La fitoterapia e l'erboristeria: legge n.99/1931 e successive regolamentazioni giuridiche

La disciplina normativa dei prodotti a base di piante officinali medicinali contenenti sostanze che possono essere utilizzate a fini terapeutici o nella semisintesi farmaceutica, oppure delle piante officinali ad elevato indice terapeutico, che possono essere utilizzate anche a fini alimentari o cosmetici, è da tempo in corso di riordino in quanto l'utilizzo delle piante e dei loro derivati si è dimostrato molto gradito agli utilizzatori ed un potente strumento complementare alla farmacologia tradizionale anche in àmbito salutistico, così da far apparire inadeguata, sulla scorta delle nuove conoscenze tecniche e della crescente diffusione pratica, la sua regolamentazione, che è rimasta fissata nella Legge 6 Gennaio 1931 n.99.

La legge in questione, ha introdotto un sistema di autorizzazioni preventive per la coltivazione, la raccolta e il commercio delle piante officinali (tale normativa, prevede la "carta di autorizzazione" per la coltivazione e la raccolta; il "diploma di erborista" per la coltivazione, la raccolta e la preparazione delle piante officinali), ed ha riservato inconfutabilmente ai farmacisti in farmacia la dispensazione al pubblico delle piante officinali e delle relative miscele 1, non distinguendo, sotto tale profilo, tra le piante ad utilizzo medicinale (fitoterapico) e le piante ad utilizzo non medicinale (salutistico).

Successivamente, la dottrina legislativa - nel cui contesto si è collocato l'Elenco delle piante officinali: medicinali, aromatiche e da profumo - è stata, peraltro, interpretata in senso tale da consentire anche all'erborista "diplomato" la vendita di piante, loro miscele e derivati, a condizione che: non possano essere identificati come medicinali, con riferimento alle caratteristiche intrinseche (qualitative e quantitative), oppure a quelle estrinseche (confezione, indicazioni, etichette e pubblicità), o comunque in modo tale da presentare o vantare una finalità terapeutica.

Questo orientamento era già stato anticipato nella Farmacopea che, nell'elencare le piante officinali, aveva indicato quelle "la cui vendita è consentita anche ai commercianti", ipotizzando così un loro impiego diverso da quello terapeutico e la possibilità di una loro distribuzione nelle erbosterie in confezioni prive di posologia e di caratteristiche formali estrinseche (confezionamennto, diciture, denominazioni, foglietti illustrativi, ecc.) tali da non evocare in alcuna maniera, anche indiretta, una qualsiasi attività o impiego terapeutici 2.

Detto orientamento ha costituito un punto fermo nella valutazione dei limiti della più volte richiesta restrizione di legge dei prodotti di erboristeria medicinale (fitoterapia) in favore della professione farmaceutica 3 e, più in generale, dell'àmbito residuale dell'attività dell'erborista diplomato 4 nell'àmbito dell'erboristeria non medicinale o salutare (erboristica), rimanendo critica la possibilità, per quest'ultimo, di mescolare le erbe e di offrire suggerimenti circa il loro uso, che non fossero una semplice divulgazione di conoscenze popolari sulla loro efficacia ed illecita la loro presentazione ostentando o comunque vantando proprietà terapeutiche, perché in contrasto con l'articolo 348 del Codice Penale sull'esercizio abusivo della professione farmaceutica e/o della professione medica.

classificazioni amministrative dei prodotti e il loro accesso nelle farmacie e nelle erboristerie.

