dispensazione dei medicinali

La legge 833 del 23 dicembre 1978, disciplinava i rapporti fra farmacie pubbliche e private con il Servizio Sanitario Nazionale tramite una Convenzione (Accordo Nazionale triennale), stipulata fra le associazioni di categoria e le Regioni. La legge di riforma riaffermava un principio già contenuto nell'articolo 122 del TULS 1934, cioè l'attribuzione esclusiva al farmacista e alla farmacia d'ogni competenza e funzione nella dispensazione dei farmaci al pubblico. Difatti, nel dare facoltà alla USL, ai suoi presidi e servizi, di acquistare direttamente medicamenti dal produttore, in deroga alla disciplina generale, vietava agli stessi ogni forma di distribuzione al pubblico, che doveva continuare ad essere effettuata esclusivamente tramite le farmacie.

Nel quadro delle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica in materia sanitaria, si sono calati due provvedimenti volti a modificare il rapporto fra farmacie ed il Servizio Sanitario Nazionale.

La legge 405 del 16 novembre 2001, stabilisce che "le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di (...) assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale (...)".

La legge 248 del 4 agosto 2006, stabilisce che la vendita dei farmaci da automedicazione è estesa anche in esercizi commerciali diversi dalla farmacia purché alla presenza di uno o più farmacisti abilitati e iscritti al relativo ordine.
Negli esercizi commerciali individuati dalla legge possono essere esitati anche medicinali omeopatici non assoggettati a prescrizione medica. Per quanto attiene i cosiddetti "fitoterapici" (non previsti dalla normativa in questione), qualora si tratti di medicinali possono essere posti in vendita negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie solo se non soggetti a prescrizione medica.

Altre possibilità di dispensazione di medicinali al di fuori delle farmacia, riguardano i prodotti veterinari e le farmacie a bordo delle navi mercantili (v. sezione 3 - complementi di legislazione farmaceutica).

ricettari nel territorio italiano

In Italia, la prescrizione dei farmaci la cui dispensazione è soggetta a ricetta medica, deve essere effettuata per mezzo di un ricettario che può essere costituito da Ricettario personale (DL 532/92): nella dizione comune nota anche come ricetta bianca, è costituita da un foglio di carta intestata del medico. Il ricettario personale permette di redigere le seguenti ricette:

Ricetta del Servizio Sanitario Nazionale -Legge 326/03

l'articolo 50 del decreto Legge 269/03, convertito nella Legge 326/03 ha modificato (dal 1-01-2005) la precedente ricetta (Modulo a lettura ottica previsto dal D.M.350\88) - in modo da unificarla sul territorio nazionale - con cui vengono prescritti i farmaci detti "mutuabili", cioè che sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Ha una validità di trenta giorni; una volta consegnata in farmacia la ricetta viene ritirata poiché deve essere poi consegnata alla A.S.L. di competenza per il rimborso e quindi questo tipo di ricetta non può in alcun caso essere utilizzata più di una volta.

modello ricetta SSN

La codifica nazionale della nuova ricetta è finalizzata a rendere omogenei e facilmente studiabili i dati delle esenzioni, contribuendo a "fotografare" su tutto il territorio nazionale lo stato dei cittadini esenti e la stratificazione della popolazione generale per tipologia di esenzione.

osservazioneIl DPR n.371 del 8 Luglio 1998 consente la sostituibilità; solo tra le "specialità medicinali", e solo in regime di SSN (farmaci mutuabili) in caso di: momentanea irreperibilità del medicamento nel normale ciclo distributivo, o eccezionale mancanza del prodotto in farmacia, con particolare riguardo ai casi di urgenza assoluta e manifesta. Questo significa che se la ricetta prescrive il farmaco A dell'azienda X e questo non è disponibile, allora, se la ditta Y produce un equivalente farmaceutico con nome B il farmacista può dispensare quest'ultimo.

La legge n. 19 del 26 luglio 2005 impone al farmacista l'obbligo di proporre al portatore della ricetta la sostituzione del medicinale con il suo medicinale equivalente quando questo sia disponibile. Se la sostituzione è rifiutata, oppure espressamente negata dal medico prescrittore, dovrà essere versata al farmacista la differenza fra il prezzo del medicinale e quello del medicinale equivalente.

