regolamento Legge 6 gennaio 1931, n. 99

L. 6 gennaio 1931 n.99
Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali

Regolamento

Art.1

Chiunque intende raccogliere piante officinali deve richiedere in carta libera l'autorizzazione ai Podestà del luogo ove avviene la raccolta. L'autorizzazione stessa è rilasciata sentito il parere della associazione sindacale competente.

Art.2

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fornisce ai Comuni che ne facciano richiesta i moduli per la carta di autorizzazione rilasciata al capo famiglia.

Art.3

La carta di autorizzazione è rilasciata al capo di famiglia salvo a rilasciare carte sussidiarie ai membri della famiglia dietro richiesta del capo stesso.

Art.4

I corsi da istituire presso le scuole di farmacia delle regie università per il conseguimento del diploma di erborista sono tenuti ogni anno od ogni biennio ed anche a maggiori intervalli a seconda che essi si dimostrino più o meno frequentati nelle diverse regioni, su indicazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, d'intesa con quello dell'Educazione Nazionale. La facoltà di Farmacia, su proposta del Direttore del corso, stabilisce gli insegnanti che dovranno tenere il corso stesso, con facoltà di chiamare estranei di riconosciuta competenza.

Art.5

Per l'ammissione al corso occorre:
a) certificato di nascita dimostrante un'età non inferiore ai 18 anni;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato penale;
d) certificato di buona condotta;
e) certificato di licenza di scuola pratica di agricoltura o di licenza complementare o ginnasiale inferiore o di licenza di scuola di avviamento al lavoro o qualunque titolo equipollente;
f) quietanza di versamento della tassa di iscrizione e di quella per le esercitazioni previste dall'art.9 del presente regolamento

Art.6

Il corso è preferibilmente tenuto nel periodo primaverile dall'aprile al giugno e la durata complessiva non deve sorpassare il mese.

Art.7

L'insegnamento è costituito da lezioni di botanica e di farmacologia nonché da lezioni sulla distillazione delle piante aromatiche. Oltre alle lezioni di carattere eminentemente pratico sono obbligatorie delle gite di istruzione per la conoscenza della flora officinale.

Art.8

Gli esami si svolgono dinanzi ad una Commissione di tre membri formata dal direttore della scuola di farmacia e dai professori di botanica farmaceutica e botanica generale e di farmacognosia. Qualora uno di questi professori sia il direttore della scuola, entra in Commissione il professore di chimica farmaceutica. La votazione è fatta per decimi e per ottenere l'approvazione occorrono almeno diciotto trentesimi. Gli esami vertono sul riconoscimento delle piante officinali principali fresche ed essiccate, sulla conoscenza delle parti utilizzate, sull'epoca di raccolta e sulle precauzioni da seguire nella raccolta stessa, sull'essicamento e su quanto occorre per la conservazione emessa in commercio delle piante e sugli accorgimenti necessari per evitare confusioni tra specie velenose e non velenose, sugli usi terapeutici fondamentali delle piante, nonché su alcune norme per la preparazione e distillazione delle piante officinali di uso più corrente.

Art.9

Le tasse del corso sono fissate come segue: tassa di iscrizione L.50 aumentate a L.500; tassa di esercitazione L.50 aumentate a L.1.500;
tassa di diploma L.50 aumentate a L.500 C.P.S. 13.5.47.
Le tasse di cui sopra sono versate nella cassa regia università presso cui il corso è istituito.

Art.10

Il corso che ha carattere eminentemente pratico non è valido se non siano state impartite almeno 20 lezioni di botanica, 20 di farmacognosia e 4 sulla distillazione oltre le gite erboristiche. Per ciascun corso di lezione viene corrisposto al professore che lo impartisce un compenso stabilito dai Ministeri.

Art.11

Il fondo di gestione per la istituzione e le spese dei corsi è costituito dai sussidi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dagli eventuali contributi di enti e dai proventi delle tasse degli iscritti. Tale fondo sarà somministrato secondo le leggi di contabilità dello Stato dal Consiglio di amministrazione dell'Università, e costituirà una gestione speciale da rilevarsi nel preventivo e nel rendiconto annuale delle Università presso cui il corso si attua. Con esso si prevede alle spese relative ai seguenti oggetti:
a) propaganda (manifesti e avvisi);
b) posta cancelleria diplomi;
c) provviste di materiale scolastico;
d) gite di istruzione;
e) lezioni di professori;
f) eventuali premi di operosità e rendimento al personale di segreteria ed al personale inserviente per l'opera da essi prestata, nella misura oraria e nei limiti attualmente prescritti.

Art.12

Gli atti inerenti al corso degli Erboristi sono conservati dalla segreteria universitaria della scuola di farmacia, la quale è tenuta a trasmettere, al termine di ogni corso, al ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'elenco nominativo degli iscritti al corso e di color che hanno superato gli esami, coi relativi punti, e le complete generalità.