I prodotti di erboristeria (medicinale e salutare) sono stati anche classificati in sede amministrativa, con Circolare del Ministero della Sanità n.3902/1977 (5)
in relazione alle tecniche di preparazione: in relazione al loro impiego come preparati: La vendita dei primi è stata assegnata ai farmacisti ed agli erboristi nelle eboristerie, mentre la dispensazione dei secondi, che si configurano come dei medicinali, è stata riservata ai farmacisti nelle farmacie.
Sempre in sede amministrativa, con Circolare del Ministero della Sanità 8 Gennaio 1991, sono state successivamente indicate tramite una lista negativa le piante officinali utilizzate nei prodotti di erboristeria medicinale e tramite una lista positiva quelle che possono essere vendute in erboristeria (anche se non viene in alcun caso esclusa con certezza una attività terapeutica): le prime sono elencate nell'allegato A e le seconde nell'allegato B della Circolare 6.

A séguito di tale classificazione -(solo) indicativa 7- possono essere dispensati dai farmacisti in farmacia:

  1. i preparati in erboristeria medicinale composti da piante medicinali ricomprese nella Farmacopea 8: il loro regime giuridico è equiparato a quello dei prodotti galenici preconfezionati di origine industriale oppure a quelli dei prodotti galenici allestiti in farmacia;
  2. i preparati in erboristeria medicinale composti di piante officinali ricomprese negli elenchi delle piante officinali 1 oppure delle piante medicinali ): il loro regime giuridico è equiparabile a quello dei prodotti galenici preconfezionati di origine industriale o a quello dei prodotti galenici allestiti in farmacia;
  3. i preparati di erboristeria salutare composti dalle residuali piante medicinali: il loro regime giuridico è quello dei prodotti non terapeutici, ma che sono equiparabili e per certi aspetti riconducibili agli alimenti.
I preparati di cui ai punti a) e b) sono stati riuniti tra i prodotti di fitoterapia (erboristeria medicinale), quelli al punto c) costituiscono i prodotti erboristici non medicinali.

La preparazione/dispensazione dei prodotti di erboristeria medicinale rappresenta un segmento di attività 9 del farmacista in farmacia 10 ed è strettamente collegata alla concessione sanitaria per l'esercizio farmaceutico 11.
La preparazione/dispensazione dei prodotti di erboristeria non medicinale da parte del farmacista in farmacia è stata invece connessa alla autorizzazione commerciale per l'esercizio dell'attività 12 che non è implicita in quella istituzionale, ma è complementare ed è pertanto dovuta ai titolari di farmacia in relazione a tale complementarietà 13.
La preparazione/vendita dei prodotti di erboristeria non medicinale nelle erboristerie è stata ritenuta lecita 14, previa acquisizione dell'autorizzazione al commercio 12, che viene rilasciata ai loro titolari nell'àmbito del relativo piano comunale 15.

riordino del comparto

E' stata reiteratamente richiesta una nuova disciplina legislativa sulla fitoterapia (erboristeria medicinale) e sulla erboristica (erboristeria salutare, non medicinale) e una sua puntuale regolamentazione che, da un lato, fugasse i dubbi interpretativi della relativa normativa e sulla stessa definizione dei relativi prodotti e, d'altro lato, fissasse dei coerenti criteri sull'efficacia, qualità e sicurezza di tali prodotti in entrambe le aree.
Detta disciplina legislativa, dovrebbe prevedere una semplificazione delle due aree, mantenendo comunque una loro netta distinzione; imponendo:

Tale esigenza si è tradotta in una serie di disegni e di proposte di legge presentati in Parlamento, che risentendo dei diversi punti di vista ed interessi dei soggetti coinvolti in tale riordino, non hanno condotto a risultati positivi se non nel reiterarsi dell'individuazione di quattro classi di prodotti di erboristeria, costituite:

