estratto dal
Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193
"
Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice
comunitario dei medicinali veterinari."
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26-5-2006)
Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice
comunitario dei medicinali veterinari.
TITOLO VIII
VIGILANZA E SANZIONI
Capo I
Vigilanza
Articolo 100.
Ispezioni e controlli
1. Il Ministero della salute verifica che le disposizioni del presente
decreto siano rispettate, effettuando ispezioni con cadenza almeno triennale
ed effettuando controlli a campione utilizzando un laboratorio ufficiale
per il controllo dei medicinali, o un laboratorio designato a tale fine.
2. Il Ministero della salute puo' procedere alle ispezioni di cui
al comma 1, senza preavviso presso i fabbricanti di sostanze attive utilizzate
come materie prime nel medicinale veterinario, presso i locali dove si
effettua la produzione, il controllo e l'immagazzinamento del medicinale
veterinario e presso i locali del titolare dell'autorizzazione all'immissione
in commercio, ogni volta che ritenga sussistano motivi per sospettare che
non siano osservati i principi e le linee direttrici delle buone prassi
di fabbricazione di cui all'articolo 52, ed adottati dalla commissione.
Tali ispezioni possono svolgersi anche su richiesta di un altro Stato membro,
della Commissione o dell'Agenzia.
3. Il Ministero della salute puo' procedere ad ispezionare l'officina
di produzione di materie prime su richiesta del fabbricante.
4. Le ispezioni sono effettuate da rappresentanti incaricati dal
Ministero della salute a cui sono conferiti i seguenti poteri:
a) ispezionare gli stabilimenti di produzione e di commercio, nonche'
i laboratori incaricati dal titolare dell'autorizzazione alla fabbricazione,
all'esecuzione di controlli, in conformita' dell'articolo 47, comma 1,
lettera a);
b) prelevare campioni ai fini di un'analisi indipendente da parte
di un laboratorio ufficiale per il controllo dei medicinali o da parte
di un laboratorio designato a tal fine dal Ministero della salute;
c) esaminare tutti i documenti relativi all'oggetto delle ispezioni,
salve le disposizioni in vigore al 9 ottobre 1981 che limitano tale potere
per quanto riguarda la descrizione del metodo di fabbricazione;
d) ispezionare i locali, i registri ed i documenti dei titolari
dell'AIC o delle imprese incaricate dal titolare di realizzare le attivita'
di cui al titolo VII, ed in particolare agli articoli 95 e 96.
5. Il Ministero della salute adotta ogni opportuna disposizione
affinche' i processi di fabbricazione impiegati nella produzione di medicinali
veterinari ad azione immunologica siano totalmente convalidati e assicurino
la costanza qualitativa dei lotti.
6. I rappresentanti incaricati dal Ministero della salute riferiscono
dopo ciascuna ispezione di cui al comma 1 in merito all'osservanza da parte
del fabbricante dei principi e delle linee guida delle buone prassi di
fabbricazione adottati dalla commissione o, eventualmente, dei requisiti
di cui al titolo VII. Il contenuto di queste relazioni e' comunicato al
fabbricante o al titolare dell'AIC sottoposto all'ispezione.
7. Fatti salvi i diversi accordi eventualmente conclusi tra la Comunita'
ed un Paese terzo, il Ministero della salute puo' chiedere al fabbricante
stabilito in un Paese terzo di sottoporsi all'ispezione di cui al comma
1.
8. Nei novanta giorni successivi all'ispezione di cui al comma 1,
se questa accerta l'osservanza da parte del fabbricante dei principi e
delle linee guida delle buone prassi di fabbricazione previsti dalla normativa
comunitaria, il Ministero della salute rilascia al fabbricante un certificato
di buone prassi di fabbricazione. Se le ispezioni sono effettuate su richiesta
degli organismi preposti alla Farmacopea europea, viene rilasciato, se
del caso, un certificato di conformita' alla monografia della Farmacopea.
