Legge 8 agosto 2002, n. 178

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell' economia anche nelle aree svantaggiate "

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2002   suppl. ord.


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione


Art. 1.

    1. Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2002 suppl. ord.

(Errata corrige in G.U. n. 211 del 9 settembre 2002)

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGHE DI TERMINI

(...omissis...)

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

(...omissis...)

Capo III
TRASFORMAZIONE DI ENTI PUBBLICI

(...omissis...)

Capo IV
RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA

Art. 9.
Finanziamento della spesa sanitaria e prontuario

1. Il comma 4-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, è abrogato.

2. Il Ministro della salute, su proposta della Commissione unica del farmaco, provvede annualmente, e per l'anno corrente entro il 30 settembre 2002, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale.

3. La redazione dell'elenco dei farmaci di cui al comma 2 è effettuata sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonchè, in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001.

4. Il comma 8 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è abrogato.

5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è sostituito dal seguente:
"1. I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonchè forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione; tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo.".

Capo V
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE E IN AGRICOLTURA

(...omissis...)

Capo VI
DISPOSIZIONI VARIE

(...omissis...)