  1. la prima, dai prodotti ad alto potere tossico e farmacologico riservate alla dispensazione esclusiva da parte del farmacista in farmacia;
  2. la seconda, dai prodotti farmacologicamente attivi vendibili anche dagli erboristi in erboristeria;
  3. la terza, dai prodotti privi di pericolosità, vendibili dagli erboristi in erboristeria;
  4. la quarta, dai prodotti di tipo alimentare, di libero commercio.
In carenza di una normativa specifica (sebbene correlata con altra in materia di medicinali, di alimenti, di cosmetici e di pubblicità), l'individuazione di un prodotto di origine naturale come "erboristico" (salutare) e non "fitoterapico" (medicinale), è rimasta collegata alla sua presentazione esente da denominazioni di fantasia e da qualificazioni o informazioni tali da sorprendere la buona fede del consumatore sulla natura del prodotto, indipendentemente dalla sua composizione e dagli effetti da esso realmente procurati 19; rimanendo sufficiente a configurarlo come medicinale la sua pubblicizzazione come prodotto adatto alla prevenzione e alla cura di malattie e ad assoggettarlo alla relativa disciplina 20, anche per quanto riguarda le misure cautelari di sequestro preventivo per motivi di salute pubblica 21.

Ne consegue, allo stato attuale, una bipartizione dei prodotti derivati dalle piante officinali, come fitoterapici e come erboristici e la loro soggezione alla relativa disciplina normativa (D.L.vo n.178/1991 per i fitoterapici; Legge n.262/1962 per gli alimenti; Legge n.713/1986 per i cosmetici) anche per quanto riguarda alla loro preparazione e/o dispensazione in farmacia e nelle erboristerie, che viene ricollegata a quella ben distinta preparazione tecnico-culturale dei relativi operatori (i farmacisti e gli erboristi) che giustifica, sul piano concettuale ed operativo, la riserva di legge richiesta in favore dei primi per la dispensazione dei prodotti fitoterapici e la liberalizzazione in favore (anche) dei secondi dei prodotti di erboristica (erboristeria salutare, non medicinale).

interventi amministrativi

In questa sovrapposta normativa si sono inseriti due provvedimenti amministrativi che verosimilmente incideranno sul riordino della relativa disciplina.
  1. Con Decreto del Ministero della Sanità 17 Aprile 1991 22 è stato pubblicato il volume sulle "Droghe vegetali e preparazioni" quale parte integrante della Farmacopea, che raccoglie 101 monografie di droghe vegetali riprese anche dalla Farmacopea europea (che ne prevede circa 800, fornendone la linea guida per l'elaborazione): dette monografie, descrivono caratteri della pianta o della droga o del derivato, riportando i saggi di identificazione e di ricerca di elementi estranei, la determinazione dei princìpi attivi e le modalità di conservazione, nonché le "avvertenze generali" relative al loro confezionamento e rifornimento 23 (in cui è stato tenuto presente il Codice di autoregolamentazione concordato dal Ministero della Salute con le organizzazioni di categoria dei farmacisti) 24.
    Le droghe vegetali descritte nella Farmacopea sono costituite da parti, da secreti, da escreti di piante che, come tali o come preparazioni, possono essere utilizzati ai fini terapeutici o come sostanze ausiliarie per la preparazione di forme farmaceutiche come tali o per emisintesi chimico-farmaceutiche, sia che la droga sia intera sia sotto forma di polvere.

    La raccolta, rifornimento, miscelazione e dispensazione di tali droghe vegetali sono soggette a una specifica disciplina, secondo cui esse devono:

