La legge in questione, ha introdotto un sistema di autorizzazioni preventive per la coltivazione, la raccolta e il commercio delle piante officinali (tale normativa, prevede la "carta di autorizzazione" per la coltivazione e la raccolta; il "diploma di erborista" per la coltivazione, la raccolta e la preparazione delle piante officinali), ed ha riservato inconfutabilmente ai farmacisti in farmacia la dispensazione al pubblico delle piante officinali e delle relative miscele 1, non distinguendo, sotto tale profilo, tra le piante ad utilizzo medicinale (fitoterapico) e le piante ad utilizzo non medicinale (salutistico).
Successivamente, la dottrina legislativa - nel cui contesto si è collocato l'Elenco delle piante officinali: medicinali, aromatiche e da profumo - è stata, peraltro, interpretata in senso tale da consentire anche all'erborista "diplomato" la vendita di piante, loro miscele e derivati, a condizione che: non possano essere identificati come medicinali, con riferimento alle caratteristiche intrinseche (qualitative e quantitative), oppure a quelle estrinseche (confezione, indicazioni, etichette e pubblicità), o comunque in modo tale da presentare o vantare una finalità terapeutica.
Questo orientamento era già stato anticipato nella Farmacopea che, nell'elencare le piante officinali, aveva indicato quelle "la cui vendita è consentita anche ai commercianti", ipotizzando così un loro impiego diverso da quello terapeutico e la possibilità di una loro distribuzione nelle erbosterie in confezioni prive di posologia e di caratteristiche formali estrinseche (confezionamennto, diciture, denominazioni, foglietti illustrativi, ecc.) tali da non evocare in alcuna maniera, anche indiretta, una qualsiasi attività o impiego terapeutici 2.
Detto orientamento ha costituito un punto fermo nella valutazione dei limiti della più volte richiesta restrizione di legge dei prodotti di erboristeria medicinale (fitoterapia) in favore della professione farmaceutica 3 e, più in generale, dell'àmbito residuale dell'attività dell'erborista diplomato 4 nell'àmbito dell'erboristeria non medicinale o salutare (erboristica), rimanendo critica la possibilità, per quest'ultimo, di mescolare le erbe e di offrire suggerimenti circa il loro uso, che non fossero una semplice divulgazione di conoscenze popolari sulla loro efficacia ed illecita la loro presentazione ostentando o comunque vantando proprietà terapeutiche, perché in contrasto con l'articolo 348 del Codice Penale sull'esercizio abusivo della professione farmaceutica e/o della professione medica.
A séguito di tale classificazione -(solo) indicativa 7- possono essere dispensati dai farmacisti in farmacia:
La preparazione/dispensazione dei prodotti di erboristeria medicinale rappresenta un segmento di attività 9 del farmacista in farmacia 10 ed è strettamente collegata alla concessione sanitaria per l'esercizio farmaceutico 11.
La preparazione/dispensazione dei prodotti di erboristeria non medicinale da parte del farmacista in farmacia è stata invece connessa alla autorizzazione commerciale per l'esercizio dell'attività 12 che non è implicita in quella istituzionale, ma è complementare ed è pertanto dovuta ai titolari di farmacia in relazione a tale complementarietà 13.
La preparazione/vendita dei prodotti di erboristeria non medicinale nelle erboristerie è stata ritenuta lecita 14, previa acquisizione dell'autorizzazione al commercio 12, che viene rilasciata ai loro titolari nell'àmbito del relativo piano comunale 15.
Tale esigenza si è tradotta in una serie di disegni e di proposte di legge presentati in Parlamento, che risentendo dei diversi punti di vista ed interessi dei soggetti coinvolti in tale riordino, non hanno condotto a risultati positivi se non nel reiterarsi dell'individuazione di quattro classi di prodotti di erboristeria, costituite:
Ne consegue, allo stato attuale, una bipartizione dei prodotti derivati dalle piante officinali, come fitoterapici e come erboristici e la loro soggezione alla relativa disciplina normativa (D.L.vo n.178/1991 per i fitoterapici; Legge n.262/1962 per gli alimenti; Legge n.713/1986 per i cosmetici) anche per quanto riguarda alla loro preparazione e/o dispensazione in farmacia e nelle erboristerie, che viene ricollegata a quella ben distinta preparazione tecnico-culturale dei relativi operatori (i farmacisti e gli erboristi) che giustifica, sul piano concettuale ed operativo, la riserva di legge richiesta in favore dei primi per la dispensazione dei prodotti fitoterapici e la liberalizzazione in favore (anche) dei secondi dei prodotti di erboristica (erboristeria salutare, non medicinale).
