, di durata limitata nel tempo, la cui frequenza sia possibile anche per soggetti occupati in un’attività lavorativa a tempo pieno.
Al termine dei corsi dovrebbe essere previsto un esame finale il cui superamento faccia conseguire al soggetto interessato un titolo di studio equiparato alle lauree in erboristeria, abilitante alla professione in tutte le sue espressioni: quindi non soltanto vendita di prodotti preconfezionati, ma anche la trasformazione e preparazione degli stessi.
Trattandosi di disciplina transitoria ed eccezionale, sarà opportuno stabilire un termine di decadenza per la partecipazione ai corsi e il superamento dell’esame finale che consente ai soggetti che già esercitavano l’attività di erborista di mettersi in regola con le nuove disposizioni.
Il carattere di eccezionalità giustificherebbe altresì la durata limitata dei corsi rispetto al corso di laurea previsto dal percorso formativo ordinario: tale carenza dovrebbe comunque ritenersi compensata dall’esperienza maturata sul campo dagli erboristi che hanno già esercitato la professione.
A tutte le esigenze di innovazione del settore erboristico ha dato risposta il progetto di legge presentato in senato nel maggio scorso dal Senatore Fleres, che propone una disciplina della materia al passo con i tempi ed in grado di tutelare al contempo gli interessi della categoria degli erboristi e quelli dei consumatori.

SANA 2009
Bologna, 13 settembre 2009
Dott.ssa Valeria Fedele
Ufficio Legislativo e Affari Giuridici Confesercenti Nazionale


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