Legge 9 ottobre 1942, n. 1421

Legge 9 ottobre 1942
n° 1421

Disciplina della raccolta e del commercio della digitale.

Art. 1

Le date d'inizio e di fine della raccolta delle foglie di digitale (Digitalis purpurea L.) che segnano il periodo di «tempo balsamico», sono annualmente stabilite, per le diverse zone, dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, sentito l'esperto erborista provinciale ed un farmacologo. Tali date sono rese pubbliche a cura dei comuni interessati. Fuori del periodo suddetto la raccolta è vietata.

Art. 2

Il raccoglitore, che deve essere munito della carta di autorizzazione prevista dalla legge 6 gennaio 1931, n° 99, è obbligato a consegnare giornalmente il prodotto raccolto alle persone, ditte od enti di cui al successivo art. 4.
È vietato l'insaccamento delle foglie, le quali debbono essere tenute in cesti e non pressate, dal momento della raccolta a quello della consegna.

Art. 3

L'essicamento delle foglie di digitale, anche di quelle che saranno eventualmente stabilizzate, deve farsi al coperto, al riparo dei raggi del sole, o mediante essicatoio, a cura delle persone, ditte od enti autorizzati all'acquisto. Ogni altro sistema è vietato. L'attrezzatura tecnica prescritta per l'essicamento delle foglie di digitale è accertata annualmente dall'ispettore provinciale dell'agricoltura di concerto con l'esperto erborista provinciale.
Avvenuto l'accertamento l'ispettore provinciale dell'agricoltura nel fissare il «tempo balsamico» provvede a comunicare ai comuni interessati per la relativa pubblicazione, i nominativi delle persone, ditte o enti che sono stati autorizzati all'acquisto delle foglie fresche di digitale, di cui al successivo ari. 4, nonché a precisare la località ove la consegna deve avvenire.

Art. 4

Possono acquistare il prodotto:
a) i farmacisti o diplomati in erboristeria;
b) le ditte o gli enti che hanno come direttore tecnico un laureato o un diplomato di cui alla lettera precedente.
L'ufficio provinciale dell'ente economico dell'agricoltura può organizzare nelle province produttrici la raccolta collettiva e la preparazione del prodotto secondo le norme della presente leggere sempre quando alle operazioni di preparazione sia preposto un farmacista od un diplomato in erboristeria.

Art. 5

Il Ministro delle corporazioni, d'intesa con quelli dell'agricoltura e foreste e dell'interno, sentita la corporazione competente, fissa tempestivamente i prezzi di raccolta e di vendita all'ingrosso dei vari tipi di digitale di cui alla tabella annessa alla presente legge.

Art. 6

È vietato il commercio di digitale che non corrisponda ai tipi ed alle caratteristiche fissate nella tabella annessa alla presente legge. La norma che precede si applica anche alla digitale destinata alla esportazione.
Le partite di foglie di digitale non possono essere esportate se non sono accompagnate da un attestato redatto dall'ispettore dell'agricoltura della provincia ove ha sede la persona, ditta o ente che intende esportare il prodotto, e dal quale risulti che le partite anzidette corrispondono ai tipi ed alle caratteristiche di cui alla tabella annessa alla presente legge. Tale attestato deve essere controfirmato dall'esperto erborista della stessa provincia.

Art. 7

La digitale destinata alla vendita all'ingrosso od a dettaglio, oltre a corrispondere ad uno dei tre tipi stabiliti nella tabella annessa alla presente legge, deve essere confezionata: per il tipo «foglie stese» in pacchetti leggermente compressi da porsi in recipienti di latta, cartone o legno foderati di carta impermeabile turchina per il tipo «foglie in sorte» alla rinfusa, in recipienti foderati di carta impermeabile turchina; per il tipo «foglie di scarto» è ammesso l'imballo in sacchi, sacchiere o balle pressate. Il prodotto deve essere confezionato in modo che non sia possibile estrarlo senza infrangere l'involucro della confezione (sigillatura).
Sull'involucro debbono essere direttamente impressi in modo indelebile, il nome e l'indirizzo della persona, ditta o ente che ha confezionato il prodotto, nonché il tipo e la data di produzione.
La digitale stabilizzata deve portare, inoltre, l'indicazione che è stabilizzata, ed altresì il titolo in principio attivo.
Dopo un anno dalla data di produzione riportata sull'involucro i tipi «foglie stese» e «foglie in sorte» non stabilizzate devono includersi, a tutti gli effetti, nel tipo «foglie di scarto».

Art. 8

La digitale di provenienza estera deve corrispondere ai tipi «foglie stese» e «foglie in sorte».

Art. 9

La digitale destinata al commercio interno o alla esportazione è sottoposta al controllo di Stato, che viene esercitato dal Ministero dell'interno (istituto superiore di sanità).

Art. 10

Le violazioni alle disposizioni della presente legge punite ai sensi della legge 8 luglio 1941, n. 654.
Su queste basi che sono le uniche che l'Ordinamento giuridico vigente fornisce, e sulla loro interpretazione (ci si avvarrà dei canoni giuridici dell'interpretazione e cioè: interpretazione letterale, analogia, similitudine, ecc.) cercheremo di schematizzare un regolamento sulla cui falsariga il Farmacista potrà determinare se un prodotto di Erboristeria a Lui offerto in vendita e da vendere, corrisponde o meno a quanto la legge prescrive.


apertura di un'erboristeria1 legge 19312 Regio Decreto 1931 - Regolamento3 allegato RD 19314 5 circolare Aniasi6 disciplina della distillazione7 sentenze in materia di prodotti erboristici8 droghe non previste dalla legge9 assenzio: la fata verde10 La fitoterapia e l'erboristeria: quadro generale11 la fitoterapia e l'erboristeria nei Paesi UE12 proposta di regolamentazione del settore erboristico13
home page HOME PAGE