Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale

del 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958 e a Stoccolma il 14 luglio 1967.

Testo ufficiale in lingua italiano (ai sensi dell'art. 29.1 b).

Art. 1
(Istituzione dell'Unione; settore della proprietà industriale)

1. I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione della proprietà industriale.

2. La protezione della proprietà industriale ha per oggetto i brevetti d'invenzione, i modelli d'utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, i marchi di servizio, il nome commerciale e le indicazioni di provenienza o denominazioni d'origine, nonché la repressione della concorrenza sleale.

3. La proprietà industriale s'intende nel significato più largo e si applica non solo all'industria e al commercio propriamente detti, ma anche alle industrie agricole ed estrattive e a tutti i prodotti fabbricati o naturali, come: vini, granaglie, foglie di tabacco, frutta, bestiame minerali, acque minerali, birre, fiori, farine.

4. Tra i brevetti d'invenzione sono comprese le diverse specie di brevetti industriali ammesse dalle legislazioni dei Paesi dell'Unione, come: brevetti d'importazione, brevetti di perfezionamento, brevetti e certificati completivi, ecc.

Art. 2
(Trattamento nazionale per i cittadini dei Paesi dell'Unione)

1. I cittadini di ciascuno dei Paesi dell'Unione godranno in tutti gli altri, per quanto riguarda la protezione della proprietà industriale, dei vantaggi che le leggi rispettive accordano presentemente o accorderanno in avvenire ai nazionali, restando però impregiudicati i diritti specialmente previsti dalla presente Convenzione. Essi avranno quindi la stessa protezione dei nazionali e gli stessi mezzi legali di ricorso contro ogni lesione dei loro diritti, sempre ché siano adempiute le condizioni e le formalità imposte agli stessi nazionali.

2. Tuttavia, nessun obbligo di domicilio o di stabilimento nel Paese dove domandata la protezione potrà essere richiesto ai cittadini dei Paesi dell'Unione per il godimento d'uno qualunque dei diritti di proprietà industriale.

3. Sono espressamente riservate le disposizioni della legislazione di ciascun Paese appartenente all'Unione, relative alla procedura giudiziaria e amministrativa e alla competenza, come pure all'elezione del domicilio o alla nomina di un mandatario, che fossero richieste dalle leggi sulla proprietà industriale.

Art. 3
(Assimilazione di talune categorie di persone ai cittadini dei Paesi dell'Unione)

Sono assimilati ai cittadini dei Paesi dell'Unione quelli dei Paesi non partecipi dell'Unione che siano domiciliati o abbiano stabilimenti industriali o commerciali effettivi e seri sul territorio di uno dei Paesi dell'Unione.

Art. 4
(A) a (I) Brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli industriali, marchi, certificati di autore di invenzione: diritto di priorità. G) Brevetti: divisione della domanda.)

  1. 1. Chiunque avrà regolarmente depositato in uno dei Paesi dell'Unione una domanda di brevetto di invenzione, di modello di utilità, di disegno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, o il suo avente causa, godrà, per eseguire il deposito negli altri paesi, di un diritto di priorità entro i termini sotto indicati.

    2. è riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, in virtù della legislazione nazionale di ciascun Paese dell'Unione o di trattati bilaterali o plurilaterali stipulati tra Paesi dell'Unione.

    3. Per deposito nazionale regolare si deve considerare ogni deposito idoneo a stabilire la data alla quale la domanda è stata depositata nel Paese in questione, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.

  2. Di conseguenza, il deposito eseguito ulteriormente in uno degli altri Paesi dell'Unione prima della scadenza di detti termini, non potrà essere invalidato da fatti avvenuti nell'intervallo, come, in particolare, da un altro deposito, dalla pubblicazione dell'invenzione o dalla sua attuazione, dalla messa in vendita di esemplari del disegno o del modello, dall'uso del marchio, e tali fatti non potranno far nascere alcun diritto nei terzi, né alcun possesso personale. I diritti acquisiti dai terzi anteriormente alla data della prima domanda, che serve di base al diritto di priorità, sono riservati in base alla legislazione interna di ciascun Paese dell'Unione.

  3. 1. I termini di priorità sopra menzionati saranno di dodici mesi per i brevetti di invenzione e i modelli di utilità, di sei mesi per i disegni o modelli industriali e per i marchi di fabbrica o di commercio.

    2. Tali termini cominciano a decorrere dalla data del deposito della prima domanda; il giorno del deposito non è compreso nel termine.

    3. Se l'ultimo giorno del termine è un giorno festivo riconosciuto, o un giorno nel quale l'Ufficio non è aperto per ricevere il deposito delle domande nel Paese ove la protezione è richiesta, il termine sarà prorogato fino al giorno lavorativo successivo.

    4. Deve essere considerata come prima domanda, dalla cui data di deposito decorrerà il termine di priorità, una domanda ulteriore avente lo stesso oggetto di una prima domanda anteriore ai sensi del comma 2 suddetto, depositata nello stesso Paese dell'Unione, a condizione che tale domanda anteriore, alla data del deposito della domanda successiva, sia stata ritirata, abbandonata, o rifiutata, senza essere stata sottoposta alla visione del pubblico, aver lasciato sussistere diritti, né aver servito di base per la rivendicazione del diritto di priorità. La domanda anteriore non potrà più servire allora di base per la rivendicazione del diritto di priorità.

  4. 1. Chiunque vorrà valersi della priorità di un deposito anteriore dovrà fare una dichiarazione indicante la data e il Paese di tale deposito. Ciascun Paese stabilirà in quale momento, a più tardi, questa dichiarazione dovrà essere effettuata.

    2. Tali indicazioni saranno menzionate nelle pubblicazioni eseguite a cura dell'Amministrazione competente in modo particolare sui brevetti e sulle relative descrizioni.

    3. I Paesi dell'Unione potranno esigere da chi fa una dichiarazione di priorità la produzione di una copia della domanda (descrizione, disegni, ecc.) depositata anteriormente. La copia, autenticata dall'Amministrazione che avrà ricevuto la predetta domanda, sarà esentata da qualsiasi legalizzazione e potrà in ogni caso essere depositata, esente da spese, in qualunque momento nel termine di tre mesi a partire dal deposito della domanda ulteriore. Si potrà richiedere che essa sia accompagnata da un certificato della data di deposito rilasciato da detta Amministrazione e da una traduzione.

    4. Altre formalità non potranno essere richieste per la dichiarazione della priorità al momento del deposito della domanda.
    Ciascun Paese dell'Unione stabilirà le conseguenze dell'omissione delle formalità previste dal presente articolo, senza che tali conseguenze possano andare oltre la perdita del diritto di priorità.

    5. Altre giustificazioni potranno essere richieste successivamente.
    Chi si avvale della priorità di un deposito anteriore sarà tenuto a indicare ilnumero di detto deposito; tale indicazione sarà pubblicata nei modi previsti dal precedente comma 2.

  5. 1. Quando un disegno o modello industriale sia stato depositato in un Paese in virtù di un diritto di priorità basato sul deposito di un modello di utilità, il termine di priorità sarà quello fissato per i disegni o modelli industriali.

    2. è, inoltre, consentito di depositare in un Paese un modello di utilità in virtù di un diritto di priorità basato sul deposito di una domanda di brevetto e viceversa.

