Per questi motivi, l'accesso dei cittadini al bene farmaco non è libero, ma disciplinato da norme speciali che lo sottraggono alle leggi generali sul commercio, riservando al farmacista in via primaria ed assoluta la dispensazione al pubblico, su necessaria indicazione del medico (Testo unico delle leggi sanitarie di cui al Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in particolare art. 122).
In questo contesto si pone la prescrizione (o ricetta) medica, che è l'autorizzazione scritta del medico volta a disporre la dispensazione al paziente del medicinale da parte del farmacista, il quale, in deroga alla disciplina ordinaria sul libero commercio, è il solo autorizzato ad effettuarla (Cass. Civ., sez. II, 27.11.1962, n. 3214). La spedizione di una ricetta è quindi conseguenza di una autorizzazione alla quale il farmacista dà effetto giuridico dopo averne accertata la conformità a legge. In particolare, la funzione della prescrizione medica redatta sulla ricetta unificata del SSN è quella di rendere possibile (autorizzare) l'assunzione di un onere finanziario a carico dell’amministrazione sanitaria.
Tale ultima disposizione di legge (art. 8, l. n. 537/1993) ha fissato i criteri in base ai quali la CUF (Commissione unica del farmaco, oggi AIFA l'agenzia operante presso il Ministero della Sanità, ora Salute) deve classificare i farmaci che entrano in commercio: classe A (farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche) a totale carico del SSN; classe B (farmaci diversi dai precedenti ma di rilevante interesse terapeutico) a parziale carico del SSN (50%), classe abolita a partire dal 1° luglio 2001); classe C (altri farmaci privi delle caratteristiche dei farmaci di cui alle classi A e B) a carico dei cittadini, spesso sotto forma di prodotti da banco o senza obbligo di ricetta medica.
E' responsabilità del medico stabilire se il paziente abbia o meno diritto ad ottenere il farmaco in regime assistenziale e in questo senso quando utilizza il ricettario del SSN deve trascrivere l'indicazione diagnostica o indicare la classe A o B di appartenenza del medicinale per evitare incertezze sul suo reale intendimento da parte del farmacista e usi non corretti della ricetta. Il medico deve inoltre indicare sulla ricetta l'eventuale nota di riferimento; in assenza di tale indicazione il farmaco soggetto a nota anche se prescritto su ricettario mutualistico è dispensato a totale carico dell'assistito.
Alcune note oltre a limitare le patologie assistibili prevedono anche la tenuta del REGISTRO DELL'ASL. In questi casi il medico di base la prima volta che diagnostica la patologia deve far pervenire al Servizio Farmaceutico della sua ASL che in alcune regioni è denominato Settore o Ufficio, una scheda, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale che permette alla ASL stessa di attuare un sistema di sorveglianza epidemiologica sulle patologie considerate.
I farmaci di CLASSE C sono erogabili a totale carico del SSN ai titolari di pensione di guerra diretta vitalizia nei casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilità terapeutica.
Successivamente, l'art. 3 della legge 8 aprile 1998, ha ribadito e reso esplicito il principio fondamentale in materia secondo cui "il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro medicinale prodotto industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste dall’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanità" (scheda tecnica ministeriale).
Detta regola è soggetta a limitazioni e condizioni severissime (comma 2): dimostrare che la patologia per la quale si propone un trattamento o una via di somministrazione alternativa, non previsto dalla scheda ministeriale, non è curabile utilmente con altri farmaci per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica; raccogliere per iscritto per ciascun caso il consenso informato; dimostrare l’accreditamento internazionale di tale modalità alternativa mediante pubblicazioni scientifiche (non monografie di un autore); e resta fissato il fatto che la terapia farmacologia alternativa non può essere a carico del SSN.