Per essere valida, la ricetta del S.S.N. deve riportare: numero di codice fiscale, cognome e nome dell' assistito (o sue iniziali ove previsto dalla legge), data di prescrizione, firma e timbro del medico. I campi previsti per l’indicazione della nota Aifa vanno compilati apponendo il numero della nota con allineamento a sinistra e barrando le caselle non utilizzate (nella ricetta in esempio, lo spazio delle note è stato biffato con crocette); il medico è tenuto comunque a barrare le caselle quando non le utilizza. Con la compilazione della nuova ricetta decade l'obbligo di controfirmare la nota AIFA.


Ricetta a ricalco

è riservata alla prescrizione di farmaci ad attività stupefacente riportati nella tabella II sez. A (L. 27 febbraio 2006 n. 49).

-Il ricettario (di colore rosso) edito dal Poligrafico dello Stato è in triplice copia autoricalcante (copia originale per il farmacista, copia per l’ente mutualistico, copia per il paziente) e viene ritirato dal medico presso l’ASL di competenza. Il ricettario è personale e quindi non può essere utilizzato dal medico sostituto.

modello ricetta a ricalco

1. La presente ricetta deve essere utilizzata per prescrivere i medicinali compresi nella tabella II sezione A (un medicinale) e, per preparazioni ad uso parenterale nell'allegato III bis del T.U. (fino a due medicinali diversi tra loro).


osservazione

L'allegato III-bis comprende attualmente undici sostanze: buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone e ossimorfone, tapentadolo (G.U. n. 120 del 25 maggio 2010).

2. La ricetta ha validità di trenta giorni, escluso quello di emissione.
3. Il medico o il veterinario può prescrivere, con ogni ricetta, una terapia per un periodo non superiore a trenta giorni, salva la possibilità (introdotta dalla L. 15 marzo 2010 n. 38) di consegnare un numero di confezioni sufficiente a coprire i trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata dal medico, dandone immediata comunicazione allo stesso prescrittore [che così potrà regolarsi per una eventuale ulteriore prescrizione - NdR]
4. Per le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il medico rilascia all’assistito la ricetta originale e la copia per il SSN da consegnare in farmacia; la "copia assistito/prescrittore" è consegnata all’assistito, che la conserva come giustificativo del possesso dei medicinali; per le prescrizioni non a carico del SSN o veterinarie, il medico o il veterinario rilascia la ricetta originale e la "copia assistito/prescrittore"
5. in caso di auto prescrizione, il medico o il veterinario conserva la "copia assistito/prescrittore"
6. Il farmacista che dispensa i medicinali forniti dal Servizio Sanitario Nazionale, appone i bollini autoadesivi sulla copia della ricetta per il SSN, sia nello spazio ad essi destinato, sia (ove necessita) sul retro della ricetta e, in mancanza di spazio, anche su un foglio allegato alla medesima.
7. Il farmacista che allestisce una preparazione magistrale indica il relativo costo nello spazio destinato ai bollini autoadesivi.
8. Il veterinario riporta nello spazio destinato ai bollini autoadesivi le parole "uso veterinario" e, nello spazio destinato al codice del paziente, indica la specie, la razza e il sesso dell'animale curato.
9. La ricetta risulterà firmata dal medico o dal veterinario, in originale sulla prima pagina e in copia sulle altre.

TERAPIA DEL DOLORE

Per la prescrizione di tutti i medicinali di cui all'Allegato III-bis, ivi compresi quelli classificatri in Tabella II, sez. A quale la Morfina iniettabile, il Metadone e il Temgesic® cp e fiale (che prima dell'entrata in vigore della L. 38/2010 potevano essere prescritti solo su ricettario a ricalco) è stata introdotta la possibilità di utilizzare oltre che la ricetta a ricalco anche il ricettario SSN. Il medico, nel prescrivere su ricettario SSN (scrivendo "TDL" nello spazio destinato all'esenzione) i medicinali di cui alla Tabella II, sez. A (Morfina iniettabile, Metadone e il Temgesic® cp e fiale), dovrà indicare in ricetta, oltre ai formalismi prescrittivi previsti per la compilasione del modello SSN, anche, nel rispetto dell'art. 42 del DPR 309/1990:

a) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;
b) la ricetta potrà comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per un numero di confezioni necessarie per una cura di durata non superiore a trenta giorni. Il codice TDL autorizza la prescrivibilità a carico del SSN per il numero di pezzi necessari al trattamento.