  6. Nessun Paese dell'Unione potrà rifiutare una priorità o una domanda di brevetto per il motivo che il depositante rivendica priorità multiple, anche se provenienti da Paesi diversi, o perché la domanda che rivendica una o più priorità contiene uno o più elementi che non erano compresi nella o nelle domande di cui la priorità è rivendicata, a condizione che, nei due casi, vi sia unità di invenzione secondo la legge del Paese.
    Per quanto riguarda gli elementi non compresi nella o nelle domande di cui la priorità è rivendicata, il deposito della domanda ulteriore dà luogo a un diritto di priorità nelle condizioni ordinarie.

  7. 1. Se dall'esame si rileva che una domanda di brevetto è complessa, il richiedente potrà dividere la domanda in un certo numero di domande separate, conservando come data di ciascuna la data della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorità.

    2. Il richiedente potrà anche, di propria iniziativa, dividere la domanda di brevetto, conservando come data di ciascuna domanda separata la data della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorità. Ciascun Paese dell'Unione avrà la facoltà di determinare le condizioni secondo le quali tale divisione sarà autorizzata.

  8. La priorità non può essere rifiutata per il motivo che alcuni elementi dell'invenzione per i quali si rivendica la priorità non figurano fra le rivendicazioni formulate nella domanda al Paese di origine, purché l'insieme della documentazione relativa alla domanda stessa riveli in modo preciso detti elementi.

  9. 1. Le domande di certificati d'autore d'invenzione, depositate in un Paese dove i depositanti hanno il diritto di chiedere, a loro scelta, sia un brevetto sia un certificato d'autore d'invenzione, fanno nascere il diritto di priorità, istituito col presente articolo, alle stesse condizioni e con gli stessi effetti delle domande di brevetti d'invenzione.

    2. Nel Paese dove i depositanti hanno il diritto di chiedere, a loro scelta, sia un brevetto sia un certificato d'autore d'invenzione, il richiedente di un certificato d'autore d'invenzione fruirà, giusta le disposizioni del presente articolo applicabili ai brevetti, del diritto di priorità fondato sul deposito di una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità o di certificato d'autore d'invenzione.

Art. 4 - bis
(Brevetti: indipendenza dei brevetti ottenuti per la medesima invenzione in diversi Paesi)

1. I brevetti chiesti nei diversi Paesi dell'Unione da cittadini dell'Unione saranno indipendenti dai brevetti ottenuti per la stessa invenzione negli altri Paesi, aderenti o no all'Unione.

2. Tale disposizione deve intendersi nel modo più assoluto, specialmente nel senso che i brevetti chiesti entro il termine di priorità sono indipendenti, sia per le cause di nullità e di decadenza che per la durata normale.

3. Essa si applica a tutti i brevetti esistenti al momento della sua entrata in vigore.

4. La stessa regola varrà nel caso di adesione di nuovi Paesi, per i brevetti esistenti da una parte e dall'altra al momento dell'adesione.

5. I brevetti ottenuti col beneficio della priorità godranno, nei diversi Paesi dell'Unione, di una durata uguale a quella di cui godrebbero se fossero richiesti o concessi senza il beneficio della priorità.

Art. 4 - ter
(Brevetti: menzione dell'invenzione nel brevetto)

L'inventore ha il diritto di essere indicato come tale nel brevetto.

Art. 4 - quater
(Brevetti: brevettabilità in caso di restrizione legale della vendita)

La concessione di un brevetto non potrà essere rifiutata e un brevetto non potrà essere invalidato per il motivo che la vendita del prodotto brevettato o ottenuto mediante un procedimento brevettato è sottoposta a restrizioni o limitazioni risultanti dalla legislazione nazionale.

Art. 5
(A) Brevetti: introduzione di oggetti, mancanza o insufficienza di attuazione, licenze obbligatorie. B) Disegni e modelli industriali: mancanza di attuazione, introduzione di oggetti.C) Marchi: mancanza di utilizzazione, forme differenti, uso da parte di comproprietari. D) Brevetti, modelli di utilità, marchi, disegni e modelli industriali: contrassegni e menzioni.)

  1. 1. L'introduzione, da parte del titolare del brevetto, nel Paese ove questo fu concesso, di oggetti fabbricati in uno dei Paesi dell'Unione, non comporterà la decadenza del brevetto.

    2. Ciascuno dei Paesi dell'Unione avrà la facoltà di adottare provvedimenti legislativi che prevedano la concessione di licenze obbligatorie, per prevenire gli abusi che potrebbero risultare dall'esercizio del diritto esclusivo conferito dal brevetto, per esempio per mancanza di attuazione.

    3. La decadenza del brevetto potrà essere prevista solo per il caso in cui la concessione di licenze obbligatorie non sarebbe stata sufficiente per prevenire tali abusi. Nessuna azione per decadenza o per revoca di un brevetto potrà essere proposta prima che siano trascorsi due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.

    4. Una licenza obbligatoria non potrà essere domandata per mancata o insufficiente attuazione prima della scadenza di un termine di quattro anni a decorrere dal deposito della domanda di brevetto, o di tre anni a decorrere dalla concessione del brevetto, dovendo applicarsi il termine che scade più tardi; la licenza sarà rifiutata se il titolare del brevetto giustifica la sua inazione con motivi legittimi. La licenza obbligatoria sarà non esclusiva e non potrà essere trasferita, neppure sotto forma di concessione di una sub-licenza, che con la parte dell'impresa o dell'azienda che utilizza.

    5. Le disposizioni suddette saranno applicabili, con riserva delle modificazioni necessarie, ai modelli di utilità.

  2. La protezione dei disegni e modelli industriali non è suscettibile di decadenza né per mancanza di attuazione, né per l'importazione di oggetti conformi a quelli protetti.

  3. 1. Se in un Paese l'utilizzazione del marchio registrato è obbligatoria, la registrazione non potrà essere annullata se non dopo trascorso un equo periodo e solo nel caso in cui l'interessato non giustifichi la causa della sua inazione.

    2. L'uso di un marchio di fabbrica o di commercio da parte del proprietario, sotto una forma che differisca per alcuni elementi che non alterino il carattere distintivo del marchio nella forma in cui questo è stato registrato in un Paese dell'Unione, non comporterà l'invalidazione della registrazione né diminuirà la protezione accordata al marchio.

    3. L'uso simultaneo dello stesso marchio su prodotti identici o simili, da parte di stabilimenti industriali o commerciali considerati come comproprietari del marchio secondo le disposizioni della legge nazionale del Paese nel quale è stata richiesta la protezione, non impedirà la registrazione né diminuirà in alcun modo la protezione accordata a detto marchio in un Paese qualsiasi dell'Unione, purché tale uso non abbia per effetto di indurre il pubblico in errore e non sia contrario all'interesse pubblico.

  4. Per il riconoscimento del diritto, non sarà richiesto che il prodotto porti un contrassegno o la menzione del brevetto, del modello di utilità, della registrazione del marchio di fabbrica o di commercio, o del deposito del disegno o modello industriale.

Art. 5 –bis
(Tutti i diritti di proprietà industriale: periodo di grazia per il pagamento di tasse per il mantenimento dei diritti. Brevetti: rivalidazione)

1. Un periodo di grazia non inferiore a sei mesi, sarà concesso per il pagamento delle tasse previste per il mantenimento dei diritti di proprietà industriale, mediante il versamento di una soprattassa, se la legislazione nazionale la richiede.

