DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n.169
Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari. (GU n. 164 del 15-7-2004)

testo in vigore dal: 30-7-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117, terzo e quinto comma della Costituzione; Visto l'articolo 28 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria 2002); Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, recante attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare; Vista la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, recante attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari; Visto il decreto del Ministro della salute in data 25 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2002, concernente la citazione della procedura di notifica di etichetta, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e successive modificazioni; Vista la Circolare n. 7 del 30 ottobre 2002, recante prodotti disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente criteri per la valutazione della conformita' delle informazioni nutrizionali dichiarate in etichetta, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2002; Vista la Circolare n. 4 del 25 luglio 2002, concernente le problematiche connesse con il settore degli integratori alimentari: indicazioni e precisazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2002; Vista la Circolare n. 3 del 18 luglio 2002, recante applicazione della procedura di notifica di etichetta di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 111 del 1992, ai prodotti a base di piante e derivati aventi finalita' salutistiche, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2002; Vista la Circolare n. 11 del 17 luglio 2000, sui prodotti soggetti a notifica di etichette al sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2000; Vista la Circolare n. 8 del 16 aprile 1996, concernente gli alimenti addizionati di vitamine e/o minerali e integratori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali. 2. I prodotti di cui al comma 1 sono commercializzati in forma preconfezionata.


Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Gli articoli 76, 87 e 117, terzo e quinto comma della Costituzione, cosi' recitano: «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». «Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.». «Art. 117. - (Omissis). Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. (Omissis). Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. (Omissis).». - La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002. L'art. 28 cosi' recita: «Art. 28 (Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare). - 1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 7, comma 1, le parole: «non compresi nell'allegato 1» sono soppresse; b) all'art. 7, i commi 9 e 10 sono abrogati; c) all'art. 8, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati e la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Programma di vigilanza annuale"; d) all'art. 15, il comma 3 e' abrogato.». - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, reca: «Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare». - La direttiva 89/398/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 186 del 30 giugno 1989. La direttiva 2002/46/CE e' pubblicata in GUCE n. L 183 del 12 luglio 2002. - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca: «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari, e successive modificazioni». - La direttiva 89/395/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 186 del 30 giugno 1989. - La direttiva 89/396/CEE pubblicata in GUCE n. L 186 del 30 giugno 1989. - Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, reca: «Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari». - La direttiva 90/496/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 276 del 6 ottobre 1990. - Il decreto del Ministro della salute del 25 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2002, reca: «Citazione della procedura di notifica di etichetta, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111». - L'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, cosi' recita: «Art. 7 (Commercializzazione dei prodotti). - 1. Al momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti alimentari di cui all'art. 1, il fabbricante ne informa il Ministero della sanita' mediante la trasmissione di un modello dell'etichetta utilizzata per tale prodotto. 2. Qualora i prodotti di cui al comma 1 siano gia' posti in commercio in un altro Stato membro, il fabbricante deve altresi' comunicare al Ministero della sanita' l'autorita' destinataria della prima comunicazione. 3. Le stesse disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'importatore qualora il prodotto sia stato fabbricato in uno Stato terzo. 4. Il Ministero della sanita' puo' richiedere al fabbricante o all'importatore la presentazione dei lavori scientifici e dei dati che giustifichino la conformita' del prodotto all'art. 1, commi 2 e 3, nonche' le indicazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera c). 5. Qualora i lavori scientifici e i dati di cui al comma 4 abbiano formato oggetto di una pubblicazione facilmente accessibile, il fabbricante o l'importatore possono comunicare solo gli estremi della pubblicazione. 6. Qualora i prodotti di cui al comma 1 non rientrino tra quelli di cui all'art. 1, comma 2, il Ministero della sanita' diffida le imprese interessate a ritirarli dal commercio e, in caso di mancata osservanza, dispone il loro sequestro. 7. Qualora i prodotti di cui al comma 1 presentino un pericolo per la salute umana il Ministero della sanita' ne dispone il sequestro. 8. Il Ministero della sanita' informa immediatamente la Commissione CEE e gli altri Stati membri delle misure adottate ai sensi dei commi 6 e 7 con i relativi motivi. 9. (Comma abrogato dall'art. 28, legge 3 febbraio 2003, n. 14 - Legge comunitaria 2002). 10. (Comma abrogato dall'art. 28, legge 3 febbraio 2003, n. 14 - Legge comunitaria 2002).».

