la Convenzione di Schengen

L'accordo (v. avanti) firmato a Schengen (Lussemburgo) il 14 giugno 1985 fra il Belgio, la Francia, la Germania, il Lussemburgo e i Paesi Bassi intende eliminare progressivamente i controlli alle frontiere comuni e introdurre un regime di libera circolazione per i cittadini degli Stati firmatari, degli altri Stati membri della Comunità o di paesi terzi.

La convenzione di Schengen completa l'accordo e definisce le condizioni di applicazione e le garanzie inerenti all'attuazione della libera circolazione. Firmata il 19 giugno 1990 dagli stessi cinque Stati membri, è entrata in vigore solo nel 1995.

L'accordo e la convenzione di Schengen, le regole adottate sulla base dei due testi e gli accordi connessi formano "l'acquis di Schengen". Dal 1999, l'acquis di Schengen è integrato nel quadro istituzionale e giuridico dell'Unione europea in virtù di un protocollo allegato al trattato di Amsterdam.

Gli accordi di Schengen sono stati estesi nel tempo all'insieme dei quindici vecchi Stati membri: l'Italia ha firmato gli accordi nel 1990, la Spagna e il Portogallo nel 1991, la Grecia nel 1992, l'Austria nel 1995 e la Finlandia, la Svezia e la Danimarca (con uno statuto adattato) nel 1996. L'Irlanda e il Regno Unito partecipano, dal canto loro, solo parzialmente all'acquis di Schengen, in quanto sono stati mantenuti i controlli alle loro frontiere.

I dieci nuovi Stati membri hanno aderito all'acquis di Schengen. Tuttavia l'eliminazione dei controlli alle frontiere di questi paesi deve avvenire mediante decisione del Consiglio dell'Unione europea.

Anche due paesi terzi, l'Islanda e la Norvegia, fanno parte dello spazio di Schengen dal 1996. La loro partecipazione al processo decisionale è tuttavia limitata. La Svizzera ha peraltro avviato un processo di partecipazione all'acquis di Schengen.

I paesi candidati all'adesione all'Unione europea devono aver accettato integralmente l'acquis di Schengen al momento della loro adesione.

NOTE - le ragioni per cui il Regno Unito e la Repubblica d'Irlanda non hanno aderito al Trattato di Schengen sono le seguenti:

Quattro stati: Principato di Monaco, Andorra, San Marino e Vaticano non hanno firmato il trattato, ma indirettamente aderiscono all'accordo in quanto non hanno barriere doganale con Francia (Monaco e Andorra, per la parte confinante), Spagna (Andorra, per la parte confinante) e Italia (San Marino e Vaticano, limitatamente all'uscita dallo Stato Pontificio: l'ingresso è controllato).

ripreso e modificato in Wikipedia (4 ottobre 2008)

Accordo di Schengen

testo completo

Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli stati dell'Unione Economica Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica Francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi, in appresso denominati Parti contraenti, basandosi sull'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni, avendo deciso di dare attuazione alla volontà manifestata in tale Accordo di giungere alla soppressione dei controlli sulla circolazione delle persone alle frontiere comuni e di agevolare il trasporto e la circolazione delle merci attraverso dette frontiere, considerando che il Trattato che istituisce le Comunità europee, completato dall'Atto Unico europeo, prevede che il mercato interno comporta uno spazio interno senza frontiere, considerando che il fine perseguito dalle Parti contraenti coincide con questo obiettivo, senza pregiudicare le misure che saranno adottate in applicazione delle disposizioni del Trattato, considerando che per realizzare tale volontà sono richieste una serie di misure appropriate ed una stretta cooperazione tra le Parti contraenti, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO PRIMO
Definizioni

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione, si intende per:

Frontiere interne:
le frontiere terrestri comuni delle Parti contraenti, i loro aeroporti adibiti al traffico interno ed i porti marittimi per i collegamenti regolari di passeggeri in provenienza o a destinazione esclusiva di altri porti situati nel territorio delle Parti contraenti, senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori;