2. I Paesi dell'Unione hanno la facoltà di prevedere la rivalidazione dei brevetti di invenzione decaduti a seguito del mancato pagamento di tasse.

Art. 5 – ter
(Brevetti: introduzione libera di oggetti brevettati facenti parte di strumenti di locomozione)

In ciascuno dei Paesi dell'Unione non saranno considerati come lesivi dei diritti del titolare del brevetto:

1) l'uso a bordo di navi di altri Paesi dell'Unione, di mezzi che sono oggetto del suo brevetto, nel corpo della nave, nelle macchine, attrezzi, apparecchi ed altri accessori, quando dette navi penetreranno temporaneamente o accidentalmente nelle acque del Paese, purché tali mezzi vi siano impiegati esclusivamente per i bisogni della nave;

2) l'uso di mezzi brevettati nella costruzione o nel funzionamento di strumenti di locomozione aerea o terrestre di altri Paesi dell'Unione o degli accessori di tali strumenti, quando essi penetreranno temporaneamente o accidentalmente nel Paese.

Art. 5 – quater
(Brevetti: introduzione di prodotti fabbricati mediante un procedimento brevettato nel Paese di importazione)

Quando un prodotto è importato in un Paese dell'Unione dove esiste un brevetto che protegge un procedimento di fabbricazione di detto prodotto, il titolare del brevetto avrà, riguardo al prodotto importato, tutti i diritti che la legislazione del Paese di importazione gli accorda, sulla base del brevetto di procedimento, riguardo ai prodotti fabbricati nel Paese stesso.

Art. 5 - quinquies
(Disegni e modelli industriali)

I disegni e modelli industriali saranno protetti in tutti i Paesi dell'Unione.

Art. 6
(Marchi: condizioni di registrazione, indipendenza della protezione del marchio in diversi Paesi)

1. Le condizioni di deposito e di registrazione dei marchi di fabbrica o di commercio saranno stabilite in ciascun Paese dell'Unione dalla sua legislazione nazionale.

2. Tuttavia, un marchio depositato da un cittadino di uno dei Paesi della Unione in qualsiasi Paese dell'Unione non potrà essere rifiutato o invalidato per il motivo che esso non sia stato depositato, registrato o rinnovato nel Paese di origine.

3. Un marchio regolarmente registrato in un Paese dell'Unione sarà considerato come indipendente dal marchi registrati negli altri Paesi dell'Unione, compreso il Paese di origine.

Art. 6 - bis
(Marchi: marchi notoriamente conosciuti)

1. I Paesi dell'Unione si impegnano a rifiutare o invalidare, sia d'ufficio -- se la legislazione del Paese lo consente -- sia a richiesta dell'interessato, la registrazione e a vietare l'uso di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, l'imitazione o la traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio che l'autorità competente del Paese della registrazione o dell'uso stimerà essere ivi già notoriamente conosciuto come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente Convenzione e usato per prodotti identici o simili. Lo stesso dicasi quando la parte essenziale del marchio costituisce la riproduzione di un marchio notoriamente conosciuto o una imitazione atta a creare confusione con esso.

2. Un termine minimo di cinque anni decorrenti dalla data della registrazione dovrà essere concesso per richiedere la cancellazione di un tale marchio. I Paesi dell'Unione hanno la facoltà di prevedere un termine entro il quale il divieto dell'uso dovrà essere richiesto.

3. Non sarà fissato alcun termine per richiedere la cancellazione o il divieto d'uso dei marchi registrati o utilizzati in mala fede.

Art. 6 - ter
(Marchi: divieto di utilizzare emblemi di Stato, segni ufficiali di controllo ed emblemi di organizzazioni intergovernative)

1. a) I Paesi dell'Unione convengono di rifiutare o di invalidare la registrazione e di vietare, con misure adeguate, l'utilizzazione non autorizzata dalle autorità competenti, sia come marchi di fabbrica o di commercio, sia come elementi di detti marchi, di stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato dei Paesi dell'Unione, di segni o di punzoni ufficiali di controllo e di garanzia da essi adottati, nonché di qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico.

b) Le disposizioni di cui alla precedente lettera a) si applicano ugualmente agli stemmi, alle bandiere e agli altri emblemi, sigle o denominazioni delle organizzazioni internazionali intergovernative di cui uno o più Paesi dell'Unione siano membri, ad eccezione di stemmi, bandiere ed altri emblemi, sigle o denominazioni, che siano stati già oggetto di accordi internazionali in vigore destinati a garantirne la protezione.

c) Nessun Paese dell'Unione potrà essere tenuto ad applicare le disposizioni di cui alla precedente lettera b) a danno dei titolari di diritti acquisiti in buona fede prima dell'entrata in vigore, in tale Paese, della presente Convenzione. I Paesi dell'Unione non sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui sopra quando l'uso o la registrazione previsti dalla predetta lettera a) non sia tale da suggerire, nell'apprezzamento del pubblico, un nesso tra l'organizzazione in questione e gli stemmi, bandiere, emblemi, sigle o denominazioni o se questo uso o registrazione non sia verosimilmente tale da trarre in inganno il pubblico sull'esistenza di un nesso tra l'utente e l'organizzazione.

2. Il divieto d'uso di segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia si applicherà solamente nei casi in cui i marchi, che li comprenderanno, saranno destinati a essere usati su merci dello stesso genere o di genere simile.

3.
a) Per l'applicazione di dette disposizioni, i Paesi dell'Unione convengono di comunicarsi reciprocamente, per mezzo dell'Ufficio internazionale, l'elenco degli emblemi di Stato, segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia, che essi desiderano o desidereranno porre, in modo assoluto o entro certi limiti, sotto la protezione del presente articolo, come pure tutte le modificazioni che saranno apportate successivamente a tale elenco. Ogni Paese dell'Unione metterà a disposizione del pubblico, in tempo utile, gli elenchi notificati.
Tuttavia tale notificazione non è obbligatoria per le bandiere degli Stati.

b) Le disposizioni di cui alla lettera b) alinea 1 del presente articolo si applicano solo per quegli stemmi, bandiere e altri emblemi, sigle o denominazioni delle organizzazioni internazionali intergovernative che siano state comunicate dalle stesse ai Paesi dell'Unione per mezzo dell'Ufficio internazionale.

4. Ciascun Paese dell'Unione potrà, entro il termine di dodici mesi decorrente dal ricevimento della notificazione, trasmettere, per mezzo dell'Ufficio internazionale, al Paese o all'organizzazione internazionale intergovernativa interessata, le sue obiezioni eventuali.

5. Per le bandiere di Stato, le misure previste dal precedente alinea 1 si applicheranno solo ai marchi registrati dopo il 6 novembre 1925.

6. Per gli emblemi di Stato diversi dalle bandiere, per i segni e punzoni ufficiali dei Paesi dell'Unione e per gli stemmi, bandiere e altri emblemi, sigle o denominazioni delle organizzazioni internazionali intergovernative, queste disposizioni non saranno applicabili se non a marchi registrati da più di due mesi dal ricevimento della notificazione, prevista dal precedente alinea 3.

7. In caso di mala fede, i Paesi avranno la facoltà di far cancellare anche i marchi registrati prima del 6 novembre 1925 e relativi a emblemi di Stato, segni e punzoni.