La raccolta, rifornimento, miscelazione e dispensazione di tali droghe vegetali sono soggette a una specifica disciplina, secondo cui esse devono:
Le monografie riportate nel volume in questione sono indispensabili per l'allestimento delle preparazioni fitoterapiche in forma di galenico tradizionale di derivazione magistrale, tra cui le tisane che sono descritte nel Formulario nazionale della Farmacopea sui Galenici di derivazione magistrale 25, che hanno avuto un'integrazione non ufficiale nel "Codex" pubblicato nello stesso anno 26.
L'evoluzione normativa si traduce, prima ancóra che nella coerente individuazione dell'area fitoterapeutica delle piante di esclusiva utilizzazione farmacologica (la cui dispensazione è riservata ai farmacisti nelle farmacie) e dell'area erboristica di quelle che non possono vantare un tale uso (e sono vendibili anche dagli erboristi) nonché dei requisiti dei soggetti addetti rispettivamente alla dispensazione e alla vendita (ricollegati, per entrambe le categorie, a una preparazione di livello universitario), nel potenziamento della ricerca finalizzata al miglioramento delle proprietà farmacologiche ed erboristiche e delle relative tecniche di produzione e conservazione delle piante, loro parti o derivati.
La proposta di legge (28) recante la regolamentazione del settore erboristico, prevede una sola tabella positiva - predisposta e aggiornata ai sensi dell'art. 3 - in cui sono comprese "Le piante, le loro parti, le droghe e gli altri prodotti naturali utilizzabili come tali o come materie prime da cui ottenere i prodotti erboristici".
La FEI (Federazione Erboristi Italiani) considera questo articolo inaccettabile; tuttavia, l'introduzione di una tabella positiva è indubbiamente il criterio più efficace per prevenire l'introduzione nel territorio nazionale di nuove varietà le cui caratteristiche ed effetti sono scarsemente se non del tutto sconosciute in letteratura (v. per es. la salvia divinorum).
Detta tabella è predisposta con decreto non regolamentare del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta di una Commissione di esperti.
Viene, pertanto, confermata la tripartizione dei prodotti di fitoterapia (erboristeria
medicinale) e di erboristica (erboristeria salutare non medicinale).
I prodotti fitoterapici (di erboristeria medicinale) rimangono assoggettati alla normativa sui medicinali, mentre i prodotti erboristici (di erboristeria salutare, non medicinale) possono essere venduti sia come predotti preconfezionati, sia allo stato sfuso e possono essere composti e preparati dal farmacista e dall'erborista (la legge non precisa nelle farmacie e/o erboristerie) in maniera estemporanea (in taglio tisana) ed essere anche preconfezionati (entro certi limiti di concentrazione del fitocomplesso e di ogni singolo principio attivo), da laboratori appositamente autorizzati dal Ministero della Salute all'impiego, alla trasformazione, alla lavorazione e alla importazione ai fini della produzione e della successiva immissione in commercio dei relativi prodotti (previa verifica delle loro condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici previsti dalla normativa sugli alimenti), nel rispetto delle metodiche analitiche di controllo fissate dalle Farmacopee della Unione Europea e sotto la responsabilità di un direttore tecnico, laureato o diplomato nella relativa disciplina, ma l'immissione in commercio di ciascun prodotto erboristico preconfezionato deve essere preceduta dalla trasmissine della relativa etichetta al Ministero della Sanità, con una procedura che puo' essere semplificata per i laboratori già autorizzati alla produzione di farmaci e di alimenti dietetici.