Frontiere esterne:
le frontiere terrestri e marittime, nonché gli aeroporti ed i porti marittimi delle Parti contraenti, che non siano frontiere interne;

Volo interno:
qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori delle Parti contraenti o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di uno Stato terzo;

Paese terzo:
qualunque Stato diverso dalle "Parti contraenti";

Straniero:
chi non è cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee;

Straniero segnalato ai fini della non ammissione:
Tutti gli stranieri segnalati ai fini della non ammissione nel Sistema d' informazione Schengen conformemente al disposto dell'articolo 96;

Valico di frontiera:
ogni valico autorizzato dalle Autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne;

Controllo di frontiera:
il controllo alle frontiere che, indipendentemente da qualunque altra ragione, si fonda sulla semplice intenzione di attraversare la frontiera;

Vettore:
ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale, per via aerea, marittima o terrestre;

Titolo di soggiorno:
l`autorizzazione, qualunque ne sia la natura rilasciata da una Parte contraente che conferisce il diritto al soggiorno nel suo territorio. Questa definizione non comprende l'ammissione temporanea al soggiorno nel territorio di una Parte contraente ai fini dell'esame di una domanda di asilo o di una domanda per ottenere un titolo di soggiorno.

Domanda di asilo:
ogni domanda presentata per iscritto, oralmente o in altra forma da uno straniero alla frontiera esterna o nel territorio di una Parte contraente allo scopo di ottenere il riconoscimento della sua qualità di rifugiato conformemente alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo Status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e di beneficiare, in tale qualità, di un diritto di soggiorno;

Richiedente l'asilo:
ogni straniero che ha presentato una richiesta di asilo ai sensi della presente Convenzione, sulla quale non vi è ancora stata una decisione definitiva;

Esame di una domanda d'asilo:
l'insieme delle procedure d'esame, di decisione e delle misure adottate in applicazione di decisioni definitive relative ad una domanda di asilo, esclusa la determinazione della Parte contraente competente per l'esame della domanda di asilo in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

TITOLO II
Soppressione dei controlli alle frontiere interne e circolazione delle persone

CAPITOLO PRIMO
Passaggio delle frontiere interne

Articolo 2

1. Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone.

2. Tuttavia, per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, una Parte contraente può, previa consultazione delle altre Parti contraenti, decidere che, per un periodo limitato, alle frontiere interne siano effettuati controlli di frontiera nazionali adeguati alla situazione. Se per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale s'impone un'azione immediata, la Parte contraente interessata adotta le misure necessarie e ne informa il piu` rapidamente possibile le altre Parti contraenti.

3. La soppressione del controllo delle persone alle frontiere interne non pregiudica l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, né l'esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti in applicazione della legislazione di ciascuna Parte contraente in tutto il suo territorio, né l'obbligo di essere in possesso, di portare con sè e di esibire titoli e documenti previsti dalla legislazione di detta Parte contraente.

4. I controlli delle merci sono effettuati conformemente alle disposizioni pertinenti della presente Convenzione.

CAPITOLO SECONDO
Passaggio delle frontiere esterne

Articolo 3

1. Le frontiere esterne possono essere attraversate, in via di principio, soltanto ai valichi di frontiera e durante le ore di apertura stabilite. Il Comitato esecutivo adotta disposizioni piu` dettagliate e stabilisce le eccezioni e le modalità relative al piccolo traffico di frontiera, nonché le norme applicabili a categorie particolari di traffico marittimo come la navigazione da diporto o la pesca costiera.

2. Le Parti contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nel caso di passaggio non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e delle ore di apertura fissate.

Articolo 4

1. Le Parti contraenti garantiscono che a partire dal 1993 i passeggeri di un volo proveniente da Stati terzi, che si imbarchino su voli interni, saranno preliminarmente sottoposti, all`entrata, ad un controllo delle persone e dei bagagli a mano nell'aeroporto di arrivo del volo esterno. I passeggeri di un volo interno che si imbarchino su un volo a destinazione di Stati terzi saranno preliminarmente sottoposti, all'uscita, ad un controllo delle persone e dei bagagli a mano nell'aeroporto di partenza del volo esterno.

2. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie affinché i controlli possano essere effettuati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano al controllo dei bagagli registrati; detto controllo avviene rispettivamente nell'aeroporto di destinazione finale o nell'aeroporto di partenza iniziale.

4. Fino alla data prevista al paragrafo 1, gli aeroporti sono considerati, in deroga alla definizione delle frontiere interne, frontiere esterne per i voli interni.

Articolo 5

1. Per un soggiorno non superiore a tre mesi, l`ingresso nel territorio delle Parti contraenti può essere concesso allo straniero che soddisfi le condizioni seguenti:

a. essere in possesso di un documento o di documenti validi che consentano di attraversare la frontiera, quali determinati dal Comitato esecutivo;

b. essere in possesso di un visto valido, se richiesto;

c. esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

d. non essere segnalato ai fini della non ammissione;

e. non essere considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti.

2. L'ingresso nel territorio delle Parti contraenti deve essere rifiutato allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una Parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. In tale caso, l'ammissione sarà limitata al territorio della Parte contraente interessata che dovrà avvertirne le altre Parti contraenti.
Tali regole non ostano all'applicazione delle disposizioni particolari relative al diritto di asilo né a quelle dell'articolo 18.

3. E' ammesso in transito lo straniero titolare di un`autorizzazione di soggiorno o di un visto di ritorno rilasciato da una delle Parti contraenti o, se necessario, di entrambi i documenti, a meno che egli non figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate dalla Parte contraente alle cui frontiere esterne egli si presenta.

Articolo 6

1. La circolazione transfrontiera alle frontiere esterne è sottoposta al controllo delle autorità competenti. Il controllo (è) effettuato in base a princìpi uniformi, nel quadro delle competenze nazionali e della legislazione nazionale, tenendo conto degli interessi di tutte le Parti contraenti e per i territori delle Parti contraenti.

2. I principi uniformi di cui al paragrafo 1 sono:

a. Il controllo delle persone non comprende soltanto la verifica dei documenti di viaggio e delle altre condizioni d'ingresso, di soggiorno, di lavoro e di uscita, bensì anche l'individuazione e la prevenzione di minacce per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico delle Parti contraenti. Il controllo riguarda anche i veicoli e gli oggetti in possesso delle persone che attraversano la frontiera. Esso è effettuato da ciascuna Parte contraente in conformità con la propria legislazione, specialmente per quanto riguarda la perquisizione.

b. Tutte le persone devono subire per lo meno un controllo che consenta di accertarne l`identità in base all'esibizione dei documenti di viaggio.

c. All'ingresso, gli stranieri devono essere sotto posti ad un controllo approfondito, ai sensi delle disposizioni della lettera a).

d. All'uscita, il controllo richiesto è effettuato nell'interesse di tutte le Parti contraenti in base alla normativa sugli stranieri ed ai fini di individuare e prevenire minacce per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico delle Parti contraenti.
Tale controllo è effettuato in ogni caso nei confronti degli stranieri.

e. Se per circostanze particolari non è possibile effettuare tali controlli, devono essere stabilite delle priorità. A tale riguardo, il controllo della circolazione all'ingresso ha la precedenza, in linea di massima, sul controllo all'uscita.

3. Le autorità competenti sorvegliano mediante unità mobili gli spazi delle frontiere esterne tra i valichi di frontiera; analoga sorveglianza viene effettuata per i valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura normali. Tale controllo viene operato per non incoraggiare le persone ad eludere il controllo ai valichi di frontiera. Le modalità della sorveglianza sono fissate, se del caso, dal Comitato esecutivo.

4. Le Parti contraenti si impegnano a costituire un organo appropriato e in numero sufficiente per esercitare il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne.