8. I cittadini di ciascun Paese che fossero autorizzati a far uso degli emblemi di Stato, segni e punzoni del loro paese, potranno usarli anche se fossero simili a quelli di un altro Paese.

9. I Paesi dell'Unione si impegnano a vietare l'uso non autorizzato, nel commercio,degli stemmi di Stato degli altri Paesi dell'Unione, quando quest'uso fosse di natura tale da indurre in errore sull'origine dei prodotti.

10. Le disposizioni che precedono non fanno ostacolo all'esercizio, da parte dei Paesi, della facoltà di rifiutare o di invalidare, applicando il n. 3 della lettera B) dell'art. 6-quinquies , i marchi contenenti, senza autorizzazione, stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato o segni e punzoni ufficiali adottati da un Paese dell'Unione, nonché segni distintivi delle organizzazioni internazionali intergovernative citati nel precedente alinea 1.

Art. 6 - quater
(Marchi: trasferimento del marchio)

1. Quando, in conformità della legge di un Paese dell'Unione, la cessione di un marchio è valida solo se essa avviene contemporaneamente al trasferimento dell'impresa o dell'azienda alla quale il marchio appartiene, sarà sufficiente, perché questa validità sia ammessa, che la parte dell'impresa o dell'azienda situata in tale Paese sia trasferita al cessionario con il diritto esclusivo di fabbricarvi o di vendervi i prodotti contraddistinti dal marchio ceduto.

2. Tale disposizione non impone ai Paesi dell'Unione l'obbligo di considerare valido il trasferimento di qualsiasi marchio di cui l'uso da parte del cessionario sarebbe, in fatto, di natura a indurre il pubblico in errore, particolarmente per quanto concerne la provenienza, la natura o le qualità sostanziali dei prodotti ai quali il marchio è applicato.

Art. 6. - quinquies
(Marchi: protezione dei marchi registrati in un Paese dell'Unione negli altri Paesi dell'Unione (clausola <>))

  1. 1. Ogni marchio di fabbrica o di commercio, regolarmente registrato nel Paese di origine, sarà ammesso al deposito e protetto tale e quale negli altri Paesi dell'Unione, con le riserve indicate nel presente articolo. Questi Paesi potranno esigere, prima di procedere alla registrazione definitiva, la presentazione di un certificato di registrazione nel Paese di origine, rilasciato dall'autorità competente. Non sarà richiesta alcuna legalizzazione per questo certificato.

    2. Sarà considerato come Paese di origine il Paese dell'Unione dove il depositante ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio, e, se non ha un tale stabilimento nell'Unione, il Paese dell'Unione dove ha il suo domicilio, e, se non ha domicilio nell'Unione, il Paese della sua nazionalità, nel caso che egli abbia la cittadinanza di un Paese dell'Unione.

  2. La registrazione dei marchi di fabbrica o di commercio, considerati nel presente articolo, non potrà essere rifiutata o invalidata che nei casi seguenti:

    1) quando essi siano di natura tale da recare pregiudizio ai diritti acquisiti da terzi nel Paese dove la protezione è richiesta;

    2) quando essi siano privi di qualsiasi carattere distintivo, ovvero composti esclusivamente da segni o indicazioni che possano servire, nel commercio, per indicare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, il luogo di origine dei prodotti o l'epoca di produzione, o siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali o costanti del commercio del Paese dove la protezione è richiesta;

    3) quando essi siano contrari alla morale o all'ordine pubblico e specialmente siano di natura tale da ingannare il pubblico. Resta inteso che un marchio non potrà essere considerato contrario all'ordine pubblico per la sola ragione che esso non è conforme a qualche disposizione della legislazione sui marchi, salvo il caso in cui questa disposizione non riguardi essa stessa l'ordine pubblico. È tuttavia riservata l'applicazione dell'art. 10-bis.

  3. 1. Per valutare se il marchio sia suscettibile di protezione, si dovrà tener conto di tutte le circostanze di fatto, particolarmente della durata dell'uso del marchio.

    2. Non potranno essere rifiutati negli altri Paesi dell'Unione i marchi di fabbrica o di commercio per il solo motivo che essi differiscono dai marchi protetti nel Paese di origine per elementi che non ne alterano il carattere distintivo e non toccano l'identità dei marchi nella forma in cui essi sono stati registrati nel dettoPaese di origine.

  4. Nessuno potrà beneficiare delle disposizioni del presente articolo se il marchio di cui è rivendicata la protezione non è registrato nel Paese di origine.

  5. Tuttavia, in nessun caso, la rinnovazione della registrazione di un marchio nel Paese di origine comporterà l'obbligo di rinnovare la registrazione negli altri Paesi dell'Unione nei quali il marchio sia stato registrato.

  6. Il beneficio della priorità resta acquisito ai depositi di marchi eseguiti entro il termine di cui all'art. 4, anche quando la registrazione nel Paese di origine intervenga dopo la scadenza di tale termine.

Art. 6 - sexies
(Marchi: marchi di servizio)

I Paesi dell'Unione si impegnano a proteggere i marchi di servizio. Essi non sono tenuti a prevedere la registrazione di tali marchi.

Art. 6 - septies
(Marchi: registrazioni effettuate dall'agente o dal rappresentante del titolare senza l'autorizzazione di quest'ultimo)

1. Se l'agente o il rappresentante del titolare di un marchio in uno dei Paesi dell'Unione domanda, senza esserne autorizzato, la registrazione a suo nome di tale marchio, in uno o più dei suddetti Paesi, il titolare avrà il diritto di opporsi alla registrazione richiesta o di domandarne la cancellazione o, se la legge del Paese lo permette, il trasferimento a suo favore di detta registrazione, a meno che l'agente o rappresentante non giustifichi il proprio operato.

2. Il titolare di un marchio avrà, con le riserve di cui al precedente alinea 1, il diritto di opporsi all'utilizzazione del suo marchio da parte del proprio agente o rappresentante, se egli non abbia autorizzato tale utilizzazione.

3. Le legislazioni nazionali possono prevedere un equo termine entro il quale il titolare di un marchio dovrà far valere i diritti previsti nel presente articolo.

Art. 7
(Marchi: natura del prodotto portante il marchio)

La natura del prodotto sul quale il marchio di fabbrica o di commercio deve essere apposto non può, in nessun caso, ostacolare la registrazione del marchio.

Art. 7 - bis
(Marchi: marchi collettivi)

1. I Paesi dell'Unione si impegnano ad ammettere al deposito e a proteggere i marchi collettivi appartenenti a collettività la cui esistenza non sia contraria alla legge del Paese di origine, anche se tali collettività non posseggano uno stabilimento industriale o commerciale.

2. Ogni Paese potrà determinare le condizioni particolari secondo le quali un marchio collettivo sarà protetto e potrà rifiutarne la protezione se tale marchio è contrario al pubblico interesse.

3. Tuttavia la protezione di tali marchi non potrà essere rifiutata ad alcuna collettività la cui esistenza non sia contraria alla legge del Paese di origine, per il motivo che essa non è stabilita nel Paese ove la protezione è richiesta o che non è costituita in conformità della legislazione di detto Paese.

Art. 8
(Nomi commerciali)

Il nome commerciale sarà protetto in tutti i Paesi dell'Unione senza obbligo di deposito o di registrazione, anche se non costituisce parte di un marchio di fabbrica o di commercio.