    1. essere di raccolta recente ed essere di qualità scelta ed in perfetto stato di conservazione (di norma la raccolta va fatta: per le foglie a completo sviluppo, per le radici ed i rizomi, durante la fase di quiescenza della vegetazione; per le cortecce ed i legni, a completo sviluppo della pianta; per i fiori, ad antesi completa ed al sorgere del sole; per i frutti ed i semi, a maturità);
    2. essere fornite in confezione integra e recante in etichetta le seguenti indicazioni: nome ed indirizzo del produttore o del responsabile della commercializzazione; denominazione della droga e nome botanico della pianta secondo il nome scientifico della specie ufficialmente riconosciuto ed accettato dalle Farmacopee o da documenti scientifici particolarmente qualificati, con eventuale indicazione, in parentesi, dei sinonimi più utilizzati; luogo di origine della droga, se ottenuto da pianta spontanea o coltivata; data di raccolta, data di confezionamento e data limite di utilizzazione; numero del lotto di lavorazione; forma di presentazione della droga (se polvere con indicazione del numero); informazioni relative al titolo (che deve essere riferito al principio o ai principi attivi o ai costituenti caratteristici o ad altri caratteri specifici, riportati nelle singole monografie o comunque utili se richiesti, ai fini di un idoneo impiego in terapia o in farmacia), alla perdita dell'essicamento, ai trattamenti fisici o chimico-fisici utilizzati per la conservazione anche durante la fase del trasporto e della distribuzione;
    3. essere ripartite, riconfezionate o miscelate (dal farmacista) come preparati galenici, fornendo le seguenti informazioni, da riportare nell'etichetta: la denominazione della farmacia dispensatrice; la data di ripartizione o di confezionamento o di miscelazione; la denominazione di ciascun componente e l'indicazione delle rispettive quantità; la quantità netta presente nella confezione; le istruzioni per l'uso, ivi comprese, quando necessario, le modalità di conservazione, e il periodo limite di utilizzazione;
    4. essere esenti da insetti e, quanto più possibile, da muffe o da altri vegetali parassiti e rispondere a limiti di accettabilità per i batteri aerobi per le aflatossine, i metalli pesanti e la radioattività.

    Le monografie riportate nel volume in questione sono indispensabili per l'allestimento delle preparazioni fitoterapiche in forma di galenico tradizionale di derivazione magistrale, tra cui le tisane che sono descritte nel Formulario nazionale della Farmacopea sui Galenici di derivazione magistrale 25, che hanno avuto un'integrazione non ufficiale nel "Codex" pubblicato nello stesso anno 26.

  2. Con Decreto del Ministero della Università 6 Giugno 1995 27 è stato istruito il diploma universitario in tecniche erboristiche (un corso triennale di studi presso le Facoltà di Farmacia e/o di Agraria "affine" ai relativi corsi di laurea) che, nello specifico, definisce il divario culturale tra le due categorie degli operatori del settore (farmacisti ed erboristi) rendendo in prospettiva più agevole il riordino della normativa, attraverso una differenziazione delle relative competenze:

riforma legislativa

L'evoluzione normativa si traduce, prima ancóra che nella coerente individuazione dell'area fitoterapeutica delle piante di esclusiva utilizzazione farmacologica (la cui dispensazione è riservata ai farmacisti nelle farmacie) e dell'area erboristica di quelle che non possono vantare un tale uso (e sono vendibili anche dagli erboristi) nonché dei requisiti dei soggetti addetti rispettivamente alla dispensazione e alla vendita (ricollegati, per entrambe le categorie, a una preparazione di livello universitario), nel potenziamento della ricerca finalizzata al miglioramento delle proprietà farmacologiche ed erboristiche e delle relative tecniche di produzione e conservazione delle piante, loro parti o derivati.

La proposta di legge (28) recante la regolamentazione del settore erboristico, prevede una sola tabella positiva - predisposta e aggiornata ai sensi dell'art. 3 - in cui sono comprese "Le piante, le loro parti, le droghe e gli altri prodotti naturali utilizzabili come tali o come materie prime da cui ottenere i prodotti erboristici".
La FEI (Federazione Erboristi Italiani) considera questo articolo inaccettabile; tuttavia, l'introduzione di una tabella positiva è indubbiamente il criterio più efficace per prevenire l'introduzione nel territorio nazionale di nuove varietà le cui caratteristiche ed effetti sono scarsemente se non del tutto sconosciute in letteratura (v. per es. la salvia divinorum).
Detta tabella è predisposta con decreto non regolamentare del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta di una Commissione di esperti.
Viene, pertanto, confermata la tripartizione dei prodotti di fitoterapia (erboristeria medicinale) e di erboristica (erboristeria salutare non medicinale).

