Common Law e Civil Law

La divisione più importante tra i sistemi giuridici occidentali è quella tra sistemi romanistici (come la Francia, l'Italia e la Germania) e quelli anglosassoni. Nei primi, la fonte più importante del diritto è la legge, dove c'è una tradizione del diritto romano e, a partire dal secolo scorso, di codici; nei secondi, la fonte più importante del diritto sono i precedenti, vale a dire sentenze precedenti dettate in casi simili a quelli in discussione.
sistemi legali nel mondo
legenda: blu = Civil Law; rossiccio = Civil Law; color marrone = sistema giuridico misto tra i due; verde = sistemi basati sulla tradizione; giallo = giurisprudenza coranica

La diversa visione del diritto provoca una diversa organizzazione dei sistemi informativi dato che nei Paesi anglosassoni (la C.L. è attualmente vigente nel Regno Unito [esclusa la Scozia], Stati Uniti d'America [escluso lo Stato della Louisiana], Australia, Canada [esclusa la regione del Quebec].) c'è una prevalenza di sentenze accumulate (giurisprudenza) mentre nei Paesi europei continentali, dell'America Latina e alcuni africani (diritto romanistico) vi è una graduata organizzazione di leggi, una scelta di sentenze ed una scelta delle opinioni dei giuristi più noti (dottrina).

riassumendo

Il Sistema Giuridico Anglosassone o anche definito Common Law, è un modello di ordinamento giuridico basato sulle decisioni giurisprudenziali più che sui codici e sui decreti governativi. Infatti, per Common Law si intende un sistema giuridico di diritto non codificato che si basa su un modello di "precedente giurisprudenziale", attraverso il quale i giudizi vengono stabiliti sulla base di altre precedenti sentenze di casi tra loro molto simili, consolidandosi nel tempo.

La Civil Law costituisce il modello di ordinamento giuridico dominante nel mondo. In dottrina si contrappone ai sistemi anglosassoni (Common Law). Nella Civil Law il giudice dovrebbe attenersi alla legge e allo spirito del legislatore, sovrano in quanto direttamente eletto dal popolo. Questo significa che non è necessariamente vincolato a seguire le sentenze precedenti.

Interpretazione della legge ed analogia

L'interpretazione delle norme costituisce parte integrante dello studio del diritto, in quanto si propone di superare il semplice significato letterale delle parole usate per cogliere gli aspetti fondamentali di una norma ed applicarla alle situazioni concrete per regolare le quali è stata creata. Questo perché le situazioni concrete non sempre sono espressamente previste dalle norme. Così, l'interpretazione di una legge costituisce un'attività più complessa di quello che si è portati a pensare in quanto la semplice costruzione sintattica delle parole di cui è composta, pur costituendo un fondamentale punto di partenza, può non essere sufficiente. Questa limitazione deriva da due constatazioni facilmente individuabili:

  1. evoluzione sociale: le leggi, dopo alcuni anni dalla loro promulgazione, sebbene possano rivelarsi in contrasto con l'evoluzione della società, continuano a restare in vigore e quindi ad essere potenzialmente applicabili;
  2. coordinamento con altre norme: un'immagine evocativa sottolinea che una legge non è un' isola, ma è inserita in un sistema più vasto di norme ispirate a princìpi fondamentali che nel nostro ordinamento sono sanciti nella Costituzione e nella nostra tradizione giuridica.

Poste queste premesse, per chiarire le modalità con cui il legislatore prevede che sia svolta l'attività d'interpretazione, riportiamo il primo comma dell'art. 12 disposizioni preliminari del Codice civile relativo all'interpretazione della legge:

osservazioneNell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, (questa - NdR) si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Per applicare una legge è necessario prima interpretare, e per interpretare occorre - secondo l'art 12 - in primo luogo:

individuare il senso palese delle parole secondo la connessione di esse, cioè procedere ad una interpretazione letterale; attraverso l'interpretazione letterale bisogna ricercare l'intenzione del legislatore, ottenendo cioè una interpretazione logica.
In sostanza si devono compiere due passaggi successivi:

1 - interpretazione letterale freccia destra 2 - individuazione della volontà del legislatore.

A questo punto, ovviamente, sorge la questione di ricercare l'intenzione del legislatore. Per questo, si seguono due criteri:

  1. interpretazione storica: cercare l'intenzione del legislatore in relazione al momento storico in cui la legge è stata emanata: interpretazione storica.
  2. interpretazione sistematica: s'interpreta la legge in connessione e riferimento della sua collocazione dell'intero sistema normativo.

Completata l'attività d'interpretazione in base ai criteri citati, si otterranno dei risultati che potranno rivelarsi non perfettamente coincidenti con il significato delle parole usate nella legge. Per conseguenza, si potranno avere due risulati:

  1. interpretazione restrittiva: si restringe il significato della parola usata dal legislatore, cioè si limita l'uso previsto dal dizionario (preferibilmente del periodo di emanazione della legge) di quel termine;
  2. interpretazione estensiva: si estende il significato delle parole oltre l'uso cui sono normalmente destinate.

Qualora le due interpretazioni coincidano perfettamente - caso piuttosto raro - avremo una interpretazione dichiarativa.

Ovviamente l'interpretazione di una legge trova maggior autorevolezza a seconda dei soggetti da cui proviene; così, si distingue:

  1. interpretazione giudiziale: compiuta dal giudice nell'ambito di un giudizio, e vincolante solo per le parti in causa. Fanno eccezione le pronunce di Cassazione a Sezioni unite, che hanno valenza di legge.
  2. interpretazione dottrinale: effettuata dagli studiosi del diritto non è vincolante, però costituisce un orientamento per l'applicazione delle leggi;
  3. interpretazione autentica: compiuta dallo stesso legislatore attraverso apposite norme da lui emanate per chiarire il significato di altre norme (norme interpretative).

L'interpretazione per analogia (art. 12, secondo comma) si riferisce ad una situazione diversa rispetto all'interpretazione restrittiva ovvero estensiva. In quest'ultimo caso, infatti, esiste una norma da interpretare; mentre nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 12 non si riesce ad individuare "una precisa disposizione" idonea a risolvere una controversia. Vi è quindi una lacuna dell'ordinamento giuridico che si cercherà di coprire ricorrendo ad un procedimento logico chiamato analogia.

Come l'interpretazione può essere storica o sistematica, anche l'analogia - seguendo i dettami impliciti all'art. 12 - può essere di due specie:

  1. analogia legis: il caso è disciplinato ricorrendo ad un'altra norma che regola un caso simile;
  2. analogia iuris: si ricorre quando non si riesca a trovare una norma simile per disciplinare il caso pratico che viene regolato ricorrendo ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'analogia non può essere sempre applicata perché secondo l'articolo 14 delle disposizioni preliminari:

osservazione
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati

Questa restrizione è stato voluta per evitare abusi nel caso delle leggi penali, e per evitare che attraverso l'interpretazione analogica si ponessero in difficoltà princìpi generali; per quanto attiene le norme eccezionali, queste sono tali proprio perché derogano a regole generali. È facile immaginare che un'interpretazione analogica di norme eccezionali potrebbe far emergere aspetti non logici.


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