Art. 9
(Marchi, nomi commerciali: sequestro all'importazione, ecc., di prodotti portanti illecitamente un marchio o un nome commerciale)

1. Qualsiasi prodotto che porti illecitamente un marchio di fabbrica o di commercio o un nome commerciale, sarà sequestrato all'importazione in quei Paesi dell'Unione nei quali detto marchio o nome commerciale ha diritto alla protezione legale.

2. Il sequestro sarà eseguito o nel Paese dove l'illecita apposizione avrà avuto luogo, o in quello dove sarà stato importato il prodotto.

3. Il sequestro avrà luogo su richiesta del Pubblico Ministero, o di qualsiasi altra autorità competente, o di una parte interessata, persona fisica o giuridica, i n conformità della legislazione interna di ciascun Paese.

4. Le autorità non saranno tenute a procedere al sequestro in caso di transito.

5. Se la legislazione di un Paese non ammette il sequestro all'importazione, esso sarà sostituito col divieto d'importazione o col sequestro all'interno.

6. Se la legislazione di un Paese non ammette né il sequestro all'importazione, né il divieto d'importazione, né il sequestro all'interno e in attesa che tale legislazione sia modificata in tal senso, queste misure saranno sostituite dalle azioni e dai mezzi che la legge di detto Paese accorderebbe ai nazionali in casi analoghi.

Art. 10
(Indicazioni false: sequestro all'importazione, ecc., di prodotti portanti indicazioni false relative alla provenienza dei prodotti o all'identità del produttore, ecc.)

1. Le disposizioni dell'articolo precedente saranno applicate in caso di utilizzazione diretta o indiretta di una indicazione falsa relativa alla provenienza del prodotto o all'identità del produttore, fabbricante o commerciante.

2. Sarà in ogni caso riconosciuta come parte interessata, sia essa persona fisica o giuridica, ogni produttore, fabbricante o commerciante che si occupi della produzione, della fabbricazione o del commercio del prodotto e che sia stabilito nel luogo falsamente indicato come luogo di provenienza, o nella regione ove questo luogo è situato, o nel Paese falsamente indicato, o nel Paese in cui è adoperata la falsa indicazione di provenienza.

Art. 10 - bis
(Concorrenza sleale)

1. I Paesi dell'Unione sono tenuti ad assicurare ai cittadini dei Paesi dell'Unione una protezione effettiva contro la concorrenza sleale.

2. Costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale.

3. Dovranno particolarmente essere vietati:

1) tutti i fatti di natura tale da ingenerare confusione, qualunque ne sia il mezzo, con lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente;

2) le asserzioni false, nell'esercizio del commercio, tali da discreditare lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente;

3) le indicazioni o asserzioni il cui uso, nell'esercizio del commercio, possa trarre in errore il pubblico sulla natura, il modo di fabbricazione, le caratteristiche, l'attitudine all'uso o la quantità delle merci.

Art. 10 - ter
(Marchi, nomi commerciali, indicazioni false, concorrenza sleale: mezzi legali di repressione; diritto di agire in via giudiziaria)

1. I Paesi dell'Unione si impegnano ad assicurare ai cittadini degli altri Paesi dell'Unione i mezzi legali idonei a reprimere efficacemente tutti gli atti contemplati negli articoli 9, 10 e 10-bis.

2. Essi si impegnano, inoltre, ad adottare provvedimenti atti a permettere a sindacati e associazioni rappresentanti gli industriali, i produttori o i commercianti interessati e la cui esistenza non sia contraria alle leggi dei loro Paesi, di agire in via giudiziaria o amministrativa per la repressione degli atti previsti negli articoli 9, 10 e 10-bis , nella misura in cui la legge del Paese dove è chiestala protezione lo consenta ai sindacati e alle associazioni del Paese stesso.

Art. 11
(Invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli industriali, marchi: protezione temporanea in talune esposizioni internazionali)

1. I Paesi dell'Unione accorderanno, conformemente alla loro legislazione interna, una protezione temporanea alle invenzioni brevettabili, ai modelli di utilità, ai disegni o modelli industriali, nonché ai marchi di fabbrica o di commercio, per i prodotti che figureranno nelle esposizioni internazionali ufficiali o ufficialmente riconosciute organizzate sul territorio di uno di essi.

2. Tale protezione temporanea non prolungherà i termini dell'art. 4. Se, più tardi, fosse rivendicato il diritto di priorità, l'Amministrazione di ciascun Paese potrà far decorrere il termine dalla data di introduzione del prodotto nella esposizione.

3. Ciascun Paese potrà esigere, come prova dell'identità dell'oggetto esposto e della data di introduzione, i documenti giustificativi che esso stimerà necessari.

Art. 12
(Servizi nazionali speciali per la proprietà industriale)

1. Ogni Paese dell'Unione si obbliga a stabilire un servizio speciale della proprietà industriale e un deposito centrale per render noti al pubblico i brevetti d'invenzione, i modelli di utilità, i disegni o modelli industriali e i marchi di fabbrica o di commercio.

2. Questo servizio pubblicherà un periodico ufficiale, in cui sono regolarmente indicati:

a) i nomi dei titolari dei brevetti rilasciati, con una breve designazione delle invenzioni brevettate;

b) le riproduzioni dei marchi registrati.

Art. 13
(Assemblea dell'Unione)

1. a) L'Unione ha un'Assemblea composta dei Paesi dell'Unione vincolati dagli articoli 13 e 17.

b) Il Governo di ogni Paese è rappresentato da un delegato che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.

c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata.

2. a) L'Assemblea:

i) tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione e l'applicazione della presente Convenzione;

ii) impartisce all'Ufficio internazionale della proprietà intellettuale (denominato in seguito <>) contemplato dalla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (denominata inseguito <>) le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni dei Paesi dell'Unione che non sono vincolati dagli articoli 13 e 17;

iii) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale dell'Organizzazione relative all'Unione e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell'Unione;

iv) elegge i membri del Comitato esecutivo dell'Assemblea;

v) esamina ed approva le relazioni e le attività del suo Comitato esecutivo e gli impartisce direttive;

vi) stabilisce il programma, adotta il bilancio preventivo triennale della Unione e ne approva i conti di chiusura;

vii) adotta il regolamento finanziario dell'Unione;

viii) crea i comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione;

ix) decide quali Paesi non membri dell'Unione, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori;

x) adotta le modificazioni degli articoli 13 e 17;

xi) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione;

xii) svolge qualsiasi altro compito che la presente Convenzione comporta;

xiii) esercita, ove li abbia accettati, i diritti che le vengono conferiti dalla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione.

b) L'Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

3. a) Riservate le disposizioni del comma b) , un delegato può rappresentare un solo Paese.

b) I Paesi dell'Unione riuniti, in virtù di un accordo particolare, in un ufficio comune, avente per ciascuno di essi il carattere di servizio nazionale speciale della proprietà industriale di cui all'art. 12, possono essere globalmente rappresentati nella discussione da uno solo di essi.

4. a) Ciascun Paese membro dell'Assemblea dispone di un voto.

b) La metà dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum.

c) Nonostante le disposizioni del comma b) , qualora il numero dei Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea, questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: L'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi membri dell'Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.

d) Riservate le disposizioni dell'art. 17.2, l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

e) L'astensione non è considerata voto.

5. a) Riservato il comma b) un delegato può votare soltanto a nome di un Paese.

b) I Paesi dell'Unione di cui all'alinea 3 b), devono provvedere, di norma, a farsi rappresentare alle sessioni dell'Assemblea dalle loro proprie delegazioni. Tuttavia, uno dei Paesi suddetti, che, per motivi eccezionali, non possa farsi rappresentare dalla propria delegazione, può conferire alla delegazione di un altro di questi Paesi la facoltà di votare a suo nome; resta però inteso che una delegazione può votare, per procura, a nome di un solo Paese. Tale facoltà deve essere oggetto di un atto firmato dal capo dello Stato o dal ministro competente.

6. I Paesi dell'Unione che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle sue riunioni come osservatori.

7. a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione.

b) L'Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta del Comitato esecutivo o di un quarto dei Paesi membri dell'Assemblea.

8. L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.

Art. 14
(Comitato esecutivo)

1. L'Assemblea ha un Comitato esecutivo.

2. a) Il Comitato esecutivo è composto dai Paesi eletti dall'Assemblea tra i propri membri. Inoltre, riservate le disposizioni dell'art. 16. 7 b), il Paese sul cui territorio l'Organizzazione ha sede dispone ex officio, di un seggio nel Comitato.

b) Il Governo di ogni Paese membro del Comitato esecutivo è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.

c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata.

3. Il numero dei Paesi membri del Comitato esecutivo corrisponde al quarto del numero dei Paesi membri dell'Assemblea. Nel calcolo dei seggi da occupare, il resto della divisione per quattro non è preso in considerazione.

4. Eleggendo i membri del Comitato esecutivo, l'Assemblea deve tener conto di un'equa ripartizione geografica e della necessità, per i Paesi partecipi degli Accordi particolari stipulabili in relazione all'Unione, di far parte del Comitato esecutivo.

5. a) I membri del Comitato esecutivo sono in funzione dalla chiusura della sessione dell'Assemblea che li ha eletti fino al termine della successiva sessione ordinaria dell'Assemblea.

b) I membri del Comitato esecutivo sono rieleggibili nel limite massimo dei due terzi di essi.

c) L'Assemblea stabilisce le modalità di elezione e rielezione dei membri del Comitato esecutivo.

6. a) Il Comitato esecutivo:

i) prepara il progetto d'ordine del giorno dell'Assemblea;

ii) sottopone all'Assemblea delle proposte relative al progetti del programma e del bilancio preventivo triennale dell'Unione preparati dal Direttore generale;

iii) si pronuncia, nei limiti del programma e del preventivo triennale, sui programmi e sui preventivi annuali preparati dal Direttore generale;

iv) sottopone all'Assemblea, con gli opportuni commenti, le relazioni periodiche del Direttore generale e i rapporti annuali di verifica dei conti;

v) prende qualsiasi provvedimento utile per l'esecuzione, da parte del Direttore generale, del programma dell'Unione, giusta le decisioni dell'Assemblea e tenendo conto delle circostanze createsi nell'intervallo tra due sessioni ordinarie della medesima; vi) svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti nel quadro della presente Convenzione.

b) Il Comitato esecutivo statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, previa consultazione del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

7. a) Il Comitato esecutivo si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale, per quanto possibile nel medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si riunisce il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

b) Il Comitato esecutivo è convocato in sessione straordinaria dal Direttore generale sia per iniziativa di quest'ultimo sia a richiesta del suo presidente o di un quarto dei suoi membri.

8. a) Ciascun Paese membro del Comitato esecutivo dispone di un voto.

b) La metà di Paesi membri del Comitato esecutivo costituisce il quorum.

c) Le decisioni sono prese alla maggioranza semplice dei voti espressi.

d) L'astensione non è considerata voto.

e) Un delegato può rappresentare un solo Paese e votare soltanto a nome di esso.

9. I Paesi dell'Unione che non siano membri del Comitato esecutivo sono ammessi alle riunioni come osservatori.

10. Il Comitato esecutivo adotta il suo regolamento interno.

Art. 15
(Ufficio internazionale)

1. a) I compiti amministrativi spettanti all'Unione sono svolti dall'Ufficio internazionale, che succede all'Ufficio dell'Unione, riunito all'Ufficio dell'Unione istituito dalla Convenzione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

b) L'Ufficio internazionale funge in particolare da segreteria dei diversi organi dell'Unione.

c) Il Direttore generale dell'Organizzazione è il più alto funzionario dell'Unione e la rappresenta.

2. L'Ufficio internazionale raccoglie e pubblica le informazioni relative alla protezione della proprietà industriale. Ciascun Paese dell'Unione comunica, il più presto possibile, all'Ufficio internazionale il testo di ogni nuova legge e ogni altro atto ufficiale relativi alla protezione della proprietà industriale. Inoltre, esso fornisce all'Ufficio internazionale le pubblicazioni dei suoi servizi della proprietà industriale che riguardano direttamente la protezione della proprietà industriale e presentano, per l'Ufficio internazionale, un interesse per le sue attività.

3. L'Ufficio internazionale pubblica una rivista mensile.

4. L'Ufficio internazionale fornisce, a qualsiasi Paese dell'Unione che ne faccia richiesta, informazioni sulle questioni relative alla protezione della proprietà industriale.

5. L'Ufficio internazionale conduce studi e presta servizi destinati a facilitare la protezione della proprietà industriale.

6. Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato esecutivo e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario di questi organi.

7. a) L'Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell'Assemblea ein collaborazione col Comitato esecutivo, le conferenze di revisione delle disposizioni della Convenzione, eccettuate quelle degli articoli 13 e 17.

b) L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.

c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.

8. L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.

Art. 16
(Finanze)

1. a) L'Unione ha un bilancio preventivo.

b) Il bilancio preventivo dell'Unione comprende gli introiti e le spese proprie dell'Unione, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza della Organizzazione.

c) Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all'Unione bensì anche a un'altra o ad altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione a tali spese comuni è proporzionale all'interesse che dette spese presentano per essa.

2. Il bilancio dell'Unione è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall'Organizzazione.

3. Il bilancio dell'Unione è finanziato dalle seguenti risorse:

i) i contributi dei Paesi dell'Unione;

ii) le tasse e le somme riscosse per i servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione;

iii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;

iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;

v) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi.

4. a) Per determinare la loro quota contributiva al bilancio, i Paesi dell'Unione si ripartiscono in sette classi, e pagano contributi annui in rapporto al seguente numero di unità:

Classe I...........................................25
Classe II...........................................20
Classe III..........................................15
Classe IV.........................................10
Classe V..........................................5
Classe VI.........................................3
Classe VII........................................1

b) Salvo che non l'abbia già fatto, ciascun Paese indica, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, in quale delle classi suindicate desidera essere collocato. Esso conserva nondimeno la facoltà di cambiare classe; tuttavia se sceglie una classe inferiore lo deve comunicare all'Assemblea in occasione di una delle sue sessioni ordinarie. Il cambiamento di classe prenderà effetto all'inizio dell'anno civile successivo a tale sessione.

c) Il rapporto tra l'ammontare del contributo annuo di ciascun Paese e il totale dei contributi annui al bilancio dell'Unione pagati da questi Paesi è uguale al rapporto tra il numero di unità della classe in cui il Paese è collocato e il numero totale di unità dell'insieme dei Paesi.

d) I contributi sono esigibili al 1° gennaio di ogni anno.

e) Un Paese in mora nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo diritto di voto, in nessuno degli organi dell'Unione di cui è membro, se l'ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Paese può essere autorizzato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finché quest'ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.

f) Qualora il bilancio non sia ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.

