estratto dal
Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193
"
Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice
comunitario dei medicinali veterinari."
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26-5-2006)
Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice
comunitario dei medicinali veterinari.
TITOLO IV
FABBRICAZIONE ED IMPORTAZIONE
Articolo 46.
Autorizzazione alla produzione
1. La fabbricazione dei medicinali veterinari e' subordinata al possesso
di un'autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute. Tale autorizzazione
e' necessaria anche per la fabbricazione di medicinali veterinari destinati
all'esportazione e deve essere trasmessa all'Agenzia.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta sia per la fabbricazione
totale che parziale, sia per le operazioni di divisione, di confezionamento
o di presentazione.
3. L'autorizzazione, di cui al comma 2, non e' richiesta per le
preparazioni, le divisioni, le variazioni di confezionamento o di presentazione
eseguite soltanto per la fornitura al dettaglio da farmacisti in farmacia.
4. I medicinali veterinari provenienti da un paese terzo devono
essere muniti di una copia dell'autorizzazione di cui al comma 1 rilasciata
dall'Autorita' sanitaria del paese di produzione. Il Ministero della salute
invia copia di tale autorizzazione all'Agenzia.
5. A cura del Ministero della salute e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco delle autorizzazioni rilasciate
ai sensi dei commi 1 e 2 alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni
anno.
Articolo 47.
Rilascio dell'autorizzazione
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla fabbricazione di medicinali
veterinari, il richiedente deve rispettare le seguenti condizioni:
a) specificare i medicinali veterinari e le forme farmaceutiche
che intende fabbricare o importare, nonche' il luogo della fabbricazione
e dei controlli;
b) disporre, per la loro fabbricazione o l'importazione, di locali,
attrezzatura tecnica e possibilita' di controllo adeguati e sufficienti
sia per la fabbricazione ed il controllo, sia per la conservazione dei
medicinali nell'osservanza dell'articolo 28;
c) disporre di almeno una persona qualificata ai sensi dell'articolo
54.
2. Il richiedente nella domanda di autorizzazione, deve fornire
le necessarie informazioni per provare il rispetto delle condizioni di
cui al comma 1.
Articolo 48.
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
1. Il Ministero della salute rilascia l'autorizzazione alla fabbricazione
dopo aver accertato, previa ispezione che le condizioni di cui all'articolo
47, comma 1, sono rispettate.
2. L'autorizzazione alla fabbricazione puo' contenere anche specifici
obblighi imposti all'atto del suo rilascio o successivamente.
3. L'autorizzazione e' riferita soltanto ai locali, ai medicinali
veterinari ed alle forme farmaceutiche indicati nella domanda.
Articolo 49.
Termini dell'autorizzazione o del diniego
1. Il Ministero della salute rilascia o nega l'autorizzazione alla fabbricazione
richiesta entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
Articolo 50.
Termine della modifica dell'autorizzazione
1. Qualora il titolare dell'autorizzazione alla fabbricazione chieda
una nuova autorizzazione, in sostituzione dell'autorizzazione alla fabbricazione
gia' rilasciata, in quanto intende modificare una delle condizioni indicate
all'articolo 47, comma 1, lettere a) e b), il Ministero della salute rilascia
o nega la nuova autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento
della domanda. In casi eccezionali, con provvedimento motivato, tale termine
puo' essere prorogato fino a novanta giorni.
Articolo 51.
Sospensione dei termini
1. I termini di cui agli articoli 49 e 50 sono sospesi fino a quando
non vengano fornite dal richiedente le eventuali informazioni supplementari
che il Ministero della salute ritenga necessarie ad integrazione dei requisiti
specificati nella domanda a norma dell'articolo 47.
Articolo 52.