                                   Art. 2.
                                 Definizione
      1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si intendono per «integratori
    alimentari»  i  prodotti  alimentari destinati ad integrare la comune
    dieta   e   che  costituiscono  una  fonte  concentrata  di  sostanze
    nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi
    un  effetto  nutritivo  o  fisiologico,  in particolare ma non in via
    esclusiva  aminoacidi,  acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di
    origine  vegetale,  sia  monocomposti  che  pluricomposti,  in  forme
    predosate.
      2.  I termini: «complemento alimentare» o: «supplemento alimentare»
    sono da intendersi come sinonimi di: «integratore alimentare».
      3. Si intendono per predosate le forme di commercializzazione quali
    capsule,  pastiglie, compresse, pillole, gomme da masticare e simili,
    polveri  in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce
    e  altre  forme  simili  di  liquidi e di polveri destinati ad essere
    assunti in piccoli quantitativi unitari.

                                   Art. 3.
                             Vitamine e minerali
      1.  Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella fabbricazione di
    integratori  alimentari  sono usati solo vitamine e minerali elencati
    nell'allegato I, nelle forme elencate nell'allegato II.
      2.  Fino  al  31 dicembre  2009,  l'uso  di vitamine e minerali non
    elencati nell'allegato I, o in forme non previste nell'allegato II e'
    consentito purche':
        a) la   sostanza   in  questione  sia  gia'  stata  impiegata  in
    integratori  alimentari  presenti  sul mercato nazionale prima del 31
    luglio 2003;
        b) l'Autorita'  europea  per  la sicurezza alimentare non esprima
    parere  negativo  per quanto riguarda l'uso di tale sostanza o il suo
    uso in quella forma.
      3.  Il  Ministro della salute entro centoventi giorni dalla data di
    entrata  in  vigore  del presente decreto, con proprio decreto, rende
    noto l'elenco delle sostanze di cui al comma 2.

                                   Art. 4.
            Criteri di purezza delle fonti di vitamine e minerali
      1.  Le sostanze elencate nell'allegato II devono essere conformi ai
    requisiti  di  purezza fissati dal decreto del Ministro della sanita'
    27 febbraio   1996,   n.  209,  e  successive  disposizioni,  laddove
    previsti,   o   comunque  dai  provvedimenti  nazionali  adottati  in
    attuazione di disposizioni comunitarie in materia.
      2.  Alle  sostanze  elencate nell'allegato II per le quali non sono
    stati  ancora  determinati  a  livello  comunitario  i  requisiti  di
    purezza,  si  applicano,  fino  all'adozione di tali disposizioni, le
    norme  nazionali  o, in mancanza, i requisiti di purezza generalmente
    accettabili raccomandati da organismi internazionali.

Nota all'art. 4: - Il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, reca: «Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE.».

                                   Art. 5.
               Apporto di vitamine, minerali e altre sostanze
      1.  In attesa dell'adozione di specifiche disposizioni comunitarie,
    i  livelli  ammessi  di  vitamine,  minerali  ed  altre sostanze sono
    definiti  nelle  linee  guida sugli integratori alimentari pubblicate
    dal Ministero della salute.