Anche le rigide modalità di consegna (al medico) del ricettario contenente i moduli per le prescrizioni, nel responsabilizzare il medico nell’attività di somministrazione dei farmaci attraverso il SSN, dimostrano la sicura rilevanza pubblica e l’attenzione posta dal legislatore su tale momento dell’attività professionale medica. Il bollettario contenente le ricette mediche numerate, viene consegnato al medico personalmente e, comunque, nominativamente, in quanto è che un bene pubblico, un titolo o valore, della cui conservazione, utilizzo e gestione è responsabile lo stesso medico: vengono prodotti e distribuiti dal Poligrafico dello Stato in esclusiva per il SSN, su “carta di sicurezza” (filigranata), consegnati alle Regioni che li distribuisce alle ASL, sulla base dei rispettivi fabbisogni. Queste ultime provvedono alla custodia e alla consegna, secondo un rigido protocollo, dei ricettari ai medici... "avendo cura di procedere in ogni caso alla registrazione dei numeri identificativi delle ricette consegnate al singolo medico" (DM 11.7.1988 “Disciplina dell’impiego nel Servizio Sanitario Nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica”, artt. 3 e 4 e cap. 3 del disciplinare tecnico allegato), operazione che comprende l’annotazione del range di ricette assegnate al medico espresso con il primo e l’ultimo progressivo, il codice del soggetto cui sono state assegnate le ricette, la relativa tipologia e la data di consegna.
Inoltre, la normativa citata evidenzia che la ricetta medica - ben lungi dall’essere affidata alla totale discrezionalità del professionista - deve essere effettuata, oltre che “secondo scienza e coscienza”, nel rispetto delle norme di settore, delle limitazioni e delle indicazioni fornite dal Ministero della sanità (ora salute) nelle schede tecniche ed eventualmente contenute nelle note AIFA, nonché dei seguenti principi:
Che la discrezionalità (tecnica) del medico dei servizi di medicina generale nell’attività prescrittiva di medicinali non sia illimitata è affermazione che si ritrova anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui al riguardo sussiste sia “l’obbligo di attenersi alle modalità sancite dall’accordo collettivo, ossia l’obbligo di non superare la prescrizione dei pezzi consentiti per ciascuna ricetta, a maggior ragione vigente nel caso di più prescrizioni dello stesso prodotto nella stessa ricetta, sia la sindacabilità delle scelte terapeutiche e sanitarie del medico che ceteris paribus (a parità di tutte le altre circostanze) si pongano in contrasto con quelle effettuate dalla generalità degli altri medici, fatta ovviamente salva la prova del contrario, il cui onere incombe sul medico stesso”. Con la conseguenza che è qualificabile come “illecito disciplinare sanzionabile “l’iperprescrizione” di farmaci, perché essa costituisce la situazione più frequente di scostamento, più o meno giustificato, tra le scelte del medico e quelle della generalità degli altri sanitari, laddove l’interessato non dia la dimostrazione plausibile dell’eventuale particolarità delle patologie da lui trattate” (Consiglio di Stato, sez. V, 19 settembre 1995, n. 1310, cit.).
Del resto, le limitazioni alla discrezionalità tecnico-medica e le indicazioni quali-quantitative che devono essere rispettate nella redazione della ricetta medica trovano una evidente giustificazione sul piano della finanza pubblica, laddove si consideri che, da un lato, si tratta di prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale (della collettività) e che, dunque, ciascuna prescrizione, qualora sia rimborsabile dalla ASL, comporta l’assunzione del relativo onere di spesa per il bilancio pubblico, dall’altro, il nostro Paese ha storicamente una notevole propensione all’uso (ed abuso) di farmaci, tanto che numerosi sono i provvedimenti normativi (da ultimo il Decreto-legge 3 marzo 2003, n. 32, “Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario”, peraltro non convertito in legge) tesi ad arginare il noto fenomeno della lievitazione della spesa farmaceutica (che nel 1998 rappresentava il 12% della spesa sanitaria complessiva, comprensiva di personale e beni e servizi).
Va, difatti, ricordato che secondo l’art. 3, comma 1, della legge 8 aprile 1998, n. 94, nessun medico può prescrivere farmaci con indicazioni e modalità diverse rispetto alla scheda tecnica ministeriale (che viene continuamente aggiornata). Inoltre, come già rilevato, l’art. 36 dell’Accordo di settore, dispone che “la prescrizione dei medicinali avviene, per qualità e per quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale…”. Infine, la disposizione di cui all’art. 1, comma 4, del d.l. 20 giugno 1996, n. 323, conv. in l. 8 agosto 1996, n. 425, impone al medico di rimborsare al SSN il farmaco prescritto senza osservare le condizioni e le limitazioni previste nei provvedimenti della CUF.
Ma, invero, nel contesto normativo descritto sub 2, anche l’iperprescrittività in senso ampio, qualora presenti determinati caratteri, potrà portare ad una affermazione di responsabilità di medici e titolari di farmacie per i danni causati alle pubbliche finanze.