Obblighi del titolare di un'autorizzazione alla fabbricazione
1. Il titolare di un'autorizzazione alla fabbricazione di medicinali
veterinari e' tenuto a:
a) disporre di personale in possesso dei requisiti necessari sia
per la fabbricazione sia per il controllo dei medicinali veterinari;
b) commercializzare i medicinali veterinari autorizzati secondo
le norme in vigore;
c) comunicare preventivamente al Ministero della salute qualsiasi
modifica che egli desideri apportare ad una delle condizioni previste all'articolo
47. Nel caso di improvvisa sostituzione della persona qualificata di cui
all'articolo 54, il Ministero della salute deve essere immediatamente informato;
d) consentire in ogni momento l'accesso ai locali agli ispettori
del Ministero della salute;
e) mettere a disposizione della persona qualificata di cui all'articolo
54 tutti i mezzi necessari per l'espletamento delle sue funzioni;
f) conformarsi ai principi ed alle linee guida sulla buona prassi
di fabbricazione dei medicinali ed utilizzare come materie prime solo sostanze
attive fabbricate conformemente alle linee guida dettagliate relative alla
buona prassi di fabbricazione delle materie prime;
g) registrare in modo dettagliato tutti i medicinali veterinari
forniti, compresi i campioni, secondo le norme del paese di destinazione.
Per ogni fornitura, a fini di lucro o meno, che comporti o no un pagamento,
sono registrati almeno i seguenti dati:
1) data della fornitura;
2) denominazione del medicinale veterinario;
3) quantita' oggetto della fornitura;
4) nome ed indirizzo del destinatario;
5) numero di lotto del medicinale veterinario.
2. Le registrazioni di cui al comma 1, lettera g), sono tenute a
disposizione dei Ministero della salute per almeno tre anni.
Articolo 53.
Fabbricazione di sostanze attive
1. La fabbricazione di sostanze attive utilizzate come materie prime
comprende sia la fabbricazione totale, sia una fase intermedia, sia l'importazione
di una sostanza attiva utilizzata come materia prima, come definita all'allegato
I, parte 2, sezione C, sia le varie operazioni di divisione, di confezionamento
e di presentazione che precedono l'incorporazione della materia prima nel
medicinale veterinario, compresi il riconfezionamento e la rietichettatura
effettuati da un grossista autorizzato ai sensi dell'articolo 69.
Articolo 54.
Personale qualificato di cui deve dotarsi il titolare dell'autorizzazione
alla produzione
1. Il titolare dell'autorizzazione alla fabbricazione deve disporre
in modo permanente e continuativo di almeno una persona qualificata ai
sensi del presente articolo, responsabile in particolare dell'esecuzione
degli obblighi di cui all'articolo 55 o che abbia ottenuto il riconoscimento
di persona qualificata ai sensi della previgente normativa nel settore
dei medicinali per uso umano.
2. Il titolare dell'autorizzazione in possesso dei requisiti previsti
dal comma 5 puo' assumere la responsabilita' di cui al comma 1.
3. La persona qualificata e' coordinata almeno dal personale qualificato
previsto dalle "Norme di Buona Fabbricazione".
4. La persona qualificata non puo' svolgere la stessa funzione in
piu' stabilimenti di produzione, a meno che si tratti di stabilimento costituente
reparto distaccato dello stabilimento principale.
5. La persona qualificata di cui al comma 1, deve essere in possesso
di un diploma, o altro titolo riconosciuto equivalente, che attesti un
ciclo di formazione universitaria della durata minima di quattro anni con
insegnamento teorico e pratico nelle discipline scientifiche di farmacia
o di medicina o di medicina veterinaria o di chimica o di chimica e tecnologia
farmaceutica o di chimica industriale o di scienze biologiche.
6. I diplomi di cui al comma 5 devono comprendere, nel ciclo di
formazione, lo studio di almeno le seguenti materie di base:
a) fisica sperimentale;
b) chimica generale ed inorganica;
c) chimica organica;
d) chimica analitica;
e) chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali;
f) biochimica generale ed applicata;
g) fisiologia;
h) microbiologia;
i) farmacologia;
j) tecnologia farmaceutica;
k) tossicologia;
l) farmacognosia.
7. I diplomi di cui al comma 5, conseguiti in base ad insegnamenti
diversi da quelli indicati nel comma 6, sono dichiarati validi ai fini
dell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1, se l'interessato dimostra
l'acquisizione di sufficienti cognizioni nelle materie non incluse nel
corso di studi e se sui diplomi e' stato acquisito preventivamente il parere
favorevole del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentito il Consiglio universitario nazionale.
