estratto dal
Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26-5-2006)
Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice
comunitario dei medicinali veterinari.
Titolo I
DEFINIZIONI
Articolo 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) Medicinale veterinario:
1) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente
proprieta' curative e profilattiche delle malattie animali;
2) ogni sostanza o associazione di sostanze che puo' essere usata
sull'animale o somministrata all'animale allo scopo di ripristinare, correggere
o modificare funzioni fisiologiche mediante un'azione farmacologica, immunologica
o metabolica, oppure di stabilire una diagnosi medica;
b) Sostanza: ogni materia indipendentemente dall'origine; tale origine
puo' essere:
1) umana, come il sangue ed i suoi derivati;
2) animale, come microrganismi, animali interi, parti di organi,
secrezioni animali, tossine, sostanze ottenute per estrazione, prodotti
derivati dal sangue;
3) vegetale, come microrganismi, piante, parti di piante, secrezioni
vegetali, sostanze ottenute per estrazione;
4) chimica, come elementi, materie chimiche naturali e prodotti
chimici di trasformazione e di sintesi;
c) Premiscela per alimenti medicamentosi: qualsiasi medicinale veterinario
preparato in anticipo per la successiva fabbricazione di alimenti medicamentosi;
d) Alimento medicamentoso: qualsiasi miscela di medicinale o medicinali
veterinari e alimento preparata prima della sua immissione in commercio
e destinata ad essere somministrata agli animali senza trasformazione,
per le sue proprieta' curative o preventive o per le altre proprieta' del
medicinale di cui alla lettera a);
e) Medicinali veterinari ad azione immunologica: medicinali veterinari
somministrati agli animali allo scopo di indurre una immunita' attiva o
passiva o di diagnosticare la situazione immunitaria;
f) Medicinale veterinario omeopatico: ogni medicinale veterinario
ottenuto da sostanze denominate materiali di partenza omeopatici secondo
un processo di fabbricazione omeopatico descritto dalla Farmacopea europea
o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee attualmente utilizzate
ufficialmente dagli Stati membri. Un medicinale veterinario omeopatico
puo' contenere piu' materiali di partenza;
g) Tempo di attesa: intervallo di tempo che deve intercorrere tra
l'ultima somministrazione del medicinale veterinario agli animali nelle
normali condizioni d'uso e secondo le disposizioni del presente decreto
e l'ottenimento di prodotti alimentari da tali animali per tutelare la
salute pubblica garantendo che detti prodotti non contengono residui in
quantita' superiore ai limiti massimi di residui di sostanze attive, come
stabilito ai sensi del regolamento (CEE) 2377/90;
h) Effetto collaterale negativo: la reazione nociva e non voluta
ad un medicinale veterinario che si verifica alle dosi normalmente utilizzate
sull'animale per la profilassi, la diagnosi o la terapia di una malattia,
o per ripristinare, correggere o modificare una funzione fisiologica;
i) Effetto collaterale negativo su soggetto umano: la reazione nociva
e non voluta che si verifica in un soggetto umano a seguito dell'esposizione
ad un medicinale veterinario;
j) Grave effetto collaterale negativo: effetto collaterale negativo
che provoca il decesso o mette in pericolo la vita di un animale, ne provoca
disabilita' o incapacita' significativa o rappresenta una anomalia congenita
o un difetto alla nascita o produce segni permanenti o duraturi nell'animale
trattato;
k) Effetto collaterale negativo inatteso: effetto collaterale negativo
la cui natura, gravita' o conseguenza non e' coerente con il riassunto
delle caratteristiche del prodotto;
l) Rapporti periodici d'aggiornamento sulla sicurezza: le relazioni
periodiche che contengono le informazioni specificate all'articolo 96,
comma 6;
m) Studi di sorveglianza dopo l'immissione in commercio: gli studi
farmacoepidemiologici o la sperimentazione clinica effettuati conformemente
alle condizioni che regolano l'autorizzazione all'immissione in commercio
allo scopo di identificare e valutare un rischio relativo alla sicurezza
di un medicinale veterinario per il quale č stata giā rilasciata l'autorizzazione;
n) Uso improprio: l'uso di un medicinale veterinario in modo non
conforme a quanto indicato nel riassunto delle caratteristiche del prodotto;
il termine si riferisce anche all'abuso grave o all'uso scorretto di un
medicinale veterinario;
o) Diminuzione dell'efficacia: diminuzione dell'efficacia clinica
del trattamento con il medicinale veterinario rispetto a quella attesa
in base alle indicazioni per l'uso riportate nel sommario delle caratteristiche
del prodotto e nel foglietto illustrativo;
p) Distribuzione all'ingrosso di medicinali veterinari: ogni attivitā
che comporta l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione o qualsiasi
altra transazione commerciale avente per oggetto medicinali veterinari,
a fini di lucro o meno, ad esclusione:
1) delle forniture al dettaglio di medicinali veterinari da parte
di farmacisti dietro presentazione di ricetta medico veterinaria, ove prescritta,
e quelle autorizzate a norma dell'articolo 70;
2) della cessione di campioni gratuiti di medicinali veterinari
a scopo dimostrativo da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione
in commercio o suo avente causa, ad un medico veterinario iscritto all'albo
professionale;
3) delle forniture occasionali di piccoli quantitativi di medicinali
veterinari da una farmacia all'altra;
4) della fornitura, da parte di un fabbricante, di medicinali veterinari
che lui stesso ha fabbricato, nei casi consentiti dalla legge;
q) Rappresentante del titolare dell'autorizzazione all'immissione
in commercio: la persona individuata come rappresentante locale, designata
dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio per rappresentarlo
nello Stato membro interessato;
r) Agenzia: l'agenzia europea per i medicinali istituita dal regolamento
(CE) 726/2004;
s) Rischi connessi all'utilizzazione del medicinale: ogni rischio
per la salute animale o umana connesso alla qualita', alla sicurezza ed
all'efficacia del medicinale ed ogni rischio di effetti indesiderati sull'ambiente;
t) Rapporto rischi e benefici: la valutazione del beneficio degli
effetti terapeutici del medicinale veterinario in relazione al rischio
definito alla lettera s);
u) Prescrizione veterinaria: ogni prescrizione di medicinali veterinari
rilasciata da un medico veterinario conformemente alla normativa nazionale