9. Il Ministero della salute iscrive i certificati di buone prassi
di fabbricazione rilasciati a norma del comma 8 nella specifica banca dati
tenuta dall'Agenzia.
10. Se l'ispezione di cui al comma 1 accerta l'inosservanza da parte
del fabbricante dei principi e delle linee direttrici delle buone prassi
di fabbricazione, tale informazione e' iscritta, senza ritardo, nella banca
dati di cui al comma 9.
Articolo 101.
Controlli da parte dei titolari
1. Il titolare dell'AIC e, se del caso, il titolare dell'autorizzazione
alla fabbricazione, forniscono la prova dell'avvenuta esecuzione dei controlli
effettuati sul medicinale veterinario e sui componenti e prodotti intermedi
della fabbricazione, in base ai metodi adottati per l'AIC.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministero della salute
puo' richiedere al titolare dell'AIC di medicinali veterinari ad azione
immunologica di presentare copia di tutti i resoconti di controllo firmati
dalla persona qualificata, di cui all'articolo 54, in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 55, comma 4.
3. Il titolare dell'AIC si assicura che siano conservati sino alla
data di scadenza, campioni rappresentativi di ciascun lotto di medicinali
in quantita' sufficiente ad effettuare prove analitiche complete, almeno
un'analisi chimico-fisica, quali-quantitativa e biologica o microbiologica,
e li fornisce su richiesta al Ministero della salute.
Articolo 102.
Controlli per motivi di salute
1. Il Ministero della salute, qualora lo ritenga necessario per motivi
di salute umana o degli animali, puo' richiedere al titolare dell'AIC di
un medicinale veterinario ad azione immunologica di sottoporre al controllo
di un laboratorio ufficiale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b),
i campioni prelevati dai lotti del prodotto sfuso o del medicinale veterinario
affinche' siano esaminati prima di essere immessi sul mercato.
2. Su richiesta del Ministero della salute, il titolare dell'AIC
fornisce, senza ritardo, i campioni di cui al comma 1, unitamente ai resoconti
di controllo di cui all'articolo 101, comma 2.
3. Il Ministero della salute informa gli altri Stati membri nei
quali il medicinale e' autorizzato, e la Direzione europea della qualita'
dei medicinali, circa la propria intenzione di controllare i lotti o il
lotto in questione. In tal caso le autorita' competenti di un altro Stato
membro non applicano le disposizioni del comma 1.
4. Il laboratorio incaricato del controllo di cui al comma 1, esaminati
i resoconti di controllo di cui all'articolo 101, comma 2, rinnova sui
campioni presentati tutte le prove eseguite dal fabbricante sul prodotto
finito, secondo le disposizioni previste a questo scopo nel fascicolo dell'AIC.
L'elenco delle prove che devono essere ripetute puo' essere ridotto, ove
cio' risulti consentito, purche' tale riduzione risulti da un accordo tra
tutti gli Stati membri interessati e con la Direzione europea della qualita'
dei medicinali. Per i medicinali veterinari ad azione immunologica oggetto
di un'AIC a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, l'elenco delle prove
che il laboratorio di controllo deve ripetere puo' essere ridotto solo
previo parere favorevole dell'Agenzia.
5. I risultati delle prove, di cui al comma 4, effettuati in un
altro Stato sono riconosciuti.
6. La ripetizione delle prove di cui al comma 4 deve essere completata
entro sessanta giorni dalla data in cui il laboratorio ha ricevuto i campioni,
salvo il caso in cui sia necessario un periodo di tempo maggiore e lo stesso
sia stato comunicato alla Commissione europea dal Ministero della salute.
Lo stesso Ministero vigila sul rispetto di tali termini.
7. Il Ministero della salute notifica i risultati delle prove agli
altri Stati membri interessati, alla Direzione europea della qualita' dei
medicinali, al titolare dell'AIC ed eventualmente al fabbricante entro
sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito delle prove di cui al comma
4.