                                   Art. 6.
                                Etichettatura
      1.  I prodotti di cui al presente decreto sono commercializzati con
    la denominazione di: «integratore alimentare» o con i sinonimi di cui
    all'articolo 2, comma 2.
      2.   L'etichettatura,   la   presentazione  e  la  pubblicita'  non
    attribuiscono agli integratori alimentari proprieta' terapeutiche ne'
    capacita'  di  prevenzione  o  cura  delle  malattie  umane ne' fanno
    altrimenti riferimento a simili proprieta'.
      3.  Nell'etichettatura,  nella  presentazione  e  nella pubblicita'
    degli  integratori  alimentari  non figurano diciture che affermino o
    sottintendano che una dieta equilibrata e variata non e' generalmente
    in grado di apportare le sostanze nutritive in quantita' sufficienti.
      4.   Ferme   restando   le  disposizioni  del  decreto  legislativo
    27 gennaio  1992, n. 109, e successive modificazioni, l'etichettatura
    reca i seguenti elementi obbligatori:
        a) il  nome  delle  categorie di sostanze nutritive o delle altre
    sostanze  che  caratterizzano  il prodotto o una indicazione relativa
    alla natura di tali sostanze;
        b) la dose raccomandata per l'assunzione giornaliera;
        c) un'avvertenza   a   non  eccedere  le  dosi  raccomandate  per
    l'assunzione giornaliera;
        d) in  presenza  di  sostanze  nutritive  o  di altre sostanze ad
    effetto  nutritivo  di cui all'articolo 2, comma 1, l'indicazione che
    gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata;
        e)  l'indicazione che i prodotti devono essere tenuti fuori dalla
    portata dei bambini al di sotto dei tre anni di eta';
        f) l'effetto nutritivo o fisiologico attribuito al prodotto sulla
    base  dei  suoi costituenti in modo idoneo ad orientare correttamente
    le scelte dei consumatori.
      5.  La  quantita'  delle  sostanze nutritive o delle altre sostanze
    aventi un effetto nutritivo o fisiologico, contenuta nel prodotto, e'
    espressa   numericamente  sull'etichetta.  Le  unita'  di  misura  da
    utilizzare   per   le   vitamine   e   i  minerali  sono  specificate
    nell'allegato I.
      6.  Le  quantita'  delle  sostanze nutritive o delle altre sostanze
    dichiarate   si   riferiscono   alla  dose  giornaliera  di  prodotto
    raccomandata dal fabbricante quale figura nell'etichetta.
      7.  I  dati sulle vitamine e i minerali sono espressi anche, se del
    caso,   in   percentuale  dei  valori  di  riferimento  che  figurano
    nell'allegato al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77.
      8. La percentuale rispetto ai valori di riferimento per le vitamine
    e  i  minerali  di  cui al comma 6 puo' essere fornita sotto forma di
    grafico.

Note all'art. 6: - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note alle premesse. - Per il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, vedi note alle premesse.

                                   Art. 7.
                                 Pubblicita'
      1.  Nel  caso  di  integratori  propagandati in qualunque modo come
    coadiuvanti  di regimi dietetici ipocalorici volti alla riduzione del
    peso,  non  e' consentito alcun riferimento ai tempi o alla quantita'
    di perdita di peso conseguenti al loro impiego.
      2.  Per  gli  integratori di cui al comma 1 i messaggi pubblicitari
    devono  richiamare  la  necessita'  di  seguire  comunque  una  dieta
    ipocalorica adeguata e di rimuovere stili di vita troppo sedentari.
      3.  Ove  si  tratti  di  prodotti  per  i quali sono previste delle
    avvertenze,  il  messaggio  pubblicitario  deve  contenere  un invito
    esplicito a leggerle con attenzione.
      4. La pubblicita' dei prodotti contenenti come ingredienti piante o
    altre  sostanze  comunque naturali non deve indurre a far credere che
    solo  per  effetto  di  tale  derivazione  non  vi  sia il rischio di
    incorrere in effetti collaterali indesiderati.
      5.  Nell'etichettatura  e  nella  pubblicita'  non e' consentita la
    citazione della procedura di notifica di cui all'articolo 10.

                                   Art. 8.
                    Determinazione dei valori dichiarati
      1.  I  valori  da  riportare ai sensi dell'articolo 6, commi 5 e 6,
    sono i valori riscontrati dal fabbricante come valori analitici medi.
      2.  In  attesa  di disposizioni comunitarie per quanto riguarda gli
    eventuali  scarti  tra  i  valori dichiarati e quelli riscontrati nel
    corso   di   verifiche  ufficiali  si  applicano  gli  intervalli  di
    tolleranza  analitica  ammessi  a  livello  nazionale,  di  cui  alla
    circolare 30 n. 7 del 30 ottobre 2002.

                                   Art. 9.
                        Produzione e confezionamento
      1.  La produzione e il confezionamento degli integratori alimentari
    deve  essere  effettuata  in  stabilimenti  autorizzati dal Ministero
    della  salute  secondo  le  disposizioni  di  cui all'articolo 10 del
    decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
      2.   L'elenco   di  cui  all'articolo  10,  comma  6,  del  decreto
    legislativo   n.   111   del  1992  include  anche  gli  stabilimenti
    autorizzati  alla  produzione  e  al  confezionamento  di integratori
    alimentari con la relativa tipologia di produzione.
      3.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
    decreto  il Ministro della salute aggiorna l'elenco di cui al comma 2
    con le opportune precisazioni sulle tipologie produttive autorizzate,
    specificando  gli  stabilimenti risultati idonei alla produzione e al
    confezionamento di integratori alimentari.
      4.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
    decreto  il  Ministro  della salute, con proprio decreto, individua i
    requisiti  tecnici  e i criteri generali necessari per l'abilitazione
    alla produzione e al confezionamento di integratori alimentari.
      5.  Per  gli  stabilimenti  operanti  in  regime  di autorizzazione
    provvisoria,  ai  sensi  della  circolare n. 3 del 18 luglio 2002, il
    Ministro  della  salute  definisce,  con  apposito decreto, procedure
    semplificate  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  definitiva alla
    produzione  e  confezionamento  di  integratori  di cui alla medesima
    circolare e l'inserimento nell'elenco di cui al comma 3.