Difatti, lo scostamento tra le scelte prescrittive del singolo medico e le scelte della generalità degli altri professionisti (iperprescrittività in senso ampio) che presenti i caratteri della ripetizione continua nel tempo e della abnormità nella misura e che avvenga nonostante i periodici costanti e puntuali avvertimenti dell’amministrazione sanitaria circa l’atteggiamento iper-prescrittivo, costituisce un comportamento illecito fonte (come di responsabilità disciplinare nell’esatta impostazione, condivisa in questa sede, della citata sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 1310 del 1995) di danno alle pubbliche finanze, sotto forma della quota parte di rimborsi erogati dal Servizio sanitario nazionale in più rispetto alla media degli altri sanitari.
Ciò in quanto l’attività prescrittiva del medico di medicina generale si deve ispirare, tra l’altro, al principio già richiamato (sub 2) del raggiungimento di obiettivi di economicità e risparmio delle risorse finanziarie pubbliche, su cui, in definitiva, ogni scelta terapeutica del medico va ad incidere, impostazione resa del resto manifesta, oltre che sul piano individuale dalle norme dell’accordo collettivo e del codice deontologico già ricordate, dalle numerose disposizioni normative che, specie negli ultimi anni, hanno adottato misure di contenimento della spesa farmaceutica (ad es. legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conv. in legge del d.l. 21.10.1996, n. 536 e tutte le norme richiamate nella nota della Federfarma del 1998). In particolare la disposizione di cui all’art. 1, comma 4, del d.l. 20 giugno 1996, n. 323, conv. in l. 8 agosto 1996, n. 425, che impone al medico di rimborsare al SSN il farmaco prescritto senza osservare le condizioni e le limitazioni previste nei provvedimenti della CUF.
Va inoltre considerato che le limitazioni numeriche che la legge (art. 2, co. 3, del d.l. 30.10.1987, n. 443, conv. in l. 2.9.1987, n. 531) impone relativamente al numero di pezzi (due, ovvero sei nel caso degli antibiotici in confezione monodose) prescrivibili per ricetta non possono essere aggirate attraverso la redazione (addirittura nello stesso giorno o in giorni successivi o molto vicini tra loro) di differenti e numerose ricette che prescrivono l’identico farmaco o principio attivo, realizzando cioè una sorta di “frazionamento artificioso della prescrizione di medicinali”, come avviene in molti casi, in cui si può riscontrare una consecutività di prescrizioni, che perdura per tutto l'anno, di analoghi principi attivi, anche se di ditte farmaceutiche diverse.
Un’ulteriore considerazione: non deve essere dimenticato, anche ai fini della valutazione delle responsabilità dei soggetti iperprescrittori e del loro atteggiamento psicologico, che, se è vero che la disciplina sopra sintetizzata comporta che siano rimborsabili soltanto le prescrizioni di medicinali redatte nel rispetto delle regole e dei principi richiamati, il medico di medicina generale che ritenga di prescrivere al proprio paziente una terapia farmacologica che, per quantità di principio attivo da assumere o per le modalità di somministrazione, non consenta l’addebito al Servizio Sanitario Nazionale della relativa spesa, potrà egualmente farlo, ma senza utilizzare il modello regionale di ricetta e senza accollare così la relativa spesa all’erario, che, invece, verrà sostenuta dal paziente stesso.
Venendo alle tecniche di quantificazione di questo particolare tipo di danno, andrebbe preso a riferimento il totale della spesa posta a carico del SSN dai medici iperprescrittori - così come rilevate dal sistema di monitoraggio della spesa farmaceutica ormai in via di adozione presso tutte le ASL - dividendo tale somma per il numero degli assistibili (numero di pazienti che risultano formalmente in carico al medico), in modo da ottenere la rispettiva spesa per assistibile effettivamente addebitata al SSN, parametro messo a confronto con la media di tutti gli altri sanitari nel territorio, allo scopo di ottenere, per differenza, la quota di rimborso in eccedenza addebitato alla ASL per assistibile. Da sottolineare che la media utilizzata quale parametro di riferimento per valutare l’iper-prescrittività – intesa, nella definizione accolta in questa sede quale scostamento consapevole, ripetuto nel tempo e abnorme nella misura, tra le scelte del singolo medico e la scelta della generalità degli altri professionisti - non è la media aritmetica pura, ma una media maggiorata con il meccanismo della “deviazione standard” (o scarto quadratico medio), vale a dire di una grandezza che, con un particolare procedimento matematico, indica la media degli scarti, ovvero di quanto una certa misura differisce dalla media del campione di riferimento. Ebbene, qualora nonostante questo procedimento – che compensa completamente, tenendone conto, le variabilità dei pazienti per età, condizioni di salute, ecc. - e nonostante si aggiungano alla media aritmetica della spesa per assistibile non una, ma ben due deviazioni standard, i medici iperprescrittori, si situino molto al di sopra di tale valore, già di per sé maggiorato di molto, saremo certamente di fronte a comportamenti patologici e la relativa misura potrà essere considerata danno risarcibile.
Per quanto riguarda la sussistenza di un vero e proprio rapporto di servizio tra il medico convenzionato e l’ASL di appartenenza, essa costituisce ormai ius receptum (giudizio consolidato), in quanto nell’attività da questo svolta la Corte di Cassazione ha da tempo rilevato elementi da cui scaturisce l’esistenza del rapporto di servizio (di fonte convenzionale) con l’Amministrazione sanitaria. Si tratta dei seguenti adempimenti: identificazione degli assistiti e accertamento del loro diritto alle prestazioni sanitarie; rilascio di certificazioni sanitarie; compilazione di prescrizioni farmaceutiche (Corte di Cassazione, SS.UU: n. 6442 del 18 dicembre 1985 e n. 9957 del 13/11/1996).
In particolare i compiti di certificazione sanitaria e finanziaria si inseriscono nell’àmbito dell’organizzazione strutturale, operativa e procedimentale della ASL ed hanno natura amministrativa, con la conseguenza che il professionista operando in forza di una devoluzione da parte dell’amministrazione sanitaria, svolge tali compiti in esecuzione di un rapporto di servizio (Corte Cass., SS.UU., 21 dicembre 1999, n. 922). Con la precisazione che i rapporti convenzionali instaurati tra i medici di medicina generale e gli enti preposti all’assistenza sanitaria, in base alle disposizioni dell’art. 48 della l. 23 dicembre 1978, n. 833 e disciplinati da accordi collettivi resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica (dapprima con il dPR 13 agosto 1981 e, da ultimo, dPR 28 luglio 2000, n. 270 di recepimento dei rispettivi Accordi collettivo nazionale dei medici di medicina generale), hanno natura privatistica di rapporti di prestazione d’opera professionale, svolta con i caratteri della parasubordinazione (Corte Cass., SS.UU. 22 novembre 1999, n. 813).
Con specifico riferimento all’attività di prescrizione di medicinali a carico del Servizio Sanitario Nazionale, si è ulteriormente precisato che appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti l’azione per il ristoro del danno arrecato dai medici convenzionati con il SSN a seguito della redazione di prescrizioni inusuali, incongrue o incomplete, di prescrizioni di medicinali agli assistiti in quantità eccessive o, comunque, per finalità non terapeutiche, in dosi maggiori del consentito o con modalità di somministrazioni diverse dal lecito (Corte Cass., SS.UU., 21 dicembre 1999, n. 922; Corte dei conti, sez. II, 2 giugno 1998, n. 158/A; sez. II 30 maggio 1991, n. 209; Sez. giur. Calabria 19 settembre 1996, n. 31).
La questione appare più controversa per quanto riguarda i titolari di farmacie private.
In uno Stato moderno la “farmacia” è un complesso integrato di struttura, professione e attività economica, necessariamente legato alla pubblica amministrazione sanitaria, perché finalizzato alla tutela della salute della comunità.
L’intervento pubblico nell’esercizio delle farmacie deriva istituzionalmente dalla natura stessa del servizio farmaceutico, che è un’attività primaria dello Stato (art. 32 Cost.), parte integrante dell’assistenza sanitaria (art.117 Cost.), esercitata (anche) da cittadini privati in possesso di determinati requisiti culturali, professionali e morali.