5. L'ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all'Assemblea e al Comitato esecutivo. 6. a) L'Unione possiede un fondo di cassa costituito mediante un pagamento unico effettuato da ciascun Paese dell'Unione. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento.

b) L'ammontare del pagamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo del Paese per l'anno in cui il fondo di cassa è costituito o l'aumento è deciso.

c) La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

7. a) L'accordo di sede concluso con il Paese sul cui territorio l'Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l'Organizzazione. Finché dura il suo obbligo di concedere anticipazioni, il Paese dispone ex officio di un seggio in seno al Comitato esecutivo.

b) Il Paese contemplato nel comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell'anno in cui è stata notificata.

8. La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Paesi dell'Unione oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall'Assemblea.

Art. 17
(Modificazione degli articoli 13 a 17)

1. Proposte di modificazione degli articoli 13, 14, 15, 16 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun Paese membro dell'Assemblea, dal Comitato esecutivo o dal Direttore generale. Questo comunica le proposte ai Paesi membri dell'Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame dell'Assemblea.

2. Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 va adottata dall'Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell'art. 13 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.

3. Ogni modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni di accettazione, effettuate conformemente alle loro regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell'Assemblea al momento in cui la modificazione è stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i Paesi che sono membri dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne di vengono membri più tardi; tuttavia, una modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei Paesi della Unione vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.

Art. 18
(Revisione degli articoli 1 a 12 e 18 a 30)

1. La presente Convenzione sarà sottoposta a revisioni, allo scopo di introdurvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell'Unione.

2. A tal fine, delle conferenze avranno luogo, successivamente, in uno dei Paesi dell'Unione, tra i delegati dei Paesi stessi.

3. Le modificazioni degli articoli 13 a 17 sono rette dalle disposizioni dell'articolo 17.

Art. 19
(Accordi particolari)

I Paesi dell'Unione si riservano il diritto di concludere tra loro accordi particolari per la protezione della proprietà industriale in armonia con le disposizioni della presente Convenzione.

Art. 20
(Ratifica o adesione da parte dei Paesi dell'Unione; entrata in vigore)

1. a) Ciascuno dei Paesi dell'Unione può ratificare il presente Atto, se l'ha firmato, oppure aderirvi. Gli strumenti di ratifica o di adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

b) Ciascun Paese dell'Unione può dichiarare, nello strumento di ratifica o di adesione, che la sua ratifica o adesione non è applicabile:

i) agli articoli 1 a 12, o

ii) agli articoli 13 a 17.

c) Ciascun Paese dell'Unione che, in conformità al comma b), abbia escluso dagli effetti della ratifica o dell'adesione uno dei gruppi di articoli indicati nel detto comma può nondimeno dichiarare, in qualsiasi momento, che estende gli effetti della ratifica o dell'adesione al gruppo così escluso. Tale dichiarazione va depositata presso il Direttore generale.

2. a) Gli articoli 1 a 12 entrano in vigore, nei riguardi dei dieci primi Paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o di adesione senza fare la dichiarazione permessa dall'alinea 1 b) i), tre mesi dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

b) Gli articoli 13 a 17 entrano in vigore, nei riguardi dei dieci primi Paesi dell'Unione che hanno depositato strumenti di ratifica o d'adesione senza fare la dichiarazione permessa dall'alinea 1 b) ii), tre mesi dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

c) Riservata l'entrata in vigore iniziale, giusta le disposizioni dei commi a) e b), di ciascuno dei due gruppi di articoli definiti all'alinea 1 b) gli articoli 1 a 17 entrano in vigore, nei riguardi di qualsiasi Paese dell'Unione non contemplato nei commi a) e b), il quale depositi uno strumento di ratifica o di adesione, come anche nei riguardi di qualsiasi Paese dell'Unione il quale depositi una dichiarazione secondo l'alinea 1 c), tre mesi dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale, di tale deposito, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento o nella dichiarazione depositata. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei riguardi di detto Paese, alla data indicata.

3. Nei riguardi di ciascun Paese dell'Unione che depositi uno strumento di ratifica o di adesione, gli articoli 18 a 30 entrano in vigore il giorno in cui uno qualunque dei gruppi di articoli indicati all'alinea 1 b) entra in vigore per questo Paese in conformità all'alinea 2 a) b), o c).

Art. 21
(Adesione da parte dei Paesi estranei all'Unione; entrata in vigore)

1. Qualsiasi Paese estraneo all'Unione può aderire al presente Atto e divenire così membro dell'Unione. Gli strumenti di adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

2. a) Nei riguardi di qualsiasi Paese estraneo all'Unione il quale abbia depositato il suo strumento di adesione un mese o più prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente Atto, quest'ultimo entra in vigore alla data in cui le disposizioni sono entrate in vigore per la prima volta in applicazione dell'art. 20.2 a) o b), salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di adesione; tuttavia:

i) se gli articoli 1 a 12 non sono entrati in vigore a questa data, tale Paese sarà vincolato, durante l'interinato precedente l'entrata in vigore di queste disposizioni, e in sostituzione di esse, dagli articoli 1 a 12 dell'Atto di Lisbona;

ii) se gli articoli 13 a 17 non sono entrati in vigore a questa data, tale Paese sarà vincolato, durante l'interinato precedente l'entrata in vigore di queste disposizioni, e in sostituzione di esse, dagli articoli 13 e 14.3, 4 e 5 dell'Atto di Lisbona. Se un Paese indica una data posteriore nel suo strumento di adesione, il presente Atto entra in vigore nei suoi riguardi alla data indicata.

b) Nei riguardi di qualsiasi Paese estraneo all'Unione il quale abbia depositato il suo strumento di adesione in data posteriore all'entrata in vigore di un solo gruppo di articoli del presente Atto o a una data che la precede di meno di un mese, l'Atto entra in vigore, riservato quanto è previsto nel comma a), tre mesi dopo la data in cui l'adesione è stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore nei riguardi di questo Paese alla data indicata.

3. Nei riguardi di qualsiasi Paese estraneo all'Unione il quale abbia depositato il suo strumento di adesione dopo l'entrata in vigore del presente Atto nel suo complesso, o meno di un mese prima, l'Atto entra in vigore tre mesi dopo la data in cui l'adesione è stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore nei riguardi di questo Paese alla data indicata.

Art. 22
(Effetti della ratifica o dell'adesione)

1. Riservate le possibili eccezioni previste negli articoli 20.1 b) e 28.2, la ratifica o l'adesione implica, di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente Atto.

Art. 23
(Adesione ad Atti anteriori)

L'entrata in vigore del presente Atto nel suo complesso preclude ad ogni Paese l'adesione ad Atti anteriori della presente Convenzione.

Art. 24
(Territori)

1. Ciascun Paese può dichiarare nel suo strumento di ratifica o di adesione, o notificare per iscritto al Direttore generale in qualsiasi ulteriore momento, che la presente Convenzione è applicabile a tutti o a parte dei territori, designati nella dichiarazione o nella notificazione, dei quali esso cura le relazioni con l'estero.