Una particolare disciplina regola l'etichettatura dei prodotti erboristici confezionati e dei
recipienti delle piante vendute allo stato sfuso: i primi, ma non i secondi, possono essere identificati anche con un nome di fantasia.
I prodotti di erboristica (erboristeria salutare, non medicinale) commercializzati come
prodotti confezionati devono riportare (in lingua italiana e con caratteri indelebili e leggibili) sul contenitore o su etichetta saldamente apposte: la denominazione comune e il nome botanico della pianta, séguito dall'indicazione della parte di pianta contenuta; la dizione "prodotto erboristico senza attività terapeutica documentata"; l'elenco degli ingredienti; le indicazioni per l'uso; il quantitativo netto; la data di confezionamento; il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; le modalità di conservazione; il titolo alcolometrico; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede del produttore e del confezionamento; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del distributore per i prodotti provenienti dall'estero; il lotto di produzione.
Le piante officinali e le droghe (non medicinali) vendute (al pubblico) allo stato sfuso, debbono riportare (in lingua italiana ) su apposito cartello applicato ai recipienti che le contengono: la denominazione comune e il nome botanico della pianta, seguito dall'indicazione della parte di pianta contenuta; il termine minimo di conservazione ( inteso come la data fino alla quale il prodotto è in grado di conservare le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione); il nome o la ragione sociale del produttore o del responsabile della commercializzazione del prodotto; il prezzo per unità di vendita.
Le piante officinali e le droghe (non medicinali) vendute (all'ingrosso) in contenitori debbono recare in etichetta: il nome comune e il nome botanico della pianta, seguito dall'indicazione della parte di pianta impiegata; la natura della pianta (spontanea o coltivata); la data di raccolta; il numero di lotto; il metodo di preparazione e l'eventuale trattamento con fitofarmaci al fine di consentirne la conservazione; la data di confezionamento; le modalità di conservazione; la data di scadenza fino alla quale il prodotto è in grado di conservare le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di
conservazione; la eventuale indicazione di pericolo, secondo le disposizioni sull'etichettatura delle sostanze pericolose; il nome e l'indirizzo del produttore o del responsabile della commercializzazione del prodotto.
Il commercio al pubblico dei prodotti di erboristica (erboristeria salutare, non medicinale) rimane collegato alle informazioni sul loro utilizzo, che debbono essere date, da parte del farmacista e dell'erborista, cui è richiesto (a tal fine) rispettivamente il superamento degli esami di farmacognosia e botanica farmaceutica (per il primo) e il diploma universitario in tecniche
erboristiche (per il secondo).
In questo contesto, tali prodotti possono formare oggetto di pubblicità, previa informativa del relativo testo del Ministero della Sanità.
La vigilanza sulle piante e sui prodotti di erboristeria spetta al Ministero della Sanità; quella sulla distribuzione intermedia e finale spetta alle Regioni, che la esercitano per il tramite delle
Aziende Sanitarie Locali.
In conclusione, la normativa di riordino tende necessariamente a risentire dell'evoluzione in atto nel settore fitoterapico ed erboristico: in àmbito terapeutico quale prima alternativa alla farmacologia tradizionale; in àmbito salutare, quale rimedio d'uso tradizionale; in àmbito sociale, della diversificazione di utilizzo dei relativi prodotti da parte di una società che ha cambiato i suoi modelli di salute, rimanendo comunque un punto fermo e inderogabile la discriminazione tra l'erboristeria medicinale (fitoterapia) e l'erboristeria salutare, che viene fissata, anche ai fini dell'accesso, dei relativi prodotti in farmacia e/o in erboristeria, nella definizione del "medicinale", che è stata codificata dalla normativa comunitaria 37 e che comprende (nel senso piu' ampio) qualsiasi sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali nonchè qualsiasi sostanza o composizione da somministrare all'uomo o all'animale, allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo o dell'animale, intendendosi per sostanza (ancora nel senso più lato) qualsiasi materia di origine umana o animale o vegetale o di origine chimica, sia naturale che di trasformazione o di sintesi e per "specialità medicinale" qualsiasi medicinale precedentemente preparato ed immesso in commercio con una denominazione speciale ed in confezione particolare (non rimanendo ricompresi tra le specialità medicinali: i medicinali preparati nella farmacia ospedaliera e destinati ad essere impiegati all'interno dell'ospedale; i medicinali destinati a malati determinati preparati in farmacia in base a prescrizioni mediche; i medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea Ufficiale e destinati ad essere forniti direttamente ai clienti di tale farmacia).
