Il Sistema Giuridico Anglosassone o anche definito Common Law, è un modello di ordinamento giuridico basato sulle decisioni giurisprudenziali più che sui codici e sui decreti governativi. Infatti, per Common Law si intende un sistema giuridico di diritto non codificato che si basa su un modello di "precedente giurisprudenziale", attraverso il quale i giudizi vengono stabiliti sulla base di altre precedenti sentenze di casi tra loro molto simili, consolidandosi nel tempo.
La Civil Law costituisce il modello di ordinamento giuridico dominante nel mondo. In dottrina si contrappone ai sistemi anglosassoni (Common Law). Nella Civil Law il giudice dovrebbe attenersi alla legge e allo spirito del legislatore, sovrano in quanto direttamente eletto dal popolo. Questo significa che non è necessariamente vincolato a seguire le sentenze precedenti.
Poste queste premesse, per chiarire le modalità con cui il legislatore prevede che sia svolta l'attività d'interpretazione, riportiamo il primo comma dell'art. 12 disposizioni preliminari del Codice civile relativo all'interpretazione della legge:
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, (questa - NdR) si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Per applicare una legge è necessario prima interpretare, e per interpretare occorre - secondo l'art 12 - in primo luogo:
individuare il senso palese delle parole secondo la connessione di esse, cioè procedere ad una interpretazione letterale; attraverso l'interpretazione letterale bisogna ricercare l'intenzione del legislatore, ottenendo cioè una interpretazione logica.
In sostanza si devono compiere due passaggi successivi:
1 - interpretazione letterale 2 - individuazione della volontà del legislatore.
A questo punto, ovviamente, sorge la questione di ricercare l'intenzione del legislatore. Per questo, si seguono due criteri:
Completata l'attività d'interpretazione in base ai criteri citati, si otterranno dei risultati che potranno rivelarsi non perfettamente coincidenti con il significato delle parole usate nella legge. Per conseguenza, si potranno avere due risulati:
Qualora le due interpretazioni coincidano perfettamente - caso piuttosto raro - avremo una interpretazione dichiarativa.
Ovviamente l'interpretazione di una legge trova maggior autorevolezza a seconda dei soggetti da cui proviene; così, si distingue:
L'interpretazione per analogia (art. 12, secondo comma) si riferisce ad una situazione diversa rispetto all'interpretazione restrittiva ovvero estensiva. In quest'ultimo caso, infatti, esiste una norma da interpretare; mentre nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 12 non si riesce ad individuare "una precisa disposizione" idonea a risolvere una controversia. Vi è quindi una lacuna dell'ordinamento giuridico che si cercherà di coprire ricorrendo ad un procedimento logico chiamato analogia.
Come l'interpretazione può essere storica o sistematica, anche l'analogia - seguendo i dettami impliciti all'art. 12 - può essere di due specie:
L'analogia non può essere sempre applicata perché secondo l'articolo 14 delle disposizioni preliminari:
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati
Questa restrizione è stato voluta per evitare abusi nel caso delle leggi penali, e per evitare che attraverso l'interpretazione analogica si ponessero in difficoltà princìpi generali; per quanto attiene le norme eccezionali, queste sono tali proprio perché derogano a regole generali. È facile immaginare che un'interpretazione analogica di norme eccezionali potrebbe far emergere aspetti non logici.
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Marcello Guidotti, copyright 2010-2013
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