vigente;
v) Denominazione di medicinale veterinario: la denominazione, che
puo' essere un nome di fantasia non confondibile con una denominazione
comune o con altra di un farmaco gia' autorizzato, ovvero una denominazione
comune o scientifica accompagnata dal marchio o dal nome del titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio;
w) Denominazione comune: la denominazione comune internazionale
raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanitā ovvero, in mancanza
di essa, la denominazione comune usuale;
x) Dosaggio di medicinale: il contenuto, in sostanze attive, espresso
in quantita' per unita' posologica, per unitā di volume o di peso secondo
la forma farmaceutica;
y) Confezionamento primario: il contenitore o qualunque altra forma
di confezionamento che si trova a diretto contatto con il medicinale;
z) Confezionamento esterno: l'imballaggio in cui e' collocato il
confezionamento primario;
aa) Etichettatura: informazioni relative al medicinale poste sul
confezionamento primario o esterno;
bb) Foglietto illustrativo: il foglietto che accompagna il medicinale,
sul quale sono riportate informazioni destinate all'utilizzatore;
cc) Comitato prodotti medicinali veterinari: il comitato per i
medicinali veterinari, di seguito denominato CVMP, composto da rappresentanti
degli Stati membri e della Commissione europea, preposto a facilitare l'adozione
di decisioni comuni da parte degli Stati membri in materia di autorizzazioni
all'immissione in commercio;
dd) Gruppo di coordinamento: il gruppo composto da un rappresentante
di ciascuno Stato membro, preposto all'esame di tutte le questioni concernenti
l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario
in due o piu' Stati membri, secondo le procedure di cui al Capo IV;
ee) Medicinale veterinario biologico: prodotto il cui principio
attivo e' una sostanza biologica, prodotta o estratta da fonte biologica
quali microrganismi, organi e tessuti di origine animale o vegetale, cellule
o liquidi biologici di origine umana o animale e costrutti cellulari biotecnologici,
substrati cellulari, ricombinanti o meno, incluse le cellule primarie.
isposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunitā europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'Articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo
se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'Articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi
e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'Articolo 1, commi 1 e 3,
e l'allegato A della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante: " Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunitā europee. Legge comunitaria 2004", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 aprile 2005, n. 96, S.O.: "Articolo 1 (Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto
il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive
elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri
pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti
sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini
previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza
dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.".
"Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3) 2001/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario
relativo ai medicinali per uso umano. 2003/38/CE del Consiglio, del 13
maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali
di taluni tipi di societā per quanto concerne gli importi espressi in
euro. 2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica
dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio. 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la
direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autoritā
competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette.
2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi
e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali
per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.
2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003,
relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. 2003/122/Euratom
del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive
sigillate ad alta attivitā e delle sorgenti orfane. 2004/6/CE della Commissione,
del 20 gennaio 2004, che deroga alla direttiva 2001/15/CE al fine di differire
l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti. 2004/28/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica
la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali
veterinari. 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile
2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili
dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni
prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.".
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119,
reca: "Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE
e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari".
- La direttiva 2004/28/CE e' pubblicata nella GUCE
n. L 136 del 30 aprile 2004.
- La direttiva 2001/82/CE e' pubblicata nella GUCE
n. L 311 del 28 novembre 2001.
- Il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66 reca:
"Attuazione delle direttive 90/677/CEE e 92/18/CEE in materia di medicinali
veterinari e disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad
azione immunologia".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110, reca:
"Attuazione della direttiva 92/74/CEE, in materia di medicinali omeopatici
veterinari".
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47,
reca: "Attuazione delle direttive 93/40/CEE e 93/41/CEE in materia di medicinali
veterinari.".
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, reca:
"Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto
di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e
delle sostanze (\beta )-agoniste nelle produzioni di animali e le misure
di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e
nei loro prodotti".
- Il decreto del Ministero della sanitā 16 maggio
2001, n. 306, reca: "Regolamento relativo alla distribuzione dei medicinali
veterinari in applicazione degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche".
- Il regolamento (CE) n. 726/2004 e' pubblicato nella
GUCE n. L 136 del 30 aprile 2004.
- Il regolamento (CEE) n. 2377/1990 e' pubblicato
nella GUCE n. L 224 del 18 agosto 1990. Note all'Articolo 1:
- Per il regolamento (CEE) n. 2377/90, vedi note alle
premesse.
- Per il regolamento (CE) n. 726/2004, vedi note alle
premesse.