Note all'art. 9: - L'art. 10 del decreto legislativo n. 111/1992 cosi' recita: «Art. 10 (Produzione e confezionamento). - 1. La produzione e il confezionamento dei prodotti di cui all'art. 1 deve essere effettuata in stabilimenti autorizzati dal Ministro della sanita'. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata previa verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni e della disponibilita' di un idoneo laboratorio per il controllo dei prodotti. 3. L'accertamento delle condizioni dei requisiti di cui al comma 2 e' effettuato dal Ministero della sanita' con la collaborazione di esperti dell'Istituto superiore di sanita'. 4. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene sospesa o revocata quando vengono meno i presupposti che ne hanno consentito il rilascio. 5. Gli stabilimenti di produzione e di confezionamento dei prodotti di cui all'art. 1 di nuova attivazione autorizzati ai sensi del presente decreto, devono avvalersi di un laureato in biologia, in chimica, in chimica e tecnologia farmaceutica, in farmacia, in medicina o in scienza e tecnologia alimentari quale responsabile del controllo di qualita' di tutte le fasi del processo produttivo. 6. Il Ministro della sanita' pubblica annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, indicando per ciascun stabilimento la tipologia di produzione. 7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli stabilimenti gia' riconosciuti idonei alla produzione ed al confezionamento dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia comunicano al Ministero della sanita' le tipologie delle relative produzioni, per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 6. 8. La stessa comunicazione di cui al comma 7 viene effettuata altresi' nello stesso termine all'autorita' sanitaria territorialmente competente. 9. Gli stabilimenti che adempiono alla prescrizione di cui al comma 7 sono autorizzati a proseguire la produzione ed il confezionamento dei prodotti per i quali sono stati riconosciuti idonei. 10. La mancata comunicazione, di cui al comma 7 comporta la decadenza delle autorizzazioni alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, fermo restando la facolta' di presentare istanza per una nuova autorizzazione. 11. Il Ministro della sanita' con proprio decreto puo' prevedere altri tipi di lauree oltre quelle di cui al comma 5.».

                                  Art. 10.
                           Immissione in commercio
      1.  Al  momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti
    di  cui  al  presente  decreto  l'impresa  interessata  ne informa il
    Ministero  della  salute  mediante  la  trasmissione  di  un  modello
    dell'etichetta utilizzata per tale prodotto.
      2.  Per  la  procedura di notifica si applicano le modalita' di cui
    all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
      3.  Per  i  prodotti  provenienti  da  Paesi  terzi l'immissione in
    commercio  e'  consentita  solo  alla scadenza dei novanta giorni dal
    ricevimento  dell'etichetta,  in assenza di osservazioni da parte del
    Ministero della salute.
      4.  Il  Ministero  della  salute,  ove  ne ravvisi l'esigenza, puo'
    chiedere documentazione a supporto della sicurezza d'uso del prodotto
    o  degli  effetti  ad esso attribuiti, considerato l'insieme dei suoi
    costituenti,  nonche'  qualunque  altra  informazione o dato ritenuto
    necessario per una adeguata valutazione.
      5.   Il   Ministero   della   salute,  per  favorire  una  corretta
    informazione e salvaguardare un adeguato livello di tutela sanitaria,
    ha  la  facolta'  di  prescrivere delle modifiche per quanto concerne
    l'etichettatura,  nonche'  l'inserimento  nella  stessa  di  apposite
    avvertenze.
      6.  Qualora il Ministero della salute ritenga che i prodotti di cui
    al  presente decreto presentino un pericolo per la salute, ne dispone
    il divieto della commercializzazione.
      7.  Il Ministero della salute informa immediatamente la Commissione
    europea  delle  misure  adottate ai sensi del comma 6, con i relativi
    motivi.
      8.   Gli   integratori   alimentari   per   i   quali  si  conclude
    favorevolmente  la procedura di cui al comma 2, vengono inclusi in un
    registro   che   il  Ministero  della  salute  pubblica  ed  aggiorna
    periodicamente.
      9.  E'  facolta'  dell'impresa  interessata citare in etichetta gli
    estremi dell'inclusione nel registro di cui al comma 8.

Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e' riportato nelle note alle premesse.

                                  Art. 11.
                           Commissione consultiva
      1.   Nella   materia  di  cui  al  presente  decreto,  le  funzioni
    tecnico-consultive  continuano  ad  essere  svolte  dalla commissione
    competente  in  materia  di  prodotti  destinati  ad un'alimentazione
    particolare, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
      2.   Il   Ministro   della  salute,  tenuto  conto  dell'evoluzione
    tecnologica  del  settore  alimentare,  della  varieta' dei possibili
    ingredienti   e   della   rilevanza   che  gli  aspetti  dietetici  e
    nutrizionali   esercitano   nei  confronti  dello  stato  di  salute,
    definisce,  con  proprio decreto, i criteri per la composizione della
    Commissione  di  cui  al comma 1 e i termini del mandato, senza oneri
    aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  e,  comunque,  ad
    invarianza di spesa.

Nota all'art. 11: - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, vedi note alle premesse.

                                  Art. 12.
    Rinvii  normativi  per  gli  aspetti  concernenti  la  qualita'  e la
                               sicurezza d'uso
      1.  Per  quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si
    applicano  agli  integratori  alimentari  le disposizioni della legge
    30 aprile  1962,  n.  283,  e  successive  modificazioni,  nonche' le
    disposizioni   normative   vigenti   applicabili  in  relazione  agli
    specifici ingredienti utilizzati.

Nota all'art. 12: - La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande».

                                  Art. 13.
                                  Vigilanza
      1. Il Ministero della salute definisce annualmente di intesa con la
    Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
    province  autonome  di  Trento e di Bolzano un piano di vigilanza sui
    prodotti  di  cui  al  presente decreto, considerate le problematiche
    emergenti  nel  settore  e sentita la Commissione di cui all'articolo
    11.
      2.  Il  piano di vigilanza di cui al comma 1 e' svolto, senza oneri
    aggiuntivi   per   la   finanza   pubblica,   con   il  coordinamento
    dell'Istituto superiore di sanita'.

                                  Art. 14.
                                T a r i f f e
      1.  Le  spese  relative  alle  prestazioni rese dal Ministero della
    salute  per  il  rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 e
    per  l'esame delle etichette trasmesse ai sensi dell'articolo 10 sono
    a  carico  del  richiedente,  sulla  base  del  costo  effettivo  del
    servizio,  secondo  tariffe  e  relative  modalita'  di versamento da
    stabilirsi  con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
    Ministro  dell'economia  e  delle  finanze entro novanta giorni dalla
    data  di  entrata in vigore del presente decreto. Detto decreto viene
    aggiornato ogni due anni.

                                  Art. 15.
                                  Sanzioni
      1.  Salvo  che il fatto costituisca reato piu' grave, la violazione
    delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 e' punita con l'ammenda
    da euro duemila a euro ventimila.
      2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  la violazione delle
    disposizioni  di  cui  agli  articoli 4 e 5 e' punita con la sanzione
    amministrativa da euro quattromila a euro diciottomila.
      3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  la violazione delle
    disposizioni  di  cui  agli  articoli 6 e 7 e' punita con la sanzione
    amministrativa da euro duemila a euro diecimila.
      4.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  la violazione delle
    disposizioni  di  cui agli articoli 8, 9, comma 1, e 10 e' punita con
    la   sanzione   amministrativa  da  euro  tremilacinquecento  a  euro
    ventimila.
      5.   La  competenza  in  materia  di  applicazione  delle  sanzioni
    amministrative  pecuniarie  spetta  alle  regioni  ed  alle  province
    autonome di Trento e di Bolzano, competenti per territorio.

                                  Art. 16.
                                 Abrogazioni
      1.  E'  abrogato  il  decreto  del  Ministro  della  salute in data
    25 luglio  2002, concernente la citazione della procedura di notifica
    di  etichetta,  ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto legislativo
    27 gennaio 1992, n. 111, e successive modificazioni.

Nota all'art. 16: - Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, vedi note alle premesse.