5. Un controllo di livello equivalente è effettuato alle frontiere esterne.

Articolo 7

Le Parti contraenti si forniranno assistenza ed opereranno in stretta e continua collaborazione ai fini di un'efficace esercizio dei controlli e delle sorveglianze. In particolare, esse si scambieranno tutte le informazioni pertinenti ed importanti, eccettuati i dati nominativi individuali, salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione; armonizzeranno, per quanto possibile, le istruzioni impartite ai servizi incaricati dei controlli e promuoveranno la formazione e l'aggiornamento uniforme del personale addetto ai controlli. Tale cooperazione può realizzarsi con scambio di funzionari di collegamento.

Articolo 8

Il Comitato esecutivo adotta le decisioni necessarie relative alle modalità pratiche di esecuzione del controllo e della sorveglianza delle frontiere.

CAPITOLO TERZO >>>> SETTIMO

omissis

TITOLO III
Polizia e sicurezza

omissis

TITOLO IV
Sistema d'Informazione Schengen

omissis

TITOLO V
Trasporto e circolazione delle merci

Articolo 120

1. Le Parti contraenti vigileranno congiuntamente affinché le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative non ostacolino in maniera ingiustificata la circolazione delle merci alle frontiere interne.

2. Le Parti contraenti facilitano la circolazione delle merci alle frontiere interne espletando le formalità connesse con divieti e restrizioni all'atto dello sdoganamento delle merci per l'immissione al consumo. A scelta dell'interessato, lo sdoganamento può essere effettuato all'interno del paese o alla frontiera interna. Le Parti contraenti faranno in modo di promuovere lo sdoganamento all'interno del paese.

3. Se per taluni settori gli snellimenti di cui al paragrafo 2 non possono essere realizzati in tutto o in parte, le Parti contraenti si adopereranno per attuarne le condizioni tra di loro o nell'ambito delle Comunità Europee.Il presente paragrafo si applica in particolare al controllo dell'osservanza delle regolamentazioni relative alle autorizzazioni di trasporto ed ai controlli tecnici riguardanti i mezzi di trasporto, ai controlli veterinari e di polizia veterinaria, ai controlli sanitari veterinari, ai controlli fitosanitari nonchè ai controlli relativi ai trasporti di merci pericolose e di rifiuti.

4. Le Parti contraenti si adopereranno per armonizzare le formalità relative alla circolazione delle merci alle frontiere esterne e per controllarne l'osservanza in base a principi uniformi. A tal fine le Parti contraenti collaboreranno strettamente in seno al Comitato esecutivo, a livello di Comunità europee e di altri organismi internazionali.

Articolo 121

1. Le Parti contraenti rinunciano, nel rispetto del diritto comunitario, ai controlli ed alla presentazione dei certificati fitosanitari previsti dal diritto comunitario per taluni vegetali e prodotti vegetali. Il Comitato esecutivo adotta l'elenco dei vegetali e prodotti vegetali ai quali si applica la semplificazione prevista nella prima fase. Esso può modificare tale elenco fissa la data di entrata in vigore della modifica. Le Parti contraenti si informano reciprocamente delle misure prese.

2. In caso di pericolo di introduzione o propagazione di organismi nocivi, una Parte contraente può chiedere la temporanea reintroduzione delle misure di controllo prescritte dal diritto comunitario ed applicarle. Essa ne avvertirà immediatamente le altre Parti contraenti per iscritto, motivando la sua decisione.

3. Il certificato fitosanitario può continuare ad essere utilizzato come certificato richiesto ai sensi della legge relativa alla protezione delle specie.

4. A richiesta, l'autorità competente rilascia un certificato fitosanitario quando la spedizione è destinata, in tutto o in parte, alla riesportazione, nella misura in cui siano rispettati i requisiti fitosanitari per i vegetali o i prodotti vegetali interessati.