8. La persona qualificata, di cui al comma 1, deve avere una pratica
di almeno due anni nelle attivita' d'analisi qualitativa dei medicinali,
d'analisi quantitativa delle sostanze attive, di prove e verifiche necessarie
per garantire la qualita' dei medicinali in una o piu' aziende che abbiano
ottenuto l'autorizzazione alla fabbricazione. La durata dell'esperienza
pratica puo' essere ridotta di un anno quando il ciclo di formazione universitaria
dura almeno cinque anni e di un anno e mezzo quando tale ciclo di formazione
dura almeno sei anni.
9. La persona qualificata deve essere provvista di abilitazione
all'esercizio della professione.
10. Coloro che alla data del 4 marzo 1992 esercitavano sulla base
della previgente normativa, le attivita' di persona qualificata possono
continuare ad esercitare tale attivita'. Coloro che esercitano l'attivita'
di persona qualificata nel settore dei medicinali per uso umano ai sensi
della vigente normativa possono essere considerati idonei ad esercitare
tale attivita' anche nel settore dei medicinali per uso veterinario.
Articolo 55.
Responsabilita' della persona qualificata
1. La persona qualificata vigila affinche':
a) ogni lotto di medicinale veterinario sia stato prodotto e controllato
secondo le norme in vigore e nell'osservanza delle condizioni previste
nell'AIC;
b) nel caso di medicinali veterinari provenienti da Paesi terzi,
anche se fabbricati nella Comunita' che ogni lotto importato sia stato
oggetto in uno Stato membro di un'analisi qualitativa completa, di un'analisi
quantitativa di almeno tutte le sostanze attive e di qualsiasi altra prova
o verifica necessaria per garantire la qualita' dei medicinali stessi all'osservanza
delle condizioni previste dall'AIC.
2. I lotti dei medicinali veterinari controllati in un altro Stato
membro, a norma del comma 1, lettera a) sono dispensati, per l'immissione
in commercio, dalla ripetizione degli stessi controlli se sono accompagnati
da idonei resoconti dei controlli effettuati dalla persona qualificata
dell'altro Stato membro.
3. La persona qualificata puo' essere esonerata dalla responsabilita'
di eseguire i controlli di cui al comma 1, lettera b), nel caso in cui
la Comunita' abbia concluso con il Paese terzo esportatore accordi atti
a garantire che il produttore del medicinale veterinario applichi norme
di buona fabbricazione equivalenti a quelle previste dalla Comunita' e
che i controlli suddetti siano stati eseguiti nel Paese d'esportazione.
4. La persona qualificata deve, in ogni caso, certificare che tutti
i lotti di fabbricazione siano conformi al presente articolo in un registro
o documento equivalente previsto a tale fine. Il suddetto registro o documento
equivalente e' aggiornato via via che le operazioni sono effettuate e resta
a disposizione per le ispezioni disposte dal Ministero della salute per
un periodo comunque non inferiore a cinque anni, fatte salve specifiche
disposizioni che impongono un periodo piu' lungo.
Articolo 56.
Vigilanza sull'attivita' di persona qualificata
1. Il Ministero della salute vigila sull'osservanza da parte della persona
qualificata dei propri doveri, prevedendo l'applicazione nei suoi confronti
di misure amministrative quali la sospensione temporanea della possibilita'
di svolgere tale mansione nel caso di accertamento dell'avvenuta violazione
degli stessi, Resta comunque ferma l'eventuale responsabilita' penale,
amministrativa o disciplinare conseguente alla violazione degli obblighi
connessi all'esercizio dell'attivita' di persona qualificata.
Articolo 57.
Obblighi del titolare di AIC di medicinali veterinari ad azione
immunologica
1. In sede di ispezione o di controllo, il Ministero della salute puo'
richiedere al titolare dell'AIC di medicinali veterinari ad azione immunologica
di presentare copia di tutti i resoconti di controllo firmati dalla persona
qualificata, in conformita' all'articolo 55, comma 4.
2. Il titolare dell'autorizzazione, agli stessi fini di cui al comma
1, si assicura che siano conservati sino alla data di scadenza, campioni
rappresentativi di ciascun lotto di medicinali in quantita' sufficiente
e li fornisce rapidamente su richiesta del Ministero della salute.