prescrizioni di sicurezza per l'assistenza medica a bordo delle navi

Il viaggio per mare sia turistico sia mercantile, impone la garanzia della disponibilità di farmaci e attrezzature sanitarie per fronteggiare ogni possibile situazione. Per questo, sono previste direttive dell'Unione europea e dell'Oms.

La gente di mare è consapevole per lunga tradizione che l'arte marinara richiede la capacità di prevedere l'imprevedibile, ed è proprio la sicurezza la preoccupazione principale di chi deve sempre avere il pieno controllo della situazione in una realtà comunque pericolosa ed imprevedibile come i viaggio per mare.

Questa realtà comporta che oltre alla effimera capacità di prevedere l'imprevedibile, occorre affiancare normali capacità programmatorie in grado di fornire un quadro normativo che tenga alto lo standard della sicurezza per coloro che vivono abitualmente il mare.
All'interno di tale quadro di sicurezza è stato prevista una voce per i farmaci e per la dotazione minima che ogni nave deve detenere per poter assicurare unacorretta assistenza medica a bordo.

Tale preoccupazione non può considerarsi del tutto nuova, in quanto quasi tutte le legislazioni nazionali - già prima della Unione Europea - prevedevano, in maniera più o meno stringente, standard di sicurezza medica e approvvigionamento minimo di farmaci.
Inoltre, nel 1988, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato una guida rivolta agli Stati che non disponevano al tempo di alcuna normativa in materia, con un elenco di dotazione farmaceutica minima per ogni nave oltre ad un corpus di informazioni di supporto.

Infine, le varie normative sono state unificate introduncendo il concetto di standard di sicurezza minimo elaborato dalla Comunità europea nella Direttiva 92/29 del 31 Marzo 1992, recante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi, alla quale ogni Stato membro (in Italia è avvenuto con il D.M. 708 del 20/12/96) è stato chiamato a conformarsi affinché ogni lavoratore che presti la sua opera su una nave battente bandiera di uno Stato Ue possa avere la certezza di poter godere del medesimo trattamento sanitario.

la normativa in Italia

Secondo l'art. 58 del Regolamento di sanità marittima (R.D. 29.9.1895 n° 636), tutte le navi addette a viaggi di lungo corso o di grande cabotaggio devono avere a bordo una cassetta fornita di medicinali e di disinfettanti prescritti dalle istruzioni ministeriali. E' obbligo del capitano far visionare la cassetta ed i disinfettanti, prima della partenza, dal medico di porto, che rilascia il relativo certificato, senza l'esibizione del quale l'Ufficio di porto non consegna le carte di bordo.

Per le navi di stazza lorda superiore alle 200 ton.la validità del certificato è di 6 mesi.Per le navi di stazza lorda compresa tra 10 e 200 ton. è invece di 12 mesi..

osservazioneNon è prevista la presenza di un farmacista a bordo delle navi. Questa "esclusione" è stato il tema dell'Associazione mondiale dei farmacisti (Fédération Internationale Pharmaceutique - FIP) che nel corso dell'ultimo Congresso mondiale tenutosi a Sidney nel settembre 2003, ha approvato una dichiarazione ufficiale (v. sito: www.fip.org) sulla politica da perseguire da parte della categoria in tema di approvvigionamento di farmaci per le navi e per il loro corretto utilizzo.


Il D.M. 25.05.1988 n.279 indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto. Detto decreto elenca,in tre tabelle,l'entità e qualità delle dotazioni delle cassette medicinali, in relazione al tipo di navigazione cui la nave è abilitata e cioè:

struttura della direttiva 92/29

La struttura della direttiva 92/29 è composta da 10 articoli e 5 allegati (numerazione romana). Di seguito ne riassumiamo gli articoli principali, rimandando per gli altri al testo completo.

L'art. 1 comprende le definizioni pertinenti la direttiva: a) nave, ogni imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro o registrata sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro, in grado di navigare in mare o che pratica la pesca negli estuari, di proprietà pubblica o privata, escluse

l'allegato I classifica le navi in tre categorie:

nave da crociera

  1. Nave che pratica la navigazione marittima o la pesca in mare senza limiti di distanza dalle coste.
  2. Nave che pratica la navigazione marittima o la pesca in mare in acque che si trovano entro 150 miglia marine dal più vicino porto adeguatamente equipaggiato dal punto di vista medico(1) .
  3. Nave che pratica la navigazione portuale, natanti e imbarcazioni operanti vicino alle coste o aventi a disposizione come compartimento a bordo soltanto la timoneria.
veliero (1) La categoria B è estesa alle navi che praticano la navigazione marittima o la pesca in mare in acque che si trovano entro 175 miglia marine dal più vicino posto adeguatamente equipaggiato dal punto di vista medico e che rimangono in permanenza nel raggio d'azione dei mezzi di evacuazione sanitaria eliportati. A tal fine, ciascuno Stato membro comunica informazioni aggiornate sulle zone e le condizioni in cui è sistematicamente assicurato il servizio di evacuazione sanitaria eliportato: a) agli altri Stati membri e alla Commissione, e b) ai capitani delle navi battenti la sua bandiera o registrati sotto la sua piena giurisdizione, interessati o che possono essere interessati dall'applicazione del primo comma della presente nota, nella maniera più appropriata, in particolare tramite centri di consultazione via radio, centri di coordinamento di salvataggio o stazioni costiere.