Le prescrizioni di cerotti transdermici a base di FENTANIL (Durogesic; Fentanil Equivalente) con una posologia inferiore a 1 cerotto ogni 72 ore (ad es. 1 cerotto ogni due giorni o 1 cerotto ogni giorno) sono a carico del S.S.N. (nota AIFA 23 marzo 2006). Qualora il medico indichi una posologia di 1 cerotto ogni tre giorni, il limite dei 30 giorni è rappresentato dal giorno dell'applicazione dell'ultimo cerotto: in tal caso (ante L. 38/2010) non sarebbe stato possibile prescrivere più di 3 confezioni di Fentanil: poiché ogni confezione comprende 3 cerotti, la prescrizione di 3 scatole comprende 9 cerotti che applicati a intervalli di 72 ore sono esauriti dopo 27 giorni, quindi entro i 30 giorni previsti dalla legge. Con la nuova disciplina, dispensando 4 scatole il ciclo terapeutico si conclude 6 giorni dopo i 30 gg: occorre comunicare la dispensazione al medico prescrittore in modo che possa regolarsi per l'eventuale prosecuzione del trattamento.

OBBLIGHI del medico e del farmacista

La tabella seguente riassume sinteticamente la disciplina che regola la dispensazione dei farmaci di tab.II

tab. II sez. A sez. B sez. C sez. D sez. E
Buono Acquisto e
reg. E/U
                           No
Tipo di ricetta RMR
oppure ricetta rosa SSN (1)
RMR RNR RNR RNR (2) RR per 3 volte in 30 gg (3)
num. max di pezzi uno o due medicinali diversi, oppure un medicinale in due dosaggi diversi (1) un solo tipo di medicinale Non previsto
massimo 30 gg di terapia anche ad uso veterinario
validità
trenta giorni (escluso quello di emissione)
formalismi obbligatori
(oltre data e firma del medico)
nome del paziente (indirizzo non obbligatorio) indirizzo e n.tel medico dosaggio e posologia nome o CF del paziente (non obbligatori indirizzo del paziernte e posologia)
All. III bis con ricetta privata: identificazione dell'acquirente (4)
-
adempimenti del farmacista Data, prezzo e timbro
identificazione acquirente/annotazione del documento di riconoscimento valido
data, prezzo e timbro
All. III bis con ricettario personale: comunicazione riassuntiva mensile (4)
conservazione due anni dall'ultima registrazione sul registro E/U due anni dall'ultima registrazione sul registro E/U
(per le ricette spedite al SSN in copia)
sei mesi anche presso il SSN --

note alla tabella
1) le sostanze ad azione analgesica per la terapia del dolore (Allegato III bis), presenti in tabella II sez.D, possono essere prescritte anche su ricettario personale; le preparazioni iniettabili (Allegato III bis), il metadone, la buprenorfina orale possono essere prescritte anche su RMR o su ricetta rosa del SSN.
2) i medicinali di tab. II sez. D per il trattamento del dolore possono essere anche prescritti con RMR, con i soli formalismi obbligatori per la RNR
3) l'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità della ricetta, ferma restando la validità temporale di 30 gg per prelevare i medicinali in modo frazionato (per es. se il medico ha prescritto tre scatole e il paziete le ritira in tempi successivi, entro 30 gg).
4) nel caso di prescrizione con ricettario personale dei medicinali per il trattamento del dolore riclassificati con Ordinanza del 16-6-09, sussiste l'obbligo di identificazione dell'acquirente, con trascrizione degli estremi del documento sulla ricetta e dell'invio della comunicazione riassuntiva all'Ordine dei farmacisti e alla Asl.

PRECISAZIONI:

- Per documento identificativo si intende la Carta di identità, il Passaporto, la Patente di guida, la Patente nautica, il Libretto di pensione, il Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il Porto d'armi e le Tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciati da un'Amministrazione dello Stato.
-Applicare i bollini autoadesivi sulla copia per l’ente mutualistico nello spazio ad essi destinato o, se lo spazio è insufficiente, sul modello aggiuntivo da allegare.
-Registrazione: effettuare le operazioni obbligatorie sul Registro di Entrata e Uscita. Nel caso in cui la farmacia sia sprovvista di una parte dei medicinali da dispensare al paziente, dovrà scaricare inizialmente soltanto i medicinali forniti scrivendo nelle note "fornitura parziale". Al momento del nuovo arrivo dei medicinali in farmacia, si provvederà al loro carico e successivamente, quando si completerà la fornitura al paziente, si scaricherà la parte residua della prescrizione scrivendo nelle note "fornitura completa".
-L’acquirente deve essere maggiorenne e non manifestamente infermo di mente; -La Ricetta Ministeriale a Ricalco è valida su tutto il territorio nazionale anche ai fini della rimborsabilità da parte del S.S.N.

