ORDINANZA 25 giugno 2004
Disposizione di sequestro dal commercio dei prodotti contenenti salvia divinorum o il suo principio attivo salvinorina A.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art.
32;
Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza;
Preso atto che nel corso dell'anno 2003 sono pervenute al Ministero
della salute segnalazioni relative alla vendita presso alcuni
esercizi commerciali di prodotti di origine vegetale a base di salvia
divinorum;
Visti i risultati delle analisi chimiche effettuate su campioni di
sostanze, sequestrate dal Nucleo antisofisticazione dell'Arma dei
carabinieri, dal laboratorio di biochimica clinica dell'Istituto
superiore di sanita' trasmessi al Ministero della salute con nota
prot. n. 040550/BCL.12 - 046053/BCL.12 - 046054/BCL.12 -
046056/BCL.12 - 046058/BCL.12 del 23 dicembre 2003;
Considerato che la salvinorina A, principio attivo della salvia
divinorum, e' una sostanza con attivita' allucinogena che puo'
comportare condizioni di abuso e puo' rendere manifeste alcune
patologie psichiatriche latenti come le psicosi acute e le psicosi
depressive anche in modo irreversibile;
Visto che la salvia divinorum e la salvinorina A non sono inserite
negli elenchi previsti dalla Convenzione internazionale sulle
sostanze psicotrope del 1971;
Preso atto che e' stata avviata la procedura di inserimento nella
tabella I di cui all'art. 14 del sopra citato decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, della salvia dvinorum e
della salvinorina A;
Tenuto conto che l'Istituto superiore di sanita' ha espresso con
nota prot. n. 22731/FARM/BCL.12 del 9 giugno 2004 parere favorevole
all'inserimento della salvia divinorum e della salvinorina A nella
tabella delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309;
Tenuto conto che il Consiglio superiore di sanita', sezione V,
nella seduta del 24 febbraio 2004 ha espresso parere favorevole per
l'emissione di un provvedimento di divieto di vendita della salvia
divinorum, nonche' del suo principio attivo, salvinorina A, ritenendo
che tali sostanze sono realmente pericolose per la salute pubblica;
Preso atto che la salvia divinorum e la salvinorina A sono sostanze
la cui assunzione costituisce pericolo per la salute pubblica;
Ritenuto, pertanto, di dover emanare, cautelativamente, a tutela
della salute pubblica, una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi
dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Ordina:
1. E' disposto il sequestro dal commercio dei prodotti contenenti salvia divinorum o il suo principio attivo salvinorina A, nelle more della conclusione dell'iter di inserimento nella tabella I delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ed in ogni caso per un periodo non superiore a sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente ordinanza;
1. Il comando NAS e' incaricato dell'esecuzione della presente
ordinanza.
Il presente provvedimento e' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 25 giugno 2004
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 86
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato