Nel Regno Unito, è consentita la deroga all'obbligo di ricetta, per la fornitura in emergenza da parte del farmacista, purché:
A) il farmacista abbia "intevistato" il richiedente traendone risposte soddifacenti;
- ci sia immediata necessità del medicinale e nella circostanza non sia possibile ottenere una prescrizione senza un ritardo pregiudiziale;
- che in occasioni precedenti un medico ha prescritto al richiedente il medicinale richiesto;
- che la dose è appropriata per il richiedente
B) che non venga fornita una quantità maggiore rispetto a quella necessari ad un trattamento per 5 giorni, salvo che si tratti di:
- una pomata o una preparazione per l'asma in forma di aerosol nella confezione più ridotta;
- un contraccettivo orale per un solo ciclo [caso non previsto dalla deroga in Italia. NdR];
- un antibiotico in forma orale nella quantità più piccola in grado di soddisfare un ciclo di trattamento;
C) che venga registrato sul copiaricette:
- la data della fornitura;
- il nome del medicinale, la quantità, la forma farmaceutica e il dosaggio;
- il nome e l'indirizzo del paziente;
- la natura dell'emergenza.
D)che la confezione dispensata riporti in etichetta, oltre quanto elencato sotto, la scritta "fornitura d'emergenza".
E) che il medicinale richiesto non sia esplicitamente escluso dalla possibilità di fornitura in emergenza; che non contenga una sostanza soggetta a controllo ad eccezione del fenobarbital e del fenobarbital sodico per il trattamento dell'epilessia [caso espressamente escluso dalla deroga in Italia - articolo 6, punto 2 - NdR].