La tabella seguente riassume sinteticamente gli obblighi relativi alla custodia delle ricette mediche

categoria di prescrizione conservazione della ricetta in farmacia
ricette non ripetibili di medicinali ad uso umano 6 mesi (e poi distruggere)
ricette che documentano i movimenti del registro degli stupefacenti 2 anni dall'ultima registrazione sul registro E/U
ricette "bianche" di analgesici stupefacenti 2 anni
ricette di preparati estemporanei (escluso doping) 6 mesi (in originale o in copia)
ricette di preparati estemporanei "doping" fino al 31 luglio dell'anno successivo
ricette veterinarie da compilarsi su modello in triplice copia 5 anni
ricette veterinarie non ripetibili in copia unica - ricettario privato 6 mesi

- Prescrizione di medicinali appartenenti alla Tab. II D: la ricetta (la copia per il farmacista) va conservata in originale per 6 mesi e quindi distrutta se perviene in farmacia in copia unica (solo la copia per il farmacista) (es. Coefferalgan cpr. efferv.). La ricetta (la copia per il farmacista) non deve essere conservata se perviene in farmacia in doppia copia (copia per il farmacista e copia per il S.S.N.) in quanto l'obbligo di conservazione viene assolto dall'A.S.L. che conserva la copia per il S.S.N. (ad es. Coefferalgan cpr. in regime di S.S.N.).
- Prescrizione di medicinali appartenenti alla Tab. II A: la ricetta (la copia per il farmacista) va conservata in originale per 2 anni a partire dall'ultima registrazione sul Registro di Entrata e Uscita (es. Temgesic cpr.)

consegna da parte del farmacista, in caso di urgenza, di medicinali con obbligo di prescrizione medica in assenza di presentazione della ricetta

Il Ministero della Salute con il decreto 31 marzo 2008 (GU n.86 del 11-4-08) ha individuato, nell'articolo 1, le condizioni - come previsto dall'art. 88 comma 2-bis del Dlgs 29 dicembre 2007, n. 274 e successive modificazioni - "che consentono al farmacista, in caso di estrema necessità e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale disciplinato dal comma 2 o dall'articolo 89.".

l'Art. 2 del DM, (in quanto emanato da un organo esecutivo) non potendo definire il carattere di "estrema necessità e urgenza", elenca i casi in cui ricorre detta condizione prevista dalla legge.

1. (omissis) per la necessità di assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica (omissis)

l'articolo 3 e l'articolo 4 prevedono altri casi particolari in cui è possibile la dispensazione di un medicinale in assenza di ricetta medica.

l'articolo 6, oltre a vietare esplicitamente la consegna di medicinali inserite nelle tabelle degli stupefacenti, limita la consegna da parte del farmacista di farmaci iniettabili precisando i limiti degli art. 2, 3, 4. In particolare, la consegna del medicinale iniettabile oltre alle ipotesi previste dall'articolo 4 - è ammessa limitatamente all'insulina ed agli antibiotici monodose.

l'articolo 5 e l'articolo 7 indicano le modalità che il farmacista deve seguire prima di consegnare il medicinale al cliente.

Lo schema seguente, descrive in pratica le modalità della consegna di un medicinale in mancanza di prescrizione medica.

schema per dispensazione senza ricetta

caso 1: il paziente si presenta in Farmacia chiedendo una confezione di acido acetilsalicilico in fiale per dolori dovuti a reumatismo articolare acuto. In farmacia è presente una ricetta regionale con la stessa prescrizione.
In questo caso il farmacista può consegnare (come previsto dall'articolo 4) il medicinale.

caso 2: cliente dimesso il giorno prima dall'ospedale richiede un cortisonico iniettabile mostrando la documentazione ospedaliera che raccomanda il trattamento con cortisonici iniettabili.
In questo caso il farmacista può consegnare (come previsto dall'articolo 4) un cortisonico iniettabile.