8. Qualora il Ministero della salute constati la non conformita'
di un lotto di prodotto veterinario ai resoconti di controllo del fabbricante
o alle specifiche dell'AIC, adotta tutti i necessari provvedimenti nei
confronti del titolare della stessa ed eventualmente del fabbricante, e
ne informa gli altri Stati membri in cui il medicinale veterinario e' autorizzato.
9. Il Ministero della salute sentito il laboratorio di cui all'articolo
27, comma 1, lettera b), stabilisce, sulla base di un analisi del rischio,
il programma annuale di controllo della composizione dei medicinali veterinari,
le cui analisi sono effettuate dal citato laboratorio.
Nota all'Articolo 102:
- Per il regolamento (CE) n. 726/2004, vedi nota all'Articolo
31.
Articolo 103.
Sospensione, revoca o modifica dell'AIC
1. Il Ministero della salute sospende, revoca o modifica un'AIC qualora
sia accertato che:
a) la valutazione del rapporto rischio beneficio del medicinale
veterinario nelle condizioni d'impiego autorizzate non e' favorevole, tenuto
conto segnatamente dei vantaggi sotto il profilo della salute e del benessere
degli animali, nonche' della sicurezza del consumatore quando l'autorizzazione
riguarda medicinali veterinari per uso zootecnico;
b) il medicinale veterinario non ha alcun effetto terapeutico sulla
specie animale oggetto del trattamento;
c) il medicinale veterinario non ha la composizione qualitativa,
e quantitativa dichiarata;
d) il tempo di attesa, indicato affinche' i prodotti alimentari
provenienti dall'animale trattato non contengano residui che possono essere
pericolosi per la salute del consumatore, e' insufficiente;
e) il medicinale veterinario e' autorizzato per un uso vietato da
successive disposizioni comunitarie;
f) le informazioni che figurano nel fascicolo, a norma degli articoli
12, 13, 14, 15, 16, 17 e 31, sono erronee;
g) i controlli di cui all'articolo 101, comma 1, non sono stati
effettuati.
2. Quando una disciplina comunitaria e' ancora in corso d'adozione,
il Ministero della salute puo' rifiutare il rilascio dell'AIC di un medicinale
veterinario, se ritiene che tale misura sia necessaria per assicurare la
tutela della salute pubblica dei consumatori o della salute degli animali.
3. L'AIC puo' essere inoltre sospesa, ritirata, revocata o modificata
qualora sia accertato quanto segue:
a) le informazioni figuranti nel fascicolo a norma degli articoli
12, 13, 14, 15, 16 e 17 non sono state modificate a norma dell'articolo
31, commi 1 e 4;
b) gli elementi nuovi di cui all'articolo 31, comma 3, non sono
stati portati a conoscenza del Ministero della salute.
Articolo 104.
Divieto di distribuzione e ritiro dal commercio
1. Salvo quanto previsto all'articolo 103, il Ministero della salute
vieta la distribuzione del medicinale veterinario e ne ordina il ritiro
dal commercio qualora sia accertato che:
a) la valutazione del rapporto rischio beneficio del medicinale
veterinario nelle condizioni d'impiego autorizzate non e' favorevole, tenuto
conto segnatamente dei vantaggi sotto il profilo della salute e del benessere
degli animali, nonche' della sicurezza e dei vantaggi in materia di salute
del consumatore quando l'autorizzazione riguarda medicinali veterinari
per uso zootecnico;
b) il medicinale veterinario non ha alcun effetto terapeutico sulla
specie animale oggetto del trattamento;
c) il medicinale veterinario non ha la composizione qualitativa
e quantitativa dichiarata;
d) il tempo di attesa indicato affinche' i prodotti alimentari provenienti
dall'animale trattato non contengano residui che possono essere pericolosi
per la salute del consumatore, e' insufficiente;
e) non sono stati effettuati i controlli di cui all'articolo 101,
comma 1, o non sono stati rispettati altri obblighi o condizioni relativi
al rilascio dell'autorizzazione alla fabbricazione.
