MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 gennaio 2005
Aggiornamento  delle  tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze
stupefacenti  e psicotrope e relative preparazioni, di cui al decreto
del   Ministro   della   sanita'   27 luglio   1992,   e   successive
modificazioni.

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
  Visti  gli  articoli 13  e  14  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  del  9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle
leggi   in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro   di  grazia  e  giustizia,  27 luglio  1992,  e  successive
modificazioni   recante   «Tabelle   contenenti  l'indicazione  delle
sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni»;
  Preso  atto  che  presso  alcuni  negozi  e'  diffusa la vendita di
prodotti a base di salvia divinorum, contenenti come principio attivo
la salvinorina A;
  Considerato  che  la  salvia divinorum, erba perenne della famiglia
delle   Labiatae,   viene   assunta   per  inalazione,  ingestione  o
masticazione   delle   foglie   al   fine  di  procurarsi  uno  stato
allucinatorio;
  Considerato  che  la  salvinorina  A, diterpene neocloredano, e' un
potente    allucinogeno    naturale   la   cui   assunzione   provoca
allucinazioni,   distorsioni  delle  percezioni  sensoriali  (colori,
musica),  distorsioni  di  spazio e tempo, perdita di contatto con la
realta',   esperienze   extracorporee,   depressione  e  fenomeni  di
dissociazione;
  Tenuto  conto  della  pericolosita'  della salvinorina A per i suoi
effetti stimolanti sul sistema nervoso centrale, per le potenzialita'
d'abuso e quale causa di dipendenza;
  Vista  la  relazione tecnica della Direzione centrale per i servizi
antidroga  del  Ministero  dell'interno,  relativa ai risultati dello
studio  effettuato  presso  il  Laboratorio indagini sulle droghe del
Servizio  di  polizia  scientifica  della  Direzione  centrale  della
polizia  criminale  del  Dipartimento  della  pubblica sicurezza, nel
quale   viene  riconfermato  che  la  salvinorina  A  e'  un  potente
allucinogeno naturale;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute del 25 giugno 2004
«Disposizione  di  sequestro  dal  commercio  dei prodotti contenenti
salvia divinorum o il suo principio attivo salvinorina A», pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  185  del
9 agosto 2004;
  Considerato  che  il  Consiglio  dell'Unione europea, con decisione
2003/847/JHA   del   27 novembre   2003,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Unione europea del 6 dicembre 2003, ha stabilito che
le sostanze:
    2,5-dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina, acronimo: 2C-T-7;
    2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina, acronimo: 2C-T-2;
    2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina, acronimo: 2C-I;
    2,4,5-trimetossiamfetamina, acronimo: TMA-2,
devono essere sottoposte alla legislazione in materia di stupefacenti
e sostanze psicotrope vigente in ciascun Paese membro;
  Tenuto conto che da rapporti di risk-assessment condotti dal Centro
europeo  per  il  monitoraggio delle droghe e della tossicodipendenza
(EMCDDA)  risulta  che  le  sostanze 2C-T-7, 2C-T-2, 2C-I, TMA-2 sono
molecole   strutturalmente  derivate  dalla  fenetilamina  a  cui  e'
associata attivita' stimolante ed allucinogena;
  Considerato  che  gli  effetti  allucinogeni di dette sostanze sono
sovrapponibili  a  quelli di altre sostanze di dipo amfetaminico gia'
sottoposte  alla  legislazione  vigente  in materia di stupefacenti e
sostanze psicotrope;
  Sentito l'Istituto superiore di sanita' che, in data 9 giugno 2004,
ha  espresso parere favorevole all'inserimento della salvia divinorum
e  della  salvinorina  A nella tabella I di cui all'art. 14 del testo
unico  approvato  con  il decreto del Presidente della Repubblica del
9 ottobre 1990, n. 309, dinanzi richiamato ed, in data 6 maggio 2004,
ha  espresso parere favorevole all'inserimento delle sostanze 2C-T-7,
2C-T-2, 2C-I, TMA-2 nella stessa tabella I;
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che, nella seduta del
17 settembre   2004,  ha  espresso  a  sua  volta  parere  favorevole
all'inserimento  delle  sostanze  salvia  divinorum,  salvinorina  A,
2C-T-7,  2C-T-2,  2C-I,  TMA-2 nella tabella I di cui all'art. 14 del
gia'  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica del 9 ottobre
1990, n. 309;
  Ritenuto, pertanto, di dover inserire le sostanze salvia divinorum,
salvinorina  A,  2C-T-7,  2C-T-2,  2C-I, TMA-2 nella tabella I di cui
all'art.  14  del testo unico approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990, dinanzi citato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Nella tabella I di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1992, e
successive modificazioni sono aggiunte le seguenti sostanze:
    salvia divinorum;
    salvinorina A;
    2,5-dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina, acronimo: 2C-T-7;
    2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina, acronimo: 2C-T-2;
    2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina, acronimo: 2C-I;
    2,4,5-trimetossiamfetamina, acronimo: TMA-2.

      
                               Art. 2.
  1.  Il  presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per
la  registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 11 gennaio 2005
                      Il Ministro della salute
                               Sirchia
                     Il Ministro della giustizia
                              Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2005
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 159