                                  Art. 17.
                               Norme tecniche
      1.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute e del Ministro delle
    attivita'  produttive  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e
    delle finanze, sono adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in
    vigore  del  presente decreto, le norme tecniche per l'esecuzione del
    presente decreto.

                                  Art. 18.
                           Clausola di cedevolezza
      1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
    della  Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materia
    di  competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di
    Trento  e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento
    della  direttiva,  si  applicano  fino alla data di entrata in vigore
    della  normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione  e  provincia
    autonoma,    adottata    nel    rispetto    dei   vincoli   derivanti
    dall'ordinamento  comunitario  e dei principi fondamentali desumibili
    dal presente decreto.

Nota all'art. 18: - Per l'art. 117, quinto comma della Costituzione, vedi note alle premesse.

                                  Art. 19.
                              Norme transitorie
      1. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 1° agosto
    2005,  non conformi al presente decreto ma conformi alle disposizioni
    preesistenti, possono continuare ad essere commercializzati fino allo
    smaltimento delle scorte.
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
    osservare.
    
        Dato a Roma, addi' 21 maggio 2004
    
                                   CIAMPI
    
                                  Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Buttiglione,  Ministro per le politiche
                                  comunitarie
                                  Sirchia, Ministro della salute
                                  Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                                  produttive
                                  Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                                  agricole e forestali
                                  Frattini, Ministro degli affari esteri
                                  Castelli, Ministro della giustizia
                                  Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                                  delle finanze
                                  La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                                  regionali
    Visto, il Guardasigilli: Castelli


                                                               Allegato I
                                          (previsto dall'art. 3, comma 1)
    
    VITAMINE  E  MINERALI  CONSENTITI  NELLA FABBRICAZIONE DI INTEGRATORI
    ALIMENTARI.
    1. Vitamine.
      Vitamina A (mug RE).
      Vitamina D (mug).
      Vitamina E (mg\alpha  - TE).
      Vitamina K (mug).
      Vitamina B1 (mg).
      Vitamina B2 (mg).
      Niacina (mg NE).
      Acido pantotenico (mg).
      Vitamina B6 (mg).
      Acido folico (mug).
      Vitamina B12 (mug).
      Biotina (mug).
      Vitamina C (mg).
    2. Minerali.
      Calcio (mg).
      Magnesio (mg).
      Ferro (mg).
      Rame (mug).
      Iodio (mug).
      Zinco (mg).
      Manganese (mg).
      Sodio (mg).
      Potassio (mg).
      Selenio (mug).
      Cromo (mug).
      Molibdeno (mug).
      Fluoro (mg).
      Cloro (mg).
      Fosforo (mg).


                                                              Allegato II
                                         (previsto dall'art. 3, comma 1).
    
    SOSTANZE  VITAMINICHE  E  MINERALI CONSENTITE PER LA FABBRICAZIONE DI
    INTEGRATORI ALIMENTARI.
    
