In realtà, questa eccezione riguardava tutti i medicinali in quanto, fino al 1979 - quando una legge recepì una sentenza della Corte costituzionale - in Italia nessun farmaco poteva essere coperto da brevetto industriale, con il risultato che gli investimenti per la ricerca non venivano fatti. Rimosso il divieto, era comunque rimasta in essere l'eccezione galenica, a patto che il farmacista dovesse spedire una ricetta del medico.
Negli ultimi anni la prescrizione di preparazioni magistrali a base di princìpi attivi coperti da brevetto (es.: ranitidina, alendronato, fluoxetina, ecc.) ha dimostrato un certo interesse. Tale pratica trova giustificazione anche nel fatto che le preparazioni estemporanee hanno un prezzo, calcolato secondo la Tariffa Nazionale dei Medicinali, inferiore rispetto a quello delle corrispondenti specialità medicinali. Ciò ha spinto alcune aziende farmaceutiche detentrici del brevetto ad avviare azioni legali contro le farmacie che allestivano preparazioni con sostanze coperte da brevetto di prodotto. Ne sono derivate molte interpretazioni giurisprudenziali fino alla soluzione definitiva della questione risoltasi il 19 marzo 2