A tale definizione deve essere fatto esclusivo riferimento per segnare il confine tra l'erboristeria medicinale e l'erboristeria salutare anche secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza, che ritiene "medicinale" qualsiasi prodotto di erboristeria presentato come avente proprietà medicamentose o profilattiche o comunque che vanti proprietà terapeutiche che trascendano la semplice divulgazione di conoscenze popolari sulla loro efficacia favorevole alla salute -accompagnato da spiegazioni sul modo di impiego alimentare del prodotto in relazione a sintomatologie di generale dominio, sempre che le informazioni fornite, sia pure sotto l'aspetto della sintomatologia adoperata, siano prive del benchè minimo requisito di rigore scientifico o di preparazione scientifica, per collocarsi sul piano del buonsenso comune 38- che possano comunque sorprendere la buona fede del consumatore medio circa la natura, la sostanza, la qualità e gli effetti del prodotto medesimo 39.
Tale aspetto è prevalente 40 rispetto alla composizione o alla presentazione del prodotto in dose e forma di medicamento, che già lo configurano come un medicinale 41, la cui preparazione e/o dispensazione è riservata al farmacista in farmacia, come si è detto, in ragione dell'interesse pubblico cui è sottesa la sua attività professionale a tutela dei possibili rischi che esse possono rappresentare in danno della salute, che ne giustifica il monopolio (rectius la riserva di legge) 42.
testo riadattato, modificato e aggiornato (al novembre 2004) dall'originale ORDINE dei FARMACISTI della Provincia di Mantova, a cura dell'avv. Bruno Riccardo Nicoloso (Firenze)
1 - R.D. 26 maggio 1932 n.772
2 - Farmacopea Ufficiale, VIª edizione (1940)
3 - Cass. Pen., Sez. VI, 13 maggio/24 novembre 1981 n.712, in Rag.giu.farm. 1996, fasc. 36
4 - Cons. Stato, Sez. II, Parere 3 febbraio 1970 n.67, in Ra.giu.farm. 1996, fasc.36
5 - Circ. Min. San. 25 novembre 1977 n.800/7/3902
6 - Circ. Min. San. 8 gennaio 1981 n.1
7 - Pretura di Cles (TN) - sentenza n. 40 del 24-5-1985
8 - Farmacopea Ufficiale IXª edizione (1985)
9 - Tar Lazio, Sez. I, 18 marzo 1983 n.241, in Tar, 1983, pag.1070
10- Art.122, T.U. n.1265/1934
11- Art.1, Legge n.475/1968
12- Art.26, Legge n.426/1971
13- Tar Lazio, Sez. I, 18 marzo 1983 n.237, in Tar, 1993, pag.863
14- Tar Lombardia, Brescia, 30 gennaio 1990 n.41, in ra.giu.farm. 1996, fasc. 37, pag.50
15- Tar Emilia Romagna, Bologna, 14 luglio 1984 n.279, in Ra.giu.farm. 1996, fasc. 37, pag.48
16- Legge 30 aprile 1962 n.283
17- D.lgs 21 maggio 2004, n.169
18- Art.1, D.L.vo n.178/1991
19- Cass. Pen., Sez. III, 12 aprile 1995 n.3953, in Ra.giu.farm. 1996, fasc. 37, pag.15
20- Cass. Pen., Sez. I, 1 ottobre/23 novembre 1992 n.3703, in Ra.giu.farm. 996, fasc. 37, pag.13