I prodotti fitoterapici (di erboristeria medicinale) rimangono assoggettati alla normativa sui medicinali, mentre i prodotti erboristici (di erboristeria salutare, non medicinale) possono essere venduti sia come predotti preconfezionati, sia allo stato sfuso e possono essere composti e preparati dal farmacista e dall'erborista (la legge non precisa nelle farmacie e/o erboristerie) in maniera estemporanea (in taglio tisana) ed essere anche preconfezionati (entro certi limiti di concentrazione del fitocomplesso e di ogni singolo principio attivo), da laboratori appositamente autorizzati dal Ministero della Salute all'impiego, alla trasformazione, alla lavorazione e alla importazione ai fini della produzione e della successiva immissione in commercio dei relativi prodotti (previa verifica delle loro condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici previsti dalla normativa sugli alimenti), nel rispetto delle metodiche analitiche di controllo fissate dalle Farmacopee della Unione Europea e sotto la responsabilità di un direttore tecnico, laureato o diplomato nella relativa disciplina, ma l'immissione in commercio di ciascun prodotto erboristico preconfezionato deve essere preceduta dalla trasmissine della relativa etichetta al Ministero della Sanità, con una procedura che puo' essere semplificata per i laboratori già autorizzati alla produzione di farmaci e di alimenti dietetici.

Una particolare disciplina regola l'etichettatura dei prodotti erboristici confezionati e dei recipienti delle piante vendute allo stato sfuso: i primi, ma non i secondi, possono essere identificati anche con un nome di fantasia.
I prodotti di erboristica (erboristeria salutare, non medicinale) commercializzati come prodotti confezionati devono riportare (in lingua italiana e con caratteri indelebili e leggibili) sul contenitore o su etichetta saldamente apposte: la denominazione comune e il nome botanico della pianta, séguito dall'indicazione della parte di pianta contenuta; la dizione "prodotto erboristico senza attività terapeutica documentata"; l'elenco degli ingredienti; le indicazioni per l'uso; il quantitativo netto; la data di confezionamento; il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; le modalità di conservazione; il titolo alcolometrico; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede del produttore e del confezionamento; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del distributore per i prodotti provenienti dall'estero; il lotto di produzione.
Le piante officinali e le droghe (non medicinali) vendute (al pubblico) allo stato sfuso, debbono riportare (in lingua italiana ) su apposito cartello applicato ai recipienti che le contengono: la denominazione comune e il nome botanico della pianta, seguito dall'indicazione della parte di pianta contenuta; il termine minimo di conservazione ( inteso come la data fino alla quale il prodotto è in grado di conservare le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione); il nome o la ragione sociale del produttore o del responsabile della commercializzazione del prodotto; il prezzo per unità di vendita.
Le piante officinali e le droghe (non medicinali) vendute (all'ingrosso) in contenitori debbono recare in etichetta: il nome comune e il nome botanico della pianta, seguito dall'indicazione della parte di pianta impiegata; la natura della pianta (spontanea o coltivata); la data di raccolta; il numero di lotto; il metodo di preparazione e l'eventuale trattamento con fitofarmaci al fine di consentirne la conservazione; la data di confezionamento; le modalità di conservazione; la data di scadenza fino alla quale il prodotto è in grado di conservare le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; la eventuale indicazione di pericolo, secondo le disposizioni sull'etichettatura delle sostanze pericolose; il nome e l'indirizzo del produttore o del responsabile della commercializzazione del prodotto.
Il commercio al pubblico dei prodotti di erboristica (erboristeria salutare, non medicinale) rimane collegato alle informazioni sul loro utilizzo, che debbono essere date, da parte del farmacista e dell'erborista, cui è richiesto (a tal fine) rispettivamente il superamento degli esami di farmacognosia e botanica farmaceutica (per il primo) e il diploma universitario in tecniche erboristiche (per il secondo).
In questo contesto, tali prodotti possono formare oggetto di pubblicità, previa informativa del relativo testo del Ministero della Sanità.
La vigilanza sulle piante e sui prodotti di erboristeria spetta al Ministero della Sanità; quella sulla distribuzione intermedia e finale spetta alle Regioni, che la esercitano per il tramite delle Aziende Sanitarie Locali.