In questo contesto la legge di riforma sanitaria (l. 23 dicembre 1978, n. 833) annovera l’assistenza farmaceutica, alla stregua dell’assistenza medico-generica, specialistica, infermieristica ospedaliera, tra le prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale (art. 25) ed affida alle farmacie il compito di erogare l’assistenza in nome e per conto delle ASL, attribuendo inequivocabilmente alle stesse una funzione amministrativa (art. 28). Il successivo art. 48, riguardante il personale a rapporto convenzionale, nel fissare il contenuto degli accordi collettivi nazionali, relativi ai medici convenzionati, estende i criteri in esso contenuti alle convenzioni con le altre categorie non mediche e, in particolare, alle convenzioni con le farmacie di cui all’art. 28. Il rapporto convenzionale tra le farmacie e il servizio sanitario nazionale è regolato dal dPR n. 371 del 8.7.1998 “Regolamento recante norme concernenti l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private” (che ha sostituito il precedente dPR 21 febbraio 1989, n. 94) e dal relativo accordo regionale (per l’Umbria) del 12 gennaio 2001.
Va soggiunto che per la Corte di Cassazione le convenzioni stipulate ai sensi degli artt. 43 e 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, si inquadrano nello schema delle concessioni di pubblico servizio (Corte di Cassazione Sez. VI penale, sent. n. 11216 del 24/8/1989) e che dalla natura pubblica della convenzione tra farmacie e ASL discende la qualificazione del farmacista come "incaricato di pubblico servizio" (Corte di cassazione, Sezione: Sez. II penale sent. n. 7761 del 27/6/1987; Sez. V penale, sent. n. 4525 del 24/4/1991 ).
In siffatto contesto normativo e giurisprudenziale non si può negare che l’erogazione dell’assistenza farmaceutica ed il rapporto intercorrente tra farmacista e Servizio Sanitario Nazionale si ispirino agli stessi principi che presiedono allo svolgimento dell’assistenza medica e che regolano il rapporto intercorrente tra il medico convenzionato e il S.S.N. Infatti, sia il medico che il farmacista sono professionisti convenzionati con la A.S.L. (prima U.S.L.), qualificati dall’art. 48 della l. 833/1978 come "personale a rapporto convenzionale" del SSN; entrambi partecipano all’erogazione di un pubblico servizio; sono tenuti all’osservanza di procedure amministrative finalizzate all’espletamento del servizio pubblico; soprattutto, ai nostri fini, entrambi dispongono con la loro attività di risorse pubbliche.
Difatti, non vi è dubbio che, mentre nella vendita di prodotti di bellezza, generi alimentari, calzature, il farmacista esercita un’attività meramente commerciale, nella dispensazione dei prodotti medicinali la figura del professionista imprenditore, per effetto delle disposizioni che regolano tale attività e che sottopongono il farmacista ad obblighi rispondenti ad esigenze pubbliche, si inserisce in modo continuativo nell’organizzazione strutturale, operativa, procedimentale dell’A.S.L.
Si tratta, in particolare dei seguenti adempimenti:
Per garantire l’osservanza delle disposizioni della convenzione nazionale il farmacista è sottoposto, infine, alla vigilanza della A.S.L., e alla eventuale applicazione di misure cautelari e di sanzioni amministrative da parte delle Commissioni provinciali e regionali, misure che vanno dal richiamo alla sospensione del servizio farmaceutico convenzionato, fino alla risoluzione del rapporto convenzionale.
Dal descritto quadro normativo si desume agevolmente che il farmacista convenzionato, nell’attività di dispensazione dei farmaci, si configura come professionista che, per conto dell’A.S.L., provvede all’erogazione di un pubblico servizio e, a tal fine, è sottoposto ad obblighi specifici che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione dell’Amministrazione sanitaria, con tutte le conseguenze in ordine alla giurisdizione per i danni causati all’erario nell’esercizio di tale attività (esattamente, in tal senso, Sezione giurisdizionale Liguria, sent. 28 gennaio 2002, n. 82; Sezione giur. Campania, 30 ottobre 2000, n. 94).
La responsabilità dei titolari di farmacie non deriva direttamente dall’iperprescrittività, ma a questa è strettamente connessa, poichè la ricetta medica contenente la prescrizione di farmaci comporta l’addebito del costo del medicinale a carico del SSN (SSR) soltanto se viene spedita dal farmacista, il quale, dunque sarà responsabile dei danni causati all’erario dalla violazione delle norme che presiedono allo svolgimento dell’attività di dispensazione dei farmaci, a partire dalle richiamate disposizioni in materia di farmaci rimborsabili, controllo delle modalità di compilazione delle ricette, rispetto dell’obbligo di indicazione delle note CUF e controfirma, numero massimo di pezzi prescrivibili, nonché (al diverso titolo di responsabilità contabile) per la violazione delle norme che presiedono al corretto rendiconto delle ricette spedite e rimborsate dalla ASL.