21- Tar Lazio, Sez. I, 4 marzo 1987 n.508, in Ra.giu.farm. 1996, fasc. 37, pag.49; Cass. Pen., Sez. I, 19 maggio/29 novembre 1993 n.1597, in Ra.giu.farm. 1996, fasc. 37, pag. 14
22- D.M. 17 aprile 1991
23- Avvertenze generali, in Farmacopea Ufficiale (IXª edizione), Droghe vegetali e preparazioni (1991)
24- Codice di autoregolamentazione Federfarma-Cispel, pubblicato in Pro-Pharmacopea, 2 (I), 24
(1990)
25- Formulario Nazionale della Farmacopea Ufficiale, 3 volume parte C, IX edizione, 1991
26- Il Codex delle preparazioni galeniche tradizionali di derivazione magistrale, F.O.F.I. (1991)
27- D. Min. Un. 6 giugno 1996, in G.U. n.41 del 19 febbraio 1996
28- Disciplina del settore erboristico, XII Commissione (Affari Sociali), nuovo testo del 5 marzo 2003
29- Cass. Pen., Sez. III, 12 aprile 1995 n.3953, cit.; Cass. Pen., Sez. I, 19 maggio/24 novembre 1993 n.1597 cit.; Pret. Genova, 22 novembre 1991 n.1270, in ra.giu.farm. 1997, fasc. 37, pag.41
30- Cass. Pen., Sez. I, 19 maggio/24 novembre 1993 n.1597, cit.; Tar Lazio, Sez. I, 4 marzo 1987 n.508, cit.; Pret. Verona, 1 giugno 1992 e Tribunale Verona, 2 luglio 1992, in Ra.giu.farm. 1997, fasc. 37, pag.43
31- Pret. Udine, 23 dicembre 1993 n.1134, in Ra.giu.farm. 1997, fasc. 37, pag.46; Appello Trieste, Sez. I, 16 aprile 1994, in Ra.giu.farm. 1997, fasc. 37, pag.47; cassata con rinvio, in punto di prova da Cass. Pen., Sez. VI, 18 novembre 1996/8 gennaio 1997 n.1557, in Ra.giu.farm. 1997, fasc. 40, pag.8
32- Cass. Pen., Sez. III, 12 aprile 1995 n.3953, cit.; Cass. Pen., Sez. I, 13
maggio/24 novembre 1981 n.712, cit.; Pret. Torino, 3 luglio 1974, in Ra.giu.farm. 1997, fasc. 37, pag.18; Pret. Como, 23 novembre 1979, in Ra.giu.farm. 1997, fasc. 37, pag.25; Pret. Torino, 22 settembre 1980, in Ra.giu.farm. 1997, fasc. 37, pag.29; Pret. Torino, 26 giugno 1980, in Ra.giu.farm. 1997, fasc. 37, pag.35; Pret. Cles, 24 maggio 1985 n.40, in Ra.giu.farm. 1997, fasc. 37, pag.37; Pret. Verona, 1 giugno 1992 cit.; cassata con rinvio in punto di prova da Cass. Pen., Sez. VI, 18 novembre 1996/8 gennaio 1997 n.1557
33- Pret. Torino, 22 settembre 1980, cit.; Pret. Torino, 26 giugno 1982, cit.; Pret. Cles, 24 maggio 1982 n.40, cit.
34- Pret. Udine, 22 dicembre 1993 n.1134, cit.; Appello Trieste, Sez. I, 16
aprile 1996, cit.; Cass. Pen., Sez. VI, 18 novembre 1996/8 gennaio 1997
n.1557, cit.
35- Cass. Pen., Sez. III, 12 aprile 1995 n.3953, cit.
46- Art.1, D.L.vo n.178/1991
37- Cass. Pen., Sez. III, 12 aprile 1995 n.3953, cit.
38- Cass. Pen., Sez. VI, 18 novenbre 1996/8 gennaio 1997 n.1557, cit.
39- Cass. Pen., Sez. III, 12 aprile 1995 n.3953, cit.
40- Tar Lazio, Sez. I, 4 marzo 1987 n.508, cit.
41- Cass. Pen., Sez. I, 13 maggio/23 novembre 1981 n.712, cit.
42- Corte Giust. C.E.E., 21 marzo 1991 n.369/1988, in Ra.giu.farm. 1996, fasc. 29, pag.9
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