Articolo 122

1. Le Parti contraenti rafforzano la loro cooperazione per garantire la sicurezza del trasporto di merci pericolose e si impegnano ad armonizzare le disposizioni nazionali adottate in applicazione delle vigenti Convenzioni internazionali. Inoltre esse si impegnano, in particolare, al fine di mantenere il livello di sicurezza attuale,

a. ad armonizzare i requisiti in materia di qualifica professionale degli autisti;

b. ad armonizzare le modalità e l'intensità dei controlli effettuati durante il trasporto e presso le imprese;

c. ad armonizzare la qualificazione delle infrazioni e le disposizioni di legge relative alle sanzioni applicabili;

d. ad assicurare uno scambio permanente di informazioni e di esperienze fatte nell` attuazione delle misure e dei controlli.

2. Le Parti contraenti rafforzano la loro cooperazione allo scopo di effettuare i controlli del trasferimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso le frontiere interne. A tal fine, esse si adopereranno per adottare una posizione comune per quanto riguarda la modifica delle direttive comunitarie relative al controllo ed alla gestione del trasferimento di rifiuti pericolosi ed elaborare atti comunitari relativi ai rifiuti non pericolosi, allo scopo di creare un`infrastruttura di smaltimento sufficiente e di fissare norme di smaltimento armonizzate a un livello elevato.In attesa di una normativa comunitaria sui rifiuti non pericolosi, i controlli del trasferimento di detti rifiuti saranno effettuati in base ad una procedura speciale che consenta all'atto del loro trattamento di controllarne il trasferimento a destinazione.Le disposizioni del paragrafo 1, seconda frase sono ugualmente applicabili al presente paragrafo.

Articolo 123

1. Le Parti contraenti si impegnano a concertarsi allo scopo di abolire tra di loro l`obbligo, attualmente in vigore, di presentare una licenza di esportazione dei prodotti e delle tecnologie strategiche industriali, e, ove necessario, di sostituire tale licenza con una procedura flessibile, sempreché il paese di prima destinazione e di destinazione finale sia una Parte contraente.
Fatte salve dette concertazioni, e al fine di garantire l`efficacia dei controlli che dovessero essere necessari, le Parti contraenti si adopereranno, cooperando strettamente tramite un meccanismo di coordinamento, per procedere agli scambi di informazioni utili tenendo conto della regolamentazione nazionale.

2. Per quanto riguarda i prodotti diversi dai prodotti e dalle tecnologie strategiche industriali di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti si adopereranno per far espletare le formalità di esportazione all'interno del paese e per armonizzare le proprie procedure di controllo.

3. Nel contesto degli obiettivi definiti nei precedenti paragrafi 1 e 2, le Parti contraenti avvieranno consultazioni con gli altri partner interessati.

Articolo 124

Il numero e l'intensità dei controlli delle merci nella circolazione dei viaggiatori alle frontiere interne sono ridotti al livello minimo possibile. La loro progressiva riduzione e la loro soppressione definitiva dipendono dall'aumento graduale delle franchigie per viaggiatori e dalla futura evoluzione delle prescrizioni applicabili alla circolazione transfrontiera dei viaggiatori.

Articolo 125

1. Le Parti contraenti concludono accordi in merito al distacco di funzionari di collegamento delle proprie amministrazioni doganali.

2. Il distacco di funzionari di collegamento ha lo scopo di promuovere ed accelerare la cooperazione tra le Parti contraenti in generale specialmente nel contesto delle Convenzioni esistenti e degli atti comunitari in materia di mutua assistenza.

3. I funzionari di collegamento esplicano funzioni consultive e di assistenza. Non sono legittimati ad adottare di propria iniziativa provvedimenti di amministrazione doganale. Forniscono informazioni ed adempiono ai propri compiti nell'ambito delle istruzioni impartite loro dalla Parte contraente di origine.