caso 3: cliente che chiede un antibiotico iniettabile per una infezione sistemica mostrando una ricetta scaduta il giorno precedente nella quale erano prescritte cinque fiale monodose.
In questo caso, trattandosi di una ricetta ripetibile valida 6 mesi e con prescrizione definita (cinque fiale monodose), non è comprensibile perché il paziente chieda il medicinale dopo la scadenza; ove si consideri, inoltre, che la prescizione medica per cinque fiale, perde la ripetibilità dopo la loro consegna. Se la ricetta è stata timbrata ha perso la ripetibilità e se non è stata timbrata, non esiste più il carattere di urgenza. Il farmacista potrebbe discrezionalmente rifiutare di consegnare il medicinale.

caso 4 : cliente affetto da una crisi asmatica grave richiede un cortisonico iniettabile.
In questo caso il farmacista, (in mancanza di quanto richiesto dall'articolo 4) non può consegnare (come vietato dall'articolo 6) la forma iniettiva, ma può consegnare un broncodilatatore spray in base alla lettera e) dell'articolo 2.

caso 4 bis: cliente che entra in farmacia chiedendo un ansiolitico per un attacco di panico.
il farmacista non ricorrendo alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2, offre una sedia ed bicchiere d'acqua al cliente.

obblighi del farmacista

Prendendo spunto dalla deroga prevista nel Regno Unito per la dispensazione di farmaci in urgenza, Federfarma ha proposto alcuni criteri indicativi:

Art. 7 (D.M. 31 marzo 2008)

Il farmacista annota su apposito registro, le cui pagine sono dallo stesso numerate, timbrate e siglate, la consegna dei farmaci effettuata ai sensi del presente decreto, riportando il nome del farmaco, le iniziali del paziente e la condizione, tra quelle previste dagli articoli 2, 3 e 4, che ha dato luogo alla consegna del farmaco.

vendita di medicinali nelle parafarmacie e corner della Grande Distribuzione Organizzata (GDO)

la normativa è descritta nella pagina dedicata al "quadro normativo per il contenimento della spesa sanitaria"

laureati in odontoiatria e protesi dentaria

La legge 409 del 24 luglio 1985, all’articolo 2, stabilisce che:

odontoiatra"Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della loro professione.".

Tale norma è evidentemente del tutto generica e richiede che si faccia riferimento, almeno in senso indicativo, alla prassi che ha portato all'identificazione di alcune classi di farmaci più comunemente necessari alla professione odontoiatrica quali principalmente gli analgesici-antinfiammatori, gli anestetici locali, e gli antibiotici attivi sulla flora patogena del cavo orale. Sembra comunque acclarato che all’Odontoiatra non compete la prescrizione di farmaci per la terapia di malattie non odontoiatriche, il cui uso potrebbe anzi configurare una responsabilità di abuso professionale. La preclusione all’uso di farmaci non strettamente pertinenti la professione odontoiatrica, non è ovviamente sostenibile nel caso delle emergenze che possono intervenire nell’attività professionale odontoiatrica e che possano comportare danno grave o pericolo di vita per il paziente. In tali situazioni anzi, il mancato uso di farmaci di emergenza (cardiotonici, broncodilatatori, anti-shock, ecc.) potrebbe comportare precise responsabilità di ordine legale ed etico.

legge

responsabilità del farmacista nella spedizione della ricetta

sentenza n. 8073 del 28-03-08 Cassazione terza sezione civile
Il farmacista non risponde del decesso di una paziente alla quale abbia consegnato un medicinale, poi assunto, indicato nella ricetta con una posologia errata.
(Fatto e Diritto)

Il farmacista, non essendo abilitato all'esercizio della prescrizione medica, non è tenuto né autorizzato a sindacare i trattamenti terapeutici – farmacologici prescritti dal medico curante, dovendosi viceversa attenere a quanto riportato nella prescrizione medica. Pertanto, il farmacista al quale sia stata presentata una precisa ricetta medica, non è tenuto ad accertare se la posologia del farmaco prescritto sia effettivamente corrispondente alle particolari esigenze terapeutiche del paziente.
L'obbligo di attenersi a quanto prescritto dal medico incontra l'unico e legittimo ostacolo nell'ipotesi in cui il farmacista rilevi la prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose o pericolose. In tal caso il farmacista deve esigere, ai sensi art. 40 del regolamento per il servizio farmaceutico n. 1706 del 1938, che il medico "dichiari per iscritto che la somministrazione avviene sotto la sua responsabilità, previa indicazione dello scopo terapeutico perseguito".