L'articolo 2 individua le misure necessari pre soddisfare i criteri per medicinali e attrezzature mediche, locale per le cure mediche, Medico

L'allegato II della direttiva prevede - sebbene con un elenco non esauriente - una vasta gamma di farmaci divisi per categorie terapeutiche: cardiovascolari (analettici circolatori, prodotti contro l'angina pectoris, diuretici, antiemmoragici e antipertensivi), di farmaci per l’apparato gastro-intestinale (antiulcerosi, antiacidi, antimimetici, lassativi, antidiarroici, antisettici intestinali, antiemorroidari), di analgesici (antipiretici espasmolitici), di farmaci per il sistema nervoso (ansiolitici, neurolettici, antinaupatici, antiepilettici), di farmaci per il sistema respiratorio, di antinfettivi (antibiotici,sulfamidici, antisettici delle vie urinarie, antiparassitari, antinfettivi intestinali,vaccini ed immunoglobuline antitetanici), nonché dei più comuni composti per uso dermatologico, oftalmico, ottico e per le affezioni della bocca e della faringe.

A ciò si aggiunge una vasta attrezzatura medica che parte dagli apparecchi di rianimazione manuale (cannula per la respirazione bocca a bocca, pinze per sutura, suture con ago non riassorbibili, bende di garza, guanti monouso, bisturi monouso, pinze emostatiche, stetoscopio, sfigmomanometro aneroide). La Direttiva prevede anche l'obbligo di detenere a bordo un elenco di antidoti per tutte le navi che trasportino materiale pericoloso.
In sostanza, unitamente ad una farmacia ben fornita, è previsto anche un piccolo reparto ospedaliero galleggiante.

Per l'utilizzo dei farmaci e della strumentazione medica è prevista la presenza di un medico a bordo (non anche di un laureato in farmacia) così come previsto dalla Direttiva per ogni nave il cui equipaggio superi i 100 marittimi e che effettui un tragitto superiore ai 3 giorni di navigazione.

L'articolo 5 e relativo allegato si riferiscono alle navi che non prevedono l'obbligo di presenza medica a bordo, per le quali diventa fondamentale che il comandante, o un marittimo da quest'ultimo delegato, riceva una formazione aggiornata ogni 5 anni tale da garantire conoscenze di base in fisiologia, semeiotica e terapia; nozioni attinenti ad eventuali misure profilattiche; acquisizione di abilità pratica per quanto riguarda i gesti terapeutici essenziali e le modalità dell'evacuazione sanitaria e, infine, l’acquisizione di una buona conoscenza delle modalità di impiego dei mezzi di consultazione medica a distanza.

sostanze stupefacenti

Si riporta l'art. 32 della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 nella versione modificata dal Protocollo di emendamenti del 25 marzo 1972 della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (RS 0.812.121)

Art. 32 Disposizioni speciali concernenti il trasporto di stupefacenti nelle cassette di pronto soccorso delle navi o delle aeromobili che effettuano percorsi internazionali

1. Il trasporto internazionale mediante navi o aeromobili di quantità limitate di stupefacenti necessari durante il viaggio per l’eventuale somministrazione dei primi soccorsi e per i casi d’urgenza non è considerato come un’importazione o un’esportazione ai sensi della presente Convenzione.

2. Precauzioni appropriate vengono prese dal Paese di immatricolazione per impedire l’utilizzazione indebita degli stupefacenti menzionati al paragrafo 1 o il loro prelevamento per fini illeciti. La Commissione raccomanda queste precauzioni in consultazione con le Organizzazioni internazionali competenti.

3. Gli stupefacenti trasportati mediante nave o aeromobile in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 sono sottoposte alle leggi, ai regolamenti, ai permessi e alle licenze del Paese di immatricolazione, senza pregiudizio per il diritto delle autorità locali competenti a procedere a verifiche, ispezioni o altre operazioni di controllo a bordo delle navi o degli aeromobili. La somministrazione di questi stupefacenti in caso di urgenza non è considerato in disaccordo con le disposizioni dell’articolo 30 paragrafo 2 b).

Si riporta il comma 1 e 4 degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, senza le modifiche apportate dalla legge Fini:

«Art. 46 (Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili). - 1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'art. 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, e' fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonche' il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante.».

«4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, e' consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.».


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