sanzioni nella fitoterapia e nell'erboristeria

Le specifiche sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive, previste per la violazione delle norme del settore erboristico, sono differenziate per il farmacista e l'erborista: Tali illeciti possono concorrere con il reato di pubblicità ingannevole di alimenti, sanzionato dall'articolo 13 della Legge n.283/1962 35 e con quello di frode in commercio, sanzionato dall'articolo 515 del Codice Penale 36.

note conclusive

Le categorie merceologiche europee non sono basate sulla natura e composizione dei prodotti, bensì sulla loro presentazione, finalità d'uso, dose e via di somministrazione. Sono pertanto alimenti le sostanze ed i prodotti destinati ad essere ingeriti ed in particolare, sono integratori le sostanze ed i prodotti presentati per effetti nutrizionali e fisiologici; sono cosmetici i prodotti per uso topico atti al mantenimento e cura dell'estetica; infine, sono farmaci le sostanze ed i prodotti presentati come aventi effetti terapeutici.
Su questa premessa, l'orientamento attuale in seno alla UE mira a definire le piante officinali nell'àmbito dell'alimento o del farmaco, senza prevedere una specifica collocazione per il prodotto erboristico. Sebbene questa posizione sia in contrasto con il concetto di fitocomplesso, inteso come un insieme non riducibile alla somma dei suoi componenti, non si può disconoscere la finalità di raggiungere una semplificazione della normativa riunendola in quadro che riulti quanto più possibile uniforme. In particolare, la legislazione non individua specificamente il prodotto erboristico in quanto non riconosce prodotti diversi da quelli che per finalità e presentazione non possano essere classificabili come alimenti, integratori, farmaci e cosmetici.

In conclusione, la normativa di riordino tende necessariamente a risentire dell'evoluzione in atto nel settore fitoterapico ed erboristico: in àmbito terapeutico quale prima alternativa alla farmacologia tradizionale; in àmbito salutare, quale rimedio d'uso tradizionale; in àmbito sociale, della diversificazione di utilizzo dei relativi prodotti da parte di una società che ha cambiato i suoi modelli di salute, rimanendo comunque un punto fermo e inderogabile la discriminazione tra l'erboristeria medicinale (fitoterapia) e l'erboristeria salutare, che viene fissata, anche ai fini dell'accesso, dei relativi prodotti in farmacia e/o in erboristeria, nella definizione del "medicinale", che è stata codificata dalla normativa comunitaria 37 e che comprende (nel senso piu' ampio) qualsiasi sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali nonchè qualsiasi sostanza o composizione da somministrare all'uomo o all'animale, allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo o dell'animale, intendendosi per sostanza (ancora nel senso più lato) qualsiasi materia di origine umana o animale o vegetale o di origine chimica, sia naturale che di trasformazione o di sintesi e per "specialità medicinale" qualsiasi medicinale precedentemente preparato ed immesso in commercio con una denominazione speciale ed in confezione particolare (non rimanendo ricompresi tra le specialità medicinali: i medicinali preparati nella farmacia ospedaliera e destinati ad essere impiegati all'interno dell'ospedale; i medicinali destinati a malati determinati preparati in farmacia in base a prescrizioni mediche; i medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea Ufficiale e destinati ad essere forniti direttamente ai clienti di tale farmacia).
A tale definizione deve essere fatto esclusivo riferimento per segnare il confine tra l'erboristeria medicinale e l'erboristeria salutare anche secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza, che ritiene "medicinale" qualsiasi prodotto di erboristeria presentato come avente proprietà medicamentose o profilattiche o comunque che vanti proprietà terapeutiche che trascendano la semplice divulgazione di conoscenze popolari sulla loro efficacia favorevole alla salute -accompagnato da spiegazioni sul modo di impiego alimentare del prodotto in relazione a sintomatologie di generale dominio, sempre che le informazioni fornite, sia pure sotto l'aspetto della sintomatologia adoperata, siano prive del benchè minimo requisito di rigore scientifico o di preparazione scientifica, per collocarsi sul piano del buonsenso comune 38- che possano comunque sorprendere la buona fede del consumatore medio circa la natura, la sostanza, la qualità e gli effetti del prodotto medesimo 39.
Tale aspetto è prevalente 40 rispetto alla composizione o alla presentazione del prodotto in dose e forma di medicamento, che già lo configurano come un medicinale 41, la cui preparazione e/o dispensazione è riservata al farmacista in farmacia, come si è detto, in ragione dell'interesse pubblico cui è sottesa la sua attività professionale a tutela dei possibili rischi che esse possono rappresentare in danno della salute, che ne giustifica il monopolio (rectius la riserva di legge) 42.