2. Il Paese che ha fatto una tale dichiarazione o una tale notificazione può, in qualsivoglia momento, notificare al Direttore generale che la presente Convenzione cessa di essere applicabile a tutti o a parte dei predetti territori.

3. a) Ogni dichiarazione fatta in forza dell'alinea 1 prende effetto alla data stessa della ratifica o dell'adesione nel cui strumento sia inclusa, mentre ogni notificazione fatta in forza del medesimo alinea prende effetto tre mesi dopo essere stata notificata dal Direttore generale.

b) Ogni notificazione effettuata in forza della alinea 2 prende effetto dodici mesi dopo che il Direttore generale l'ha ricevuta.

Art. 25
(Applicazione della Convenzione sul piano nazionale)

1. Ogni Paese partecipe della presente Convenzione si impegna di adottare, conformemente alla propria costituzione, i provvedimenti necessari per assicurare l'applicazione della Convenzione stessa.

2. Resta inteso che dal momento in cui deposita lo strumento di ratifica odi adesione, un Paese deve essere in grado, giusta la propria legislazione interna, di attuare le disposizioni della presente Convenzione.

Art. 26
(Denuncia)

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limitazioni di durata.

2. Ciascun Paese potrà denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia implica anche la denuncia di tutti gli Atti anteriori e avrà effetto solo nei riguardi del Paese che l'avrà fatta, la Convenzione rimanendo in vigore per gli altri Paesi dell'Unione. 3. La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto la notificazione.

4. La facoltà di denuncia prevista dal presente articolo non potrà essere esercitata prima del decorso di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il Paese è divenuto membro dell'Unione.

Art. 27
(Applicazione degli atti anteriori)

1. Il presente Atto sostituisce, per i rapporti tra i Paesi ai quali si applica e nella misura in cui esso è applicabile, la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 e gli Atti che l'hanno successivamente riveduta.

2. a) Nei riguardi dei Paesi ai quali il presente Atto non è applicabile o lo è solo in parte, ma ai quali è invece applicabile l'Atto di Lisbona del 31 ottobre 1958, quest'ultimo rimane in vigore nel suo complesso oppure nella misura in cui il presente Atto non lo sostituisce in virtù dell'alinea 1.

b) Nei riguardi dei Paesi ai quali non sono applicabili né il presente Atto, né parti di esso, né l'Atto di Lisbona, rimane in vigore l'Atto di Londra del 2 giugno 1934 nel suo complesso oppure nella misura in cui il presente Atto non lo sostituisce in virtù dell'alinea 1.

c) Nei riguardi dei Paesi ai quali non sono applicabili né il presente Atto, né parti di esso, né l'Atto di Lisbona, né l'Atto di Londra, rimane in vigore l'Atto dell'Aia del 6 novembre 1925, nel suo complesso oppure nella misura in cui il presente Atto non lo sostituisce in virtù dell'alinea 1.

3. I Paesi estranei all'Unione che aderiscono al presente Atto lo applicano nei riguardi di ogni Paese dell'Unione il quale non ne sia partecipe o, pur essendolo, abbia fatto la dichiarazione prevista nell'art. 20.1 b) i). Tali Paesi ammettono che il Paese dell'Unione considerato, nelle sue relazioni con essi, applichi le disposizioni del più recente Atto di cui sia partecipe.

Art. 28
(Controversie)

1. Ogni controversia tra due o più Paesi dell'Unione relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non sia stata composta mediante negoziati, potrà venir deferita, da uno qualunque dei Paesi interessati, alla Corte Internazionale di Giustizia mediante una richiesta conforme agli Statuti della Corte, a meno che i Paesi interessati non concordino altro modo per dirimerla.
L'Ufficio internazionale dovrà, ad opera del Paese attore, essere informato del deferimento della controversia alla Corte e ne darà notizia agli altri Paesi dell'Unione.

2. Ogni Paese può, al momento della firma del presente Atto o del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni dell'alinea 1. Per quanto concerne le controversie tra un tale Paese e qualsiasi altro Paese dell'Unione, le disposizioni dell'alinea 1 non sono applicabili.

3. Ogni Paese che abbia fatto una dichiarazione in conformità alle disposizioni dell'alinea 2 può, in qualsiasi momento, ritirarla mediante notificazione indirizzata al Direttore generale.

Art. 29
(Firma, lingue, funzioni del depositario)

1. a) Il presente Atto è firmato in un solo esemplare in lingua francese e depositato presso il Governo della Svezia.

b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle lingue tedesca, inglese, spagnola, italiana, portoghese, russa e nelle altre lingue che l'Assemblea dovesse indicare.

c) In caso di contestazione circa l'interpretazione dei diversi testi, fa fede il testo francese.

2. Il presente Atto rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio 1968.

3. Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda.

4. Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

5. Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione le firme, i depositi di strumenti di ratifica o di adesione, le dichiarazioni incluse in questi strumenti o fatte in applicazione dell'art. 20.1 c), l'entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto, le denunce notificate e le notificazioni fatte in applicazione dell'art. 24.

Art. 30
(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all'Ufficio dell'Unione o al suo Direttore.

2. I Paesi dell'Unione che non sono vincolati dagli articoli 13 a 17 possono, durante cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione che istituisce l'Organizzazione, esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dagli articoli 13 a 17 del presente Atto come se fossero vincolati da questi articoli. Ogni Paese che intenda valersi di questa facoltà, depositerà a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali Paesi sono ritenuti membri dell'Assemblea fino allo scadere del detto periodo.

3. Fintanto che tutti i Paesi dell'Unione non siano divenuti membri dell'Organizzazione, l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione funge ugualmente da Ufficio dell'Unione e il suo Direttore generale da Direttore di questo Ufficio.

4. Allorché tutti i Paesi dell'Unione saranno divenuti membri dell'Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell'Ufficio dell'Unione saranno trasferiti all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Atto. Un farmacista ha esitato una preparazione galenica con la seguente composizione: passiflora E.F. 15 ml, valeriana E.F. 15 ml, papavero E.F. 10 ml, escolzia E.F. 10 ml. La persona che ha assunto il prodotto, sottoposta a controllo antidroghe, è risultata positiva agli oppiaci. [Il Nuovo Collegamento - marzo 2006]

Una miscela degli estratti fluidi di passiflora, valeriana, papavero e escolzia può essere configurata quale preparazione erboristica e pertanto utilizzata, in ambito salutistico, anche in assenza di una prescrizione medica. Si trovano in commercio medicinali autorizzati con composizione simile e classificati come OTC e quindi senza obbligo di prescrizione.
La preparazione allestita può pertanto essere assimilata ad una preparazione erboristica vendibile anche fuori dalla faramacia.
La positività al test degli oppiacei, di soggetti che hanno assunto tale preparazione, potrebbe essere attribuita alla scarsa selettività del test che, per semplicità e rapidità di impiego da parte delle Forze dell'Ordine, si basa sul riconoscimento di strutture molecolari presenti in famiglie botaniche molto diverse, tra le quali anche gli oppiacei.
Ciò nonostante, gli estratti fluidi contenuti nella preparazione sono stati ottenuti da piante non soggette alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al DPR 309/90. La purezza degli estratti è comprovata dai certificati di analisi conservati, obbligatoriamente, in farmacia.

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