TITOLO VI
Protezione dei dati di natura personale

omissis

TITOLO VII
Comitato esecutivo

Articolo 131

1. E' istituito un Comitato esecutivo per l'applicazione della presente Convenzione.

2. Fatte salve le competenze particolari conferitegli dalla presente Convenzione, il Comitato esecutivo ha il compito generale di vigilare sulla corretta applicazione della presente Convenzione.

omissis

TITOLO VIII
Disposizioni finali

Articolo 134

Le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili nella misura in cui sono compatibili con il diritto comunitario.

Articolo 135

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano fatte salve le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

Articolo 136

1. Una Parte contraente che intenda condurre negoziati con uno Stato terzo in materia di controlli alle frontiere ne informa in tempo utile le altre Parti contraenti.

2. Nessuna Parte contraente concluderà con uno o piu` Stati terzi accordi relativi alla semplificazione o alla soppressione dei controlli alle frontiere, senza l'accordo preliminare delle altre Parti contraenti, fatto salvo il diritto degli Stati membri delle Comunità europee di concludere in comune tali accordi.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano agli accordi relativi al piccolo traffico di frontiera, sempreché detti accordi rispettino le eccezioni e le modalità fissate in virtú dell' articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 137

La presente Convenzione non può essere oggetto di riserve, ad eccezione di quelle menzionate all'articolo 60.

Articolo 138

Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili soltanto al territorio europeo della Repubblica francese.

Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili soltanto al territorio del Regno in Europa.

Articolo 139

1. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione. Le disposizioni relative all'istituzione, alle attività ed alle competenze del Comitato esecutivo si applicano dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Le altre disposizioni si applicano a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione.

3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data di entrata in vigore a tutte le Parti contraenti.

Articolo 140

1. Ogni Stato membro delle Comunità europee può divenire parte della presente Convenzione. L'adesione forma oggetto di accordo tra tale Stato e le Parti contraenti.

2. Tale accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione, da parte dello Stato aderente e di ciascuna delle Parti contraenti. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione.

Articolo 141

1. Ciascuna Parte contraente può far pervenire al depositario una proposta di modifica della presente Convenzione. Il depositario trasmette la proposta alle altre parti contraenti. A richiesta di una Parte con traente le Parti contraenti riesaminano le disposizioni della presente Convenzione per stabilire se, a loro parere, una data circostanza costituisca un cambiamento fondamentale delle condizioni esistenti al momento dell`entrata in vigore della presente Convenzione.

2. Le Parti contraenti adottano di comune accordo le modifiche della presente Convenzione.

3. Le modifiche entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione.

Articolo 142

1. Qualora tra gli Stati membri delle Comunità europee siano concluse convenzioni per la realizzazione di uno spazio senza frontiere interne, le Parti contraenti si accordano sulle condizioni alle quali le disposizioni della presente Convenzione sono sostituite o modificate in funzione delle disposizioni corrispondenti di dette convenzioni.
Le Parti contraenti tengono conto, a tal fine, della circostanza che le disposizioni della presente Convenzione possono prevedere una cooperazione maggiore rispetto a quella risultante dalle disposizioni delle suddette convenzioni.
Le disposizioni contrarie a quelle convenute tra gli Stati membri delle Comunità europee sono in ogni caso oggetto di adattamento.

2. Le modifiche della presente Convenzione ritenute necessarie dalle Parti contraenti sono sottoposte a ratifica, approvazione o accettazione. La disposizione dell'articolo 141, paragrafo 3, è applicabile, fermo restando che le modifiche non entreranno in vigore prima dell'entrata in vigore di dette convenzioni tra gli Stati membri delle Comunità europee.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto le proprie firme in calce alla presente Convenzione.
Fatto a Schengen, il diciannove giugno millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese e olandese, i tre testi facenti egualmente fede, in un esemplare originale che sarà depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, che provvederà a rimetterne copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

Per il Governo del Regno del Belgio
Per il Governo della Repubblica federale di Germania
Per il Governo della Repubblica francese
Per il Governo del Granducato di Lussemburgo
Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi


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