testo riadattato, modificato e aggiornato (al novembre 2004) dall'originale ORDINE dei FARMACISTI della Provincia di Mantova, a cura dell'avv. Bruno Riccardo Nicoloso (Firenze)



NOTE:

1 - R.D. 26 maggio 1932 n.772
2 - Farmacopea Ufficiale, VIª edizione (1940)
3 - Cass. Pen., Sez. VI, 13 maggio/24 novembre 1981 n.712, in Rag.giu.farm. 1996, fasc. 36
4 - Cons. Stato, Sez. II, Parere 3 febbraio 1970 n.67, in Ra.giu.farm. 1996, fasc.36
5 - Circ. Min. San. 25 novembre 1977 n.800/7/3902
6 - Circ. Min. San. 8 gennaio 1981 n.1
7 - Pretura di Cles (TN) - sentenza n. 40 del 24-5-1985
8 - Farmacopea Ufficiale IXª edizione (1985)
9 - Tar Lazio, Sez. I, 18 marzo 1983 n.241, in Tar, 1983, pag.1070
10- Art.122, T.U. n.1265/1934
11- Art.1, Legge n.475/1968
12- Art.26, Legge n.426/1971
13- Tar Lazio, Sez. I, 18 marzo 1983 n.237, in Tar, 1993, pag.863
14- Tar Lombardia, Brescia, 30 gennaio 1990 n.41, in ra.giu.farm. 1996, fasc. 37, pag.50
15- Tar Emilia Romagna, Bologna, 14 luglio 1984 n.279, in Ra.giu.farm. 1996, fasc. 37, pag.48
16- Legge 30 aprile 1962 n.283
17- D.lgs 21 maggio 2004, n.169 18- Art.1, D.L.vo n.178/1991
19- Cass. Pen., Sez. III, 12 aprile 1995 n.3953, in Ra.giu.farm. 1996, fasc. 37, pag.15
20- Cass. Pen., Sez. I, 1 ottobre/23 novembre 1992 n.3703, in Ra.giu.farm. 996, fasc. 37, pag.13
21- Tar Lazio, Sez. I, 4 marzo 1987 n.508, in Ra.giu.farm. 1996, fasc. 37, pag.49; Cass. Pen., Sez. I, 19 maggio/29 novembre 1993 n.1597, in Ra.giu.farm. 1996, fasc. 37, pag. 14
22- D.M. 17 aprile 1991
23- Avvertenze generali, in Farmacopea Ufficiale (IXª edizione), Droghe vegetali e preparazioni (1991)
24- Codice di autoregolamentazione Federfarma-Cispel, pubblicato in Pro-Pharmacopea, 2 (I), 24 (1990)
25- Formulario Nazionale della Farmacopea Ufficiale, 3 volume parte C, IX edizione, 1991
26- Il Codex delle preparazioni galeniche tradizionali di derivazione magistrale, F.O.F.I. (1991)
27- D. Min. Un. 6 giugno 1996, in G.U. n.41 del 19 febbraio 1996
28- Disciplina del settore erboristico, XII Commissione (Affari Sociali), nuovo testo del 5 marzo 2003
29- Cass. Pen., Sez. III, 12 aprile 1995 n.3953, cit.; Cass. Pen., Sez. I, 19 maggio/24 novembre 1993 n.1597 cit.; Pret. Genova, 22 novembre 1991 n.1270, in ra.giu.farm. 1997, fasc. 37, pag.41