Per comprendere la ratio di questa legge, occorre ricordare che mentre il prezzo dei farmaci concessi dal SSN viene contrattato tra lo Stato e il produttore, per quelli non rimborsati il prezzo era (fino all'entrata in vigore del DL in questione) in pratica libero e poteva essere rivisto dalle aziende in ogni momento.
Il Ministero della salute ha comunicato che negli ultimi dieci anni i farmaci non concessi dal SSN hanno subìto un aumento medio del prezzo del 50%. Dal 10 maggio 2004 al 10 maggio 2005, sempre da dati del Ministero, per i 266 farmaci con obbligo di ricetta si è verificato un aumento di oltre il 5%, con un medicinale che è aumentato addirittura del 257%. Per i 123 farmaci SOP, il prezzo è cresciuto di oltre il 5%, con un +108% in un caso. Infine, per i 108 farmaci da banco, l'aumento si è attestato intorno al 5%. La nuova norma, impone che i prezzi debbano rimanere stabili per un biennio, al termine del quale eventualmente l'azienda potrà apportare variazioni.
Per contenere la spesa pubblica sui farmaci concessi dal SSN, la legge 26 luglio 2005 stabilisce che "Il farmacista, al quale venga presentata una ricetta medica che contenga la prescrizione di un farmaco appartenente alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è obbligato sulla base della sua specifica competenza professionale ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, il farmacista, su richiesta del cliente, è tenuto a fornire un medicinale avente prezzo più basso di quello del medicinale prescritto. Ai fini del confronto il prezzo è calcolato per unità posologica o quantità unitaria di principio attivo".
Per quanto riguarda i farmaci di fascia C con obbligo di ricetta, oltre a farmaci non rilevanti per la tutela della salute, vi sono benzodiazepine, ansiolitici e sonniferi che hanno un prezzo non irrilevante. In questo caso, si auspica che il farmacista proponga il generico ove sia reperibile.
Per confronto, la tabella seguente riporta la situazione della vendita dei medicinali nei principali Paesi dell'Unione Europea.
| Portogallo: prevista ma non ancora attuata la vendita di farmaci anche da parte della grande distribuzione | Francia: vendita solo in farmacia, i prezzi dei prodotti da banco sono liberalizzati | Irlanda: una ristretta lista di prodotti è ammessa alla vendita fuori dalle farmacie | Germania: farmaci da banco solo in farmacia; alcuni farmaci (vitamine, sedativi della tosse) venduti in altri esercizi, detti drugstore | Grecia: acquistabili fuori dalle farmacie solo prodotti da banco con pochi effetti collaterali |
| Danimarca: i prodotti che non richiedono prescrizione medica sono venduti nei supermercati | Spagna: i farmaci da banco sono venduti nei supermercati di tutto il Paese | Gran Bretagna: nei supermercati e altri negozi, sono venduti medicinali da banco a basso dosaggio | Olanda: il 42% dei framaci da banco è venduto nei supermercati | Svezia: la vendita dei farmaci è esclusiva delle farmacie |
Come è evidente dall'esame della tabella, l'Italia, è l'unica assieme a Danimarca e Spagna ad aver attuato un'ampoia liberalizzazione per i medicinali da banco; tuttavia, l'obbligo della presenza di uno o più farmacisti abilitati e iscritti all'ordine costituisce una differenza rilevante che, oltre a garantire il consumatore, raggiunge due obiettivi: riduzione del prezzo dei medicinali OTC e aumento dell'offerta di lavoro per i laureati in farmacia e CTF.
A tale ultimo riguardo, un segnale certamente positivo, in una ottica più generale, viene dalla disposizione di cui all’art. 52, co. 9, della legge 289/2002 (finanziaria per il 2003): “Anche al fine di potenziare il processo di attivazione del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere…di contenere la spesa sanitaria, nonché di accelerare l'informatizzazione del sistema sanitario e dei relativi rapporti con i cittadini e le pubbliche amministrazioni e gli incaricati dei pubblici servizi, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare stabilisce le modalita' per l'assorbimento, in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della tessera recante il codice fiscale nella carta nazionale dei servizi e per la progressiva utilizzazione della carta medesima ai fini sopra descritti”.