2. Il Ministero della salute puo' limitare il divieto di distribuzione
e il ritiro dal commercio ai soli lotti di fabbricazione oggetto della
contestazione di cui al comma 1.
Articolo 105.
Sospensione o revoca dell'autorizzazione alla fabbricazione
1. Il Ministero della salute sospende o revoca l'autorizzazione alla
fabbricazione per una categoria di preparazioni o per l'insieme di queste,
quando viene meno una delle condizioni previste all'articolo 47.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni relative alla fabbricazione
o all'importazione da Paesi terzi di medicinali veterinari il Ministero
della salute, oltre alle misure previste all'articolo 94 puo' disporre
la sospensione della fabbricazione o vietare l'importazione, nonche' revocare
o sospendere l'autorizzazione alla fabbricazione per una categoria di preparazioni
o per l'insieme di queste.
Articolo 106.
Divieto di fabbricazione, importazione, detenzione, vendita, fornitura
e impiego di medicinali veterinari ad azione immunologica.
1. Il Ministero della salute al fine del controllo della eradicazione
di una malattia degli animali, puo' vietare su tutto il territorio nazionale
o su parte di esso la fabbricazione, l'importazione, la detenzione, la
vendita, la fornitura e l'impiego di medicinali veterinari ad azione immunologica,
qualora si accerti che:
a) la somministrazione del prodotto in questione agli animali interferisce
con l'attuazione di un programma nazionale volto a diagnosticare, controllare
o eradicare malattie animali, ovvero puo' creare difficolta' nella certificazione
dell'assenza di contaminazione degli animali vivi o degli alimenti o di
altri prodotti ottenuti dagli animali trattati;
b) la malattia per la quale il prodotto dovrebbe conferire l'immunita'
risulta sostanzialmente assente dal territorio preso in considerazione.
2. In applicazione del comma 1, il Ministero della salute puo' rifiutare
il rilascio di una AIC richiesta secondo le procedure di cui agli articoli
36, 37 e 38.
Articolo 107.
Divieto di pubblicita'
1. E' vietata la pubblicita' al pubblico dei medicinali veterinari che:
a) sono dispensati soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria;
b) contengono sostanze psicotrope o stupefacenti.
Capo II
Sanzioni
Articolo 108.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in commercio
medicinali veterinari senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 5,
comma 1, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 10.329,00 a euro 61.974,00.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, violando la disposizione
dell'articolo 9, comma 1, somministra agli animali medicinali veterinari
non autorizzati e' soggetto alla sanzione di cui al comma 1. E' soggetto
al pagamento della medesima sanzione il titolare di un'autorizzazione all'immissione
in commercio di medicinali veterinari che viola le disposizioni dell'articolo
31, commi 1 e 4.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il richiedente un'autorizzazione
all'immissione in commercio di medicinali veterinari che viola le disposizioni
dell'articolo 35, commi 1 e 2 e' soggetto al pagamento della sanzione di
cui al comma 1.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica medicinali
veterinari senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 46, commi 1 e
2, e' soggetto al pagamento della sanzione di cui al comma 1. E' soggetto
al pagamento della medesima sanzione chiunque, non rispettando le condizioni
previste dall'articolo 69, commi 1, 2 e 4, somministra agli animali o detiene,
cede o commercializza sostanze farmacologicamente attive.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque distribuisce all'ingrosso
medicinali veterinari o detiene o distribuisce all'ingrosso materie prime
farmacologicamente attive senza le autorizzazioni previste dagli articoli
66, comma 1, e 69, comma 2, e' soggetto al pagamento della sanzione di
cui al comma 1.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende al dettaglio
medicinali veterinari non rispettando le condizioni previste dall'articolo
70, commi 1 e 2, e' soggetto al pagamento della sanzione prevista al comma
1.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto
di distribuzione di medicinali nei casi previsti dall'articolo 104, comma
1, e' soggetto al pagamento della sanzione di cui al comma 1.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva i
provvedimenti di modifica, di sospensione e di revoca dell'autorizzazione
all'immissione in commercio adottati a norma del presento decreto e' soggetto
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.493,00
a euro 92.962,00.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le
prescrizioni imposte con le autorizzazioni rilasciate a norma del presente
decreto e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 2.582,00 a euro 15.493,00.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o il titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio che viola il divieto di
pubblicita' dei medicinali veterinari indicati all'articolo 107, comma
1, lettere a) e b), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria di cui al comma 9.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, il veterinario che non
osserva le disposizioni degli articoli 10 e 11 e' soggetto al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.549,00 a euro 9.296,00.