30- Cass. Pen., Sez. I, 19 maggio/24 novembre 1993 n.1597, cit.; Tar Lazio, Sez. I, 4 marzo 1987 n.508, cit.; Pret. Verona, 1 giugno 1992 e Tribunale Verona, 2 luglio 1992, in Ra.giu.farm. 1997, fasc. 37, pag.43
31- Pret. Udine, 23 dicembre 1993 n.1134, in Ra.giu.farm. 1997, fasc. 37, pag.46; Appello Trieste, Sez. I, 16 aprile 1994, in Ra.giu.farm. 1997, fasc. 37, pag.47; cassata con rinvio, in punto di prova da Cass. Pen., Sez. VI, 18 novembre 1996/8 gennaio 1997 n.1557, in Ra.giu.farm. 1997, fasc. 40, pag.8 32- Cass. Pen., Sez. III, 12 aprile 1995 n.3953, cit.; Cass. Pen., Sez. I, 13 maggio/24 novembre 1981 n.712, cit.; Pret. Torino, 3 luglio 1974, in Ra.giu.farm. 1997, fasc. 37, pag.18; Pret. Como, 23 novembre 1979, in Ra.giu.farm. 1997, fasc. 37, pag.25; Pret. Torino, 22 settembre 1980, in Ra.giu.farm. 1997, fasc. 37, pag.29; Pret. Torino, 26 giugno 1980, in Ra.giu.farm. 1997, fasc. 37, pag.35; Pret. Cles, 24 maggio 1985 n.40, in Ra.giu.farm. 1997, fasc. 37, pag.37; Pret. Verona, 1 giugno 1992 cit.; cassata con rinvio in punto di prova da Cass. Pen., Sez. VI, 18 novembre 1996/8 gennaio 1997 n.1557
33- Pret. Torino, 22 settembre 1980, cit.; Pret. Torino, 26 giugno 1982, cit.; Pret. Cles, 24 maggio 1982 n.40, cit.
34- Pret. Udine, 22 dicembre 1993 n.1134, cit.; Appello Trieste, Sez. I, 16 aprile 1996, cit.; Cass. Pen., Sez. VI, 18 novembre 1996/8 gennaio 1997 n.1557, cit.
35- Cass. Pen., Sez. III, 12 aprile 1995 n.3953, cit.
46- Art.1, D.L.vo n.178/1991
37- Cass. Pen., Sez. III, 12 aprile 1995 n.3953, cit.
38- Cass. Pen., Sez. VI, 18 novenbre 1996/8 gennaio 1997 n.1557, cit.
39- Cass. Pen., Sez. III, 12 aprile 1995 n.3953, cit.
40- Tar Lazio, Sez. I, 4 marzo 1987 n.508, cit.
41- Cass. Pen., Sez. I, 13 maggio/23 novembre 1981 n.712, cit.
42- Corte Giust. C.E.E., 21 marzo 1991 n.369/1988, in Ra.giu.farm. 1996, fasc. 29, pag.9


apertura di un'erboristeria1 legge 19312 Regio Decreto 1931 - Regolamento3 allegato RD 19314 disciplina raccolta della digitale5 circolare Aniasi6 disciplina della distillazione7 sentenze in materia di prodotti erboristici8 droghe non previste dalla legge9 assenzio: la fata verde10 11 la fitoterapia e l'erboristeria nei Paesi UE12 proposta di regolamentazione del settore erboristico13
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