    A. Vitamine.
      1. Vitamina A:
        a) retinolo;
        b) acetato di retinile;
        c) palmitato di retinile;
        d) beta-carotene.
      2. Vitamina D:
        a) colecalciferolo;
        b) ergocalciferolo.
      3. Vitamina E:
        a) D-alfa-tocoferolo;
        b) DL-alfa-tocoferolo;
        c) acetato di D-alfa-tocoferile;
        d) acetato di DL-alfa-tocoferile;
        e) succinato acido di D-alfa-tocoferile.
      4. Vitamina K:
        a) fillochinone (fitomenadione).
      5. Vitamina B1:
        a) cloridrato di tiamina;
        b) mononitrato di tiamina.
      6. Vitamina B2:
        a) riboflavina;
        b) riboflavina-5'-fosfato, sodio.
      7. Niacina:
        a) acido nicotino
        b) nicotinamide.
      8. Acido pantotenico:
        a) D-pantotenato, calcio;
        b) D-pantotenato, sodio;
        c) dexpantenolo.
      9. Vitamina B6:
        a) cloridrato di piridossina;
        b) piridossina-5'-fosfato.
      10. Acido folico:
          a) acido pteroil-monoglutammico.
      11. Vitamina B12:
        a) cianocobalamina;
        b) idrossocobalamina.
      12. Biotina:
        a) D-biotina.
      13. Vitamina C:
        a) acido L-ascorbico;
        b) L-ascorbato di sodio;
        c) L-scorbato di calcio;
        d) L-ascorbato di potassio;
        e) 6-palmitato di L-ascorbile.
    B. Minerali.
      Carbonato di calcio;
      cloruro di calcio;
      sali di calcio dell'acido citrico;
      gluconato di calcio;
      glicerofosfato di calcio;
      lattato di calcio;
      sali di calcio dell'acido ortofosforico;
      idrossido di calcio;
      ossido di calcio;
      acetato di magnesio;
      carbonato di magnesio;
      cloruro di magnesio;
      sali di magnesio dell'acido citrico;
      gluconato di magnesio;
      glicerofosfato di magnesio;
      sali di magnesio dell'acido ortofosforico;
      lattato di magnesio;
      idrossido di magnesio;
      ossido di magnesio;
      solfato di magnesio;
      carbonato ferroso;
      citrato ferroso;
      citrato ferrico di ammonio;
      gluconato ferroso;
      fumarato ferroso;
      difosfato ferrico di sodio;
      lattato ferroso;
      solfato ferroso;
      difosfato ferrico (pirofosfato ferrico);
      saccarato ferrico;
      ferro elementare (carbonile+elettrolitico+riduzione con idrogeno);
      carbonato rameico;
      citrato rameico;
      gluconato rameico;
      solfato rameico;
      complesso rame-lisina;
      ioduro di potassio;
      iodato di potassio;
      ioduro di sodio;
      iodato di sodio;
      acetato di zinco;
      cloruro di zinco;
      citrato di zinco;
      gluconato di zinco;
      lattato di zinco;
      ossido di zinco;
      carbonato di zinco;
      solfato di zinco;
      carbonato di manganese;
      cloruro di manganese;
      citrato di manganese;
      gluconato di manganese;
      glicerofosfato di manganese;
      solfato di manganese;
      bicarbonato di sodio;
      carbonato di sodio;
      cloruro di sodio;
      citrato di sodio;
      gluconato di sodio;
      lattato di sodio;
      idrossido di sodio;
      sali di sodio dell'acido ortofosforico;
      bicarbonato di potassio;
      carbonato di potassio;
      cloruro di potassio;
      citrato di potassio;
      gluconato di potassio;
      glicerofosfato di potassio;
      lattato di potassio;
      idrossido di potassio;
      sali di potassio dell'acido ortofosforico;
      seleniato di sodio;
      selenito acido di sodio;
      selenito di sodio;
      cloruro di cromo (III);
      solfato di cromo (III);
      molibdato di ammonio (molibdeno (VI));
      fluoruro di potassio;
      fluoruro di sodio.
                         APPORTI GIORNALIERI AMMESSI
      Con le quantita' d'uso indicate in etichetta, l'apporto giornaliero
    di  vitamine  e  o minerali deve essere compreso tra il 30% e il 150%
    del valore di riferimento.
      I  predetti limiti valgono anche per il beta-carotene (max 7,5 pari
    al 150% della RDA come equivalente della vitamina A).
      Per  la vitamina E e la vitamina C l'apporto giornaliero e' ammesso
    fino  al  300%  del  valore  di  riferimento, in considerazione della
    fisiologica azione protettiva in senso antiossidante.
      Quando  l'apporto di riferimento e' espresso da un range, l'apporto
    giornaliero non puo' superare il valore massimo dello stesso.
      I  tenori  vitaminico-minerali  sulle  quantita'  d'uso giornaliere
    vanno  espressi  anche  come percentuale della RDA per gli apporti di
    riferimento ripresi dalla norma sull'etichettatura nutrizionale degli
    alimenti.
      Gli  integratori  contenenti  acido  folico  possono  riportare  in
    etichetta  l'indicazione per la gestante solo quando ne forniscono un
    apporto giornaliero di 400 mcg.
      In tutti gli integratori alimentari:
        l'impiego   delle  fonti  di  vitamine  e  minerali  indicate  in
    allegato 2,  fatte  salve  le  deroghe di cui all'art. 3, comma 2, e'
    ammesso  solo  se l'apporto di tali nutrienti con le dosi consigliate
    rientra nei limiti sopra indicati;
      il   tenore   naturale  di  vitamine  e  minerali  derivante  dagli
    ingredienti  impiegati  puo'  essere  dichiarato  sulle  quantita' di
    assunzione  giornaliera  consigliate solo se corrisponde ad almeno il
    15% della RDA o del valore di riferimento.