Appare, difatti, evidente, che soltanto quando verrà adottata la numerazione delle singole confezioni di medicinali (tramite codici a lettura ottica, come avviene oggi per le ricette) ed adottata la carta sanitaria personale (su cui sarà possibile memorizzare per ogni paziente, tra gli altri dati, gli estremi della ricetta medica, il medico prescrittore e, appunto, i farmaci acquistati, attraverso il loro numero identificativo), si potrà tenere effettivamente sotto controllo la spesa farmaceutica nazionale e raggiungere l’obiettivo strategico del suo contenimento.
aggiornato e adattato per questo ipertesto da: I limiti alla discrezionalità medica nella prescrizione dei farmaci a carico del SSN e la giurisdizione della Corte dei conti sui danni da iperprescrittività. Di Massimiliano Minerva, magistrato della Corte dei conti.
Dal maggio 2008 è in vendita il primo medicinale OTC a marchio Coop prodotto in Italia. Il principio attivo è l’acido acetilsalicilico (330 mg), addizionato ad acido ascorbico (200 mg), con un titolo uguale a quella del Vivin C. Si tratta di un farmaco adatto a curare gli stati febbrili, le sindromi influenzali e da raffreddamento, mal di testa e di denti, nevralgie, dolori mestruali, dolori reumatici e muscolari.
La tessera riporta i dati anagrafici ed il codice fiscale del proprietario e, sul retro, i codici necessari per garantire ad ogni cittadino italiano l'assistenza sanitaria anche nei paesi dell'Unione Europea in sostituzione del vecchio modello cartaceo E111. Sempre nella parte posteriore, inoltre, i medesimi dati dell'assistito sono ripetuti sotto forma di codice a barre e memorizzati su banda magnetica, al fine di consentirne la lettura da parte dei diversi dispositivi elettronici.
La tessera è stata distribuita a partire dal 2004 dall'Agenzia delle Entrate a tutti gli aventi diritto, all'indirizzo di residenza risultante nella banca dati dell'Anagrafe Tributaria al momento della spedizione.

1- Nella sezione in alto a destra del fronte della tessera si trova la Data di scadenza: normalmente cinque anni ovvero scadenza dell'assistenza sanitaria.
2- In basso a sinistra si trovano tre lettere in formato Braille standard a 6 punti.
3- L'area in basso a destra del fronte della tessera sanitaria è riservata ai dati sanitari regionali.
4- Provincia: corrisponde alla sigla della provincia al momento della nascita dell'intestatario, anche se ha subito variazioni successive. Es. un cittadino nato a Fano nel 1970 riporterà come provincia PS (Pesaro) anziché PU (Pesaro Urbino), provincia di recente istituzione.

1- Nella parte alta del retro della tessera sanitaria si trova la banda magnetica contenente le informazioni anagrafiche dell'assistito.
2- Immediatamente sotto alla banda magnetica si trova il codice fiscale in modalità barcode.
3- A destra in alto si trova la sigla di identificazione dello Stato che rilascia la tessera: IT secondo il codice ISO 3166 - 1
4- A sinistra in alto si trova l'identificativo del modulo di assistenza nei Paesi membri della Comunità Europea
Il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della Tessera sanitaria a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale o comunque aventi titolo ad usufruire dei servizi del sistema sanitario nazionale.
La consegna verrà fatta mediante spedizione della tessera, a cura dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo di residenza come risulta dalla banca dati in possesso dell'amministrazione. La consegna verrà effettuata man mano che l'operatività del nuovo sistema verrà estesa alla regione di residenza. Coloro che non riceveranno la tessera al proprio domicilio potranno richiederla personalmente alla Asl oppure all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate più vicini alla propria abitazione.
La Tessera sanitaria reca in ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonché in banda magnetica, quale unico requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).
All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni dei farmaci acquistati nonché il codice a barre della Tessera sanitaria.
Al Ministero dell'economia e delle finanze non è consentito trattare i dati rilevati dalla Tessera sanitaria degli assistiti; allo stesso è consentito trattare gli altri dati per fornire periodicamente alle regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari.
tratto e modificato da http://anestit.unipa.it/esiait/1098_01.htm
| 5 | ||||