guida pratica all'apertura di un'erboristeria

Per aprire un'erboristeria occorre distinguere due alternative:

Il commercio al dettaglio di prodotti erboristici pone una questione sulla categoria merceologica: secondo il D.Lgs. 114/98, se questi prodotti sono considerati "non alimentari" è necessario il possesso dei soli requisiti morali; se i prodotti sono considerati "alimentari" è necessario possedere anche uno dei requisiti professionali indicati dall’art. 5 del citato decreto.
Poiché la verifica di questi requisiti compete al Comune in cui si intende esercitare l'attività, è necessario rivolgersi direttamente all'Ufficio Commercio del Comune.
Se il Comune qualifica i prodotti erboristici come "non alimentari", ma nell’esercizio si vogliono vendere anche prodotti alimentari, a partire dal miele, è necessario adeguarsi comunque a quanto previsto per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari.

riferimenti normativi:
Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 6.6.1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.2.1996
D.Lgs. 31.3.1998 n. 114
Leggi regionali e comunali

l'erboristeria non è una sala da tè

sala da téQualche erborista disinvolto potrebbe essere tentato di inserire nel proprio laboratorio-negozio una zona dedicata al consumo di tisane preparate al momento (tipo bar). Non è legale...

Legge 25 agosto 1991, n. 287 "Somministrazione alimenti e bevande Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi " Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 settembre 1991, n. 206.

Art. 1.
Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse.

1. La presente legge si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.

[omissis]

imprese individuiali e imprese societarie

Una volta scelta la tipologia di impresa, si deve decidere fra impresa individuale o societaria.
  1. impresa individuale

    Nell'impresa individuale vi è un unico soggetto, il titolare/imprenditore, che nello svolgimento dell'attività (organizzata per produrre o scambiare beni o servizi) può avvalersi dell'ausilio dei collaboratori e dipendenti.

    responsabilità: nell'impresa individuale, l'imprenditore assume la responsabilità ed i rischi connessi alla gestione dell'attività economica, rispondendone con il proprio patrimonio personale.
    E' soggetto a fallimento, salvo che non sia qualificabile come piccolo imprenditore, che l’art. 2083 cc individua in: "i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".

    adempimenti costitutivi: denuncia all’Ufficio Unico delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, per l’attribuzione del numero di partita IVA;
    iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di commercio della provincia in cui l’impresa ha sede legale.

    vantaggi: la semplicità di costituzione e la snellezza decisionale derivante dall'assenza di altri responsabili, infatti, l'imprenditore può decidere rapidamente e liberamente le strategie dell'impresa.
    Vincoli minimi, sia per quanto riguarda le formalità da espletare in fase di avvio, che per gli oneri amministrativi previsti. Non è obbligatoria la tenuta dei libri sociali, ma solamente di quelli prescritti dalla normativa fiscale. Per liquidare l’attività e sufficiente chiudere la partita IVA e comunicare la cessazione alla Camera di Commercio, all’INPS e all’INAIL.

    svantaggi: l'imprenditore è illimitatamente responsabile delle obbligazioni assunte dall'impresa, per le quali risponde con il proprio patrimonio personale. Quando si avvia un'impresa è importante riflettere su tutte le fasi di vita della stessa, compresa la dreammatica possibilità della fine non programmata: il fallimento dell'’impresa nel caso della ditta individuale comporta anche il fallimento del titolare.

  2. società individuali e di capitali

    Per conoscere le caratteristiche di una forma societaria (ss, snc, sas, srl, spa) è preferibile rivolgersi ad un consulente del settore.

come attivare l'impresa

La procedura per l'apertura di un'impresa è differente a seconda che si tratti di un "esercizio di vicinato" o "strutture di vendita"

commercio al dettaglio in forma di esercizio di vicinato

Per iniziare l’attività occorre seguire questi passi:

PRIMO PASSO: redigere, tramite il notaio, l'atto costitutivo mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Il notaio, entro venti giorni dalla stipula dell’atto, provvederà ad effettuare l’inoltro per la registrazione degli atti presso l’Agenzia delle Entrate e presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio. A questo proposito avverrà l’iscrizione presso il Registro delle Imprese di una società ancora inattiva.

SECONDO PASSO: chiedere all'Agenzia delle Entrate l'attribuzione del Codice Fiscale.

TERZO PASSO: per le attività che rientrano nella forma di esercizio di vicinato, cioè hanno una superficie di vendita

e per le forme speciali di vendita al dettaglio quali:

occorre effettuare un'apposita denuncia di inizio attività al Comune (Ufficio Commercio) dove si colloca l'esercizio.
Se il richiedente possiede i requisiti morali, e professionali e se i locali rispettano la normativa edilizia e urbanistica, il Comune non ha elementi per impedire l’avvio dell’attività.

Il modulo per la denuncia di inizio attività è differente a seconda della regione

L'attività può essere iniziata solo quando sono trascorsi almeno trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune (silenzio-assenso).

Quando l'attività ha inizio effettivo si dovrebbe dare comunicazione al Comune (L. 80/2005, art.3, comma 2). A questo proposito suggeriamo di rivolgersi all’Ufficio Commercio del Comune.

Per le attività che rientrano nelle medie e grandi strutture di vendita è necessario rivolgersi ad un esoperto del settore.

QUARTO PASSO: quando inizia l’attività, effettuare l’attivazione della società presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio tramite il modello S5. Per fare questo occorre presentare anche una copia della denuncia di inizio attività protocollata dal Comune.
Se il Comune richiede anche la comunicazione di inizio effettivo dell’attività, occorre presentare anche una copia di questa protocollata dal Comune.

Riferimenti normativi:
Legge 14 maggio 2005, n. 80
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005 - Supplemento ordinario n. 91

[omissis]

Art. 3

(Semplificazione amministrativa)
1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente: "Art. 19. (Dichiarazione di inizio attività).
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attività' oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività', l'interessato ne da' comunicazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività' e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività' e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione e' data comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività' e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività' e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".

Commercio al dettaglio tramite medie strutture di vendita

Sono medie strutture di vendita quegli esercizi che hanno una superficie di vendita:

da oltre 150mq. a 1.500mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti

da oltre 250 mq. a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti

Per aprire una media struttura di vendita si deve chiedere l’autorizzazione al Comune nel quale è situata la struttura.

A differenza degli esercizi di vicinato, il possesso dei requisiti morali, professionali, edilizi ed urbanistici NON garantisce una risposta positiva alla domanda di autorizzazione. Il Comune, infatti, sottopone la domanda alla verifica di determinati criteri stabiliti dal Consiglio Comunale. Fra questi, il più rilevante è il rapporto tra densità di medie–grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato non superiore a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento. A questi si aggiungono criteri urbanistici stabiliti dal Comune sulla base delle disposizioni regionali.

I singoli Comuni stabiliscono i termini entro i quali valutare le domande di autorizzazione, prevedendo comunque il termine di novanta giorni entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato un provvedimento di diniego. Il termine può essere sospeso una sola volta per la richiesta di ulteriore documentazione.

Riferimenti normativi:
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59"
Legge Regionale: far riferimentio a quella del luogo ove si intende aprire l'attività.


Marcello Guidotti 2007