Art.13

Il corso di erboristeria svolge un programma botanico e un programma farmacognostico. Il primo tratta i seguenti argomenti: elementi sulla struttura delle piante e sulla loro classificazione in generale. Nozioni di fisiologia vegetale. Moltiplicazione e propagazione. Generalità sulle norme culturali. Classificazione delle Piante officinali, con particolare riguardo alla regione ove il corso ha luogo. Classificazione pratica delle piante secondo la droga che forniscono alla farmacia e alla distilleria. Descrizione delle principali piante spontanee officicali italiane.
Il programma farmacognostico tratta:
Importanza, scopi, cenni storici sull'uso delle piante officinali. Farmacia galenica e chimica. La funzione dell'erboristeria e i suoi rapporti con l'industria chimica farmaceutica. Farmacognosia delle piante officinali studiate praticamente secondo la natura della droga (talli, radici, fiori, foglie, semi etc.). Modo di riconoscere le classificazioni e le sofisticazioni. Piante medicinali di alto potere tossico. Modo di raccogliere le piante officinali. Epoca della raccolta - tempo balsamico. I più comuni usi terapeutici delle varie droghe. Utilizzazione industriale - essicazione - distillazione - imballaggio - notizie commerciali - esercitazioni pratiche dimostrative. Gli esercizi consistono nella preparazione delle piante aromatiche e medicinali secondo il modo con cui devono essere messe in commercio e nel riconoscimento di esse.

Art.14

La commissione consultiva in forza del disposto di cui all'art.10 della legge 6 gennaio n.99 vigilia su ogni forma di attività riguardante la coltivazione, la raccolta e il commercio delle piante officinali. Il parere della commissione è indispensabile per indire convegni comunque riguardanti le piante officinali.

Art.15

La commissione consultiva si riunisce dietro invito del presidente presso il ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art.16

La commissione anzidetta nomina nel suo seno una giunta esecutiva di cinque membri, uno dei quali ha la funzione stessa della commissione. Componente di diritto della Giunta è il rappresentante designato dall'Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie nella commissione consultiva. I poteri della giunta sono fissati dalla commissione. I membri che partecipano alle sedute della commissione e della giunta, residenti fuori Roma, non funzionari dello Stato, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio in prima classe sulle ferrovie ed in piroscafi a una lira per km. nei percorsi sulle vie ordinarie. Ai funzionari dello Stato, competono le diarie e le indennità stabilite dalle norme vigenti. I componenti della commissione della giunta funzionari dello Stato hanno diritto per ogni giornata di adunanza ad una medaglia di presenza non superiore a L. 25. Per i componenti della commissione e della giunta estranei all'amministrazione dello Stato la medaglia di presenza per ogni giornata di adunanza è stabilita in misura non superiore a L. 50. In entrambi i casi si applica la riduzione ai sensi del R.D. legge 20 novembre 1930 n.1491. La commissione consultiva provvede a norma dell'art.18 della legge a stabilire l'elenco delle persone alle quali possono essere convalidati i titoli esistenti all'atto della approvazione della legge stessa e conferisce i diplomi che in base a detto articolo possono essere concessi per l'abilitazione alla professione di erboristi. Compila inoltre l'elenco degli esperti che devono fare gli accertamenti stabiliti dall'articolo 17 della legge fino a che non esista un numero sufficiente di erboristi diplomati. E' in facoltà della commissione dopo un triennio di esercizio, di deliberare quali degli esperti di detto elenco possono essere dichiarati erboristi diplomati.

Art.17

Per costituire il Consorzio di cui all'art.12 della legge occorre che almeno dieci coltivatori o raccoglitori facciano domanda al ministero dell'agricoltura e delle foreste specificando le piante officinali e le zone nelle quali si intende fare la raccolta. La domanda di massima corredata da uno schema di statuto deve essere inoltrata per tramite delle associazioni provinciali sindacali agricole interessate, le quali danno il loro parere in merito. Nello statuto debbono essere precisati lo scopo, la durata, la sede del consorzio, i mezzi con i quali si intende far fronte alle spese di funzionamento, gli obblighi ed i diritti dei consorziati e le norme per l'amministrazione del consorzio, per l'elezioni delle cariche, per l'ammissione dei nuovi soci; le sanzioni per le eventuali inadempienze dei soci stessi, le norme per lo scioglimento del consorzio e per le riparazioni del patrimonio sociale. Il ministero compiuti gli accertamenti del caso e sentita la commissione consultiva, provvede di concerto con quelle delle corporazioni alla costituzione del consorzio stabilendo la durata e le altre modalità. Il decreto ministeriale di costituzione del consorzio è pubblicato nel foglio degli annunzi legali ed alla sua pubblicazione provvede il prefetto della provincia. Il consigliere delegato od il direttore del consorzio deve possedere il diploma di erborista. I consorzi possono federarsi in organizzazione nazionale su richiesta di almeno dieci di essi fatta al ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale sentito i parere delle confederazioni agricole interessate, detta le norme per tale costituzione.

Per visionare l'elenco delle piante officinali spontanee soggette alle disposizioni della presente legge si faccia riferimento al Regio Decreto 26 maggio 1932, n. 772


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