L. 22 dicembre 1984, n. 892 (1).

Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34.

(giurisprudenza)

1. [I farmacisti che gestiscono da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge una farmacia rurale in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (2), e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, per una sola volta, a conseguire la titolarità della farmacia, purché la stessa al momento della presentazione della domanda di cui al successivo articolo 3 non sia stata assegnata con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione o non sia in via di assegnazione essendo stato espletato il concorso (2/a).
Il periodo di tre anni di gestione di cui al primo comma viene calcolato in via continuativa, ovvero per sommatoria di servizi prestati, in qualità di titolare, direttore o collaboratore di farmacia, nell'arco degli ultimi sei anni con interruzioni non superiori ad un semestre, purche al momento dell'entrata in vigore della presente legge il beneficiario gestisca la farmacia rurale da almeno un anno.
È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475] (2/a) (3).

2. [Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche alla gestione di farmacie ubicate nei comuni dichiarati disastrati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981 (4) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981, ed alle sedi resesi vacanti in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 (2), come modificato dalla legge di conversione 26 gennaio 1982, n. 12] (3).

3. [Le domande, debitamente documentate, devono pervenire, a pena di decadenza, all'autorità sanitaria competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'accertamento dei requisiti previsti dagli articoli precedenti è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande] (3).

4. (5).

5. [Ove le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non provvedano a bandire il concorso per l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione nel termine previsto dall'articolo 3, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 (3), il commissario di Governo, previa diffida, provvede nei trenta giorni successivi a nominare un commissario straordinario incaricato dell'indizione del bando di concorso e del relativo espletamento, fino all'assegnazione delle farmacie ai relativi vincitori.
Il commissario straordinario si avvale degli uffici di una unità sanitaria locale compresa nel territorio in cui si espleta il concorso e risponde del suo mandato al commissario di Governo] (3) (5/a).

6. (6).

7. (7).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1984, n. 356.
(2) Riportato alla voce Sanità pubblica.

(2/a) L'art. 1, L. 16 marzo 1990, n. 48 (Gazz. Uff. 19 marzo 1990, n. 65) ha così disposto:

«Art. 1. - 1. Le norme di cui agli artt. 1, primo e terzo comma, e 3 della L. 22 dicembre 1984, n. 892, si applicano per una sola volta anche ai farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano gestito per un periodo ininterrotto di almeno tre anni farmacie urbane e che dimostrino di possedere un'anzianità professionale di almeno cinque anni.

2. Successivamente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, ove si verificassero gestioni provvisorie di farmacie urbane o rurali, le stesse devono essere attribuite a coloro che sono risultati idonei all'ultimo concorso per l'assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione, secondo l'ordine della graduatoria».

(3) Gli articoli 1, 2, 3 e 5 sono stati abrogati dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata al n. A/XIII.
(4) Riportato alla voce Terremoti.
(2) Riportato alla voce Sanità pubblica.
(3) Gli articoli 1, 2, 3 e 5 sono stati abrogati dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata al n. A/XIII.
(3) Gli articoli 1, 2, 3 e 5 sono stati abrogati dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata al n. A/XIII.
(5) Sostituisce il terzo comma dell'art. 104, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, riportato alla voce Sanità pubblica.
(3) Gli articoli 1, 2, 3 e 5 sono stati abrogati dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata al n. A/XIII.
(3) Gli articoli 1, 2, 3 e 5 sono stati abrogati dall'art. 15, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata al n. A/XIII.
(5/a) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 177 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge.
(6) Sostituisce con quattro commi il settimo comma dell'art. 12, L. 2 aprile 1968, n. 475, riportata al n. A/IV.
(7) Sostituisce con due commi il secondo comma dell'art. 3, L. 28 febbraio 1981, n. 34, riportata al n. A/VIII.