E' soggetto alla medesima sanzione chiunque fornisce medicinali veterinari
senza la prescrizione prevista dall'articolo 76, commi 1 e 2.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante di medicinali
veterinari che non osserva gli obblighi imposti dall'articolo 52, comma
1, lettere a) e f), e dall'articolo 54, comma 1, e' soggetto al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164,00 a euro 30.987,00.
E' soggetta al pagamento della medesima sanzione la persona qualificata
di cui all'articolo 54 che non rispetta gli obblighi di vigilanza cui e'
tenuto a norma dell'articolo 55, comma 1, lettere a) e b).
13. Salvo che il fatto costituisca reato, il veterinario o il farmacista
o il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o la persona
di cui deve disporre il titolare medesimo o chiunque altro vi e' tenuto
che non rispetta gli obblighi di comunicazione e di segnalazione previsti
dagli articoli 91 e 96, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 15.500,00.
14. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione
all'immissione in commercio che viola gli obblighi di informazione e di
comunicazione previsti dall'articolo 32, commi 1 e 2, e' soggetto al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164,00 a euro 30.987,00.
15. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione
all'immissione in commercio di un medicinale veterinario che viola le prescrizioni
imposte dalle disposizioni in materia di etichettatura e foglietto illustrativo
stabilite dagli articoli 58, 59, 60 e 61 e' soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. E'
soggetto alla medesima sanzione il titolare di un'autorizzazione all'immissione
in commercio di un medicinale veterinario omeopatico che non osserva le
prescrizioni imposte dalle disposizioni in materia di etichettatura dei
medicinali omeopatici stabilite dall'articolo 64.
16. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante di medicinali
veterinari che non osserva le disposizioni previste dall'articolo 52, comma
1, lettera g), numeri 1), 2), 3) e 4), e' soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065,00 a euro 12.394,00. E'
soggetta al pagamento della medesima sanzione la persona qualificata di
cui all'articolo 54 che non osserva l'obbligo imposto dall'articolo 55,
comma 4.
17. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto al pagamento
della sanzione di cui al comma 13 il fabbricante o il distributore autorizzato
che non osserva l'obbligo di registrazione previsto dall'articolo 69, comma
5. E' soggetto al pagamento della medesima sanzione il titolare dell'autorizzazione
alla vendita diretta che non osserva le prescrizioni imposte dall'articolo
71, il proprietario o il responsabile di animali destinati alla produzione
di alimenti che non osserva le disposizioni dell'articolo 79, il titolare
degli impianti di cui all'articolo 65 e il veterinario responsabile che
non osservano gli obblighi di tenuta del registro stabiliti dall'articolo
80 e dagli articoli 81 e 82.
18. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violando il divieto
stabilito dall'articolo 116, comma 1, destina al consumo umano prodotti
alimentari provenienti da animali sottoposti alla sperimentazione di medicinali
senza la prescritta autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria di cui al comma 1.
Capo III
Disposizioni finanziarie
Articolo 109.
Spese relative all'attivita' ispettiva
1. Le spese relative alle attivita' ispettive del Ministero della salute,
sia antecedenti sia successive al rilascio delle autorizzazioni, sono a
carico dei titolari delle aziende e degli stabilimenti interessati.
2. Tali spese sono calcolate in base alle disposizioni sul rimborso
delle spese di viaggio previste per il personale statale, nonche' sul compenso
di cui al successivo comma 4.