obiezione di coscienza per il farmacista

Un'altra questione riguarda il diritto all'obiezione di coscienza dei farmacisti e degli operatori sanitari, diritto sancito dalla Costituzione e nella discussa legge 194 sull'aborto.
L'articolo 2 della Costituzione, stabilendo che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo al suo interno comprende il diritto all'obiezione di coscienza.
La legge 194, prevede che il medico e gli operatori sanitari possano opporre l'obiezione di coscienza sull'aborto chirurgico. Per analogia, si dovrebbe ritenere che il farmacista possa opporre il rifiuto alla dispensazione di alcuni farmaci, particolarmente quelli non presenti in tabella 2 della F.U.
La questione dell'obiezione di coscienza, oggi accantonata, è stata sollevata durante la valutazione dell'Aifa per conferire l'AIC alla compressa per l'interruzione della gravidanza (Ru486, mifepristone). D'altra parte, il medicinale - soggetto a prescrizione medica limitativa - è ad esclusivo uso ospedaliero o struttura ad esso assimilabile e quindi non è possibile la vendita al pubblico.

consegna di farmaci a carico del SSN in assenza di ricetta

Tar Emilia Romagna - Consiglio di Stato - 2007

Nel corso di una ispezione eseguita dai Nas presso una farmacia, venivano rinvenuti alcuni foglietti recanti appunti con allegate fustelle relative a specialità medicinali. Il Dipartimento farmaceutico aziendale contestava la violazione degli obblighi convenzionali e deferiva la Farmacia alla Commissione farmaceutica aziendale che decideva di comminare la sanzione della sospensione per due mesi dal servizio farmaceutico convenzionato. In particolare veniva evidenziato che la documentazione rinvenuta era costituita da 70 foglietti contenenti appunti manoscritti con allegate fustelle di varie specialità medicinali e che ad un esame più dettagliato si contavano 121 fustelle asportate dalle relative confezioni; inoltre, in 16 casi in cui la fustella era assente, restava allegata all'appunto la parte di scatola che funge da supporto alla fustella medesima.

Si riteneva violata la norma della convenzione (DPR 271/1998). Il legale rappresentante della farmacia proponeva ricorso innanzi al Tar, che confermava la sanzione applicata. La sentenza di primo grado [Tar], sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato, veniva confermata, osservandosi, tra l'altro, come non fosse condivisibile la tesi difensiva secondo cui, non essendo avvenuta in concreto alcuna movimentazione delle ricette e non essendo stati richiesti i rimborsi al SSN, non si sarebbe concretizzata alcuna violazione.

Le norme del SSN impongono l'erogazione dei farmaci in convenzione dietro presentazione di ricetta, per cui ne deriva il divieto di anticiparli (staccando la fustella, in accordo con il suo latore che provvederà a consegnare il giorno dopo la ricetta del SSN al farmacista), in quanto l'infrazione (DPR 271/1998) riguarda appunto l'anticipazione senza ricetta medica di prodotti per i quali il documento è necessario e sussiste anche qualora per quelle confezioni non venga operata nessuna richiesta di rimborso:

falsificazione di ricetta medica

I requisiti richiesti per la redazione della ricetta ripetibile, si prestano ad una falsificazione priva di grandi difficoltà. In questo caso, però, si incorre nel reato penale di Falsità materiale e Falsità ideologica.

Nella specie, si ha falso materiale quando un documento (la ricetta medica) è stato oggetto di:

Il falso ideologico rigurada qualsiasi caso in cui il documento, non contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni menzognere: nel falso ideologico dunque, è lo stesso autore del documento ad attestare fatti non rispondenti al vero (es.: attestazione di una patologia in realtà non presente).

Ai fini della punibilità:

osservazioneLa ricetta a carico del SSN, essendo prodotta da un medico dipendente o convenzionato con il SSN, ha la natura giuridica di atto pubblico ed il medico prescrittore assume la qualifica di pubblico ufficiale (medico dipendente) o incaricato di pubblico servizio (medico convenzionato), soggetto a pene severe in caso di falsità.
La "ricetta bianca", invece, è una scrittura privata e quindi la sua eventuale falsità soggiace a pene meno severe, sebbene non irrilevanti. Comunque, le sanzioni non sono necessariamente penali: anche la semplice inappropriatezza prescrittiva (che non è quindi una ipotesi di falsità) espone il medico al rischio di essere accusato di danno erariale.


decreto legislativo 219 del 20061 farmacopee2 tabelle FU XI3 tabelle FU XI4 5 nuovi farmaci: dalla progettazione alla registrazione6 specialità medicinali, generici e brevetti7
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ultimo aggiornamento 30 ottobre 2013

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