3. Le somme erogate per l'effettuazione delle attivita' ispettive
di cui al comma 1, affluenti al capitolo di entrata n. 2230, articolo 2
stato di previsione delle entrate, sono riassegnate ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero della salute. Tali risorse sono
utilizzate per il rimborso delle opere conseguenti tali attivita'.
4. Il Ministero della salute, per effettuare le ispezioni ed i controlli
previsti dal presente decreto, si avvale oltre che degli ispettori per
le buone prassi di fabbricazione individuati con decreto dirigenziale anche
di personale dell'Istituto superiore di sanita'.
Articolo 110.
Tariffe
1. Per l'esame delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio
e per le domande di modifica e di rinnovo delle autorizzazioni rilasciate
ai sensi del presente decreto sono dovute al Ministero della salute tariffe
di importo pari ad un decimo degli importi stabiliti dall'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 297/1995 del Consiglio, e successivi aggiornamenti.
L'importo delle tariffe deve in ogni caso coprire il costo del servizio.
L'attestazione del versamento deve essere allegata alla domanda.
2. Il Ministro della salute, nel proprio decreto tariffe, di cui
all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ove necessario,
ridetermina le tariffe in vigore o introduce le nuove tariffe dovute per
le attivita' di cui al comma 7, diverse da quelle previste al comma 1.
3. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 vengono acquisite
al capo XX, capitolo 3629, dello stato di previsione dell'entrata e assoggettate
allo stesso regime delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407.
4. In attuazione del regolamento (CE) n. 726/2004, il Ministero
della salute stipula contratti di collaborazione con l'Agenzia per la valutazione
di medicinali soggetti a procedura di autorizzazione comunitaria.
5. Le somme erogate dall'Agenzia a favore del Ministero della salute
relative alle prestazioni, previste dai contratti di cui al comma 4, affluiscono
al capo XX, capitolo 3629, dello stato di previsione dell'entrata.
6. Gli importi di cui al comma 5 sono riassegnati ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero della salute. Il relativo stanziamento
di bilancio e' utilizzato per far fronte alle spese di missione in Italia
ed all'estero degli esperti italiani e stranieri che operano nel quadro
delle attivita' previste nei contratti di cui al comma 4, nonche' ai compensi
per prestazioni professionali rese sulla base di specifici accordi.
7. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attivita' relative
al rilascio delle autorizzazioni previste dal presente decreto, alle modifiche
ed al rinnovo delle stesse, nonche' quelli derivanti dalle attivita' ispettive
sia antecedenti che successive al loro rilascio, comprese quelle derivanti
da esami e controlli svolti da laboratori nei casi previsti dalle norme
del presente decreto, sono a carico dei soggetti nei cui confronti viene
svolta l'attivita', con le modalita' stabilite dai commi 1, 2 e 3. Le regioni
e le province autonome, nonche' le ASL provvedono all'attuazione degli
adempimenti di competenza con spese a carico dei richiedenti, secondo tariffe
e modalita' da determinarsi con proprie disposizioni, sulla base del costo
effettivo del servizio.
8. Le attivita' previste dal presente decreto vengono espletate
dalle amministrazioni competenti a decorrere dalla data di entrata in vigore
dei provvedimenti attuativi previsti dal presente articolo.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'Articolo 110:
- Il regolamento (CE) n. 297/1995 e' pubblicato nella
GUCE n. L 35 del 15 febbraio 1995.
- Si riporta il testo dell'Articolo 5, comma 12, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante: "Disposizioni diverse per l'attuazione
della manovra di finanza pubblica 1991-1993". "12. Con decreto del Ministro
della sanita', da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti
al Ministero della sanita' all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni
rese a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo conto del
costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di
riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attivita' di controllo,
di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero
della sanita' e degli Istituti superiori predetti".
- Per il regolamento (CE) n. 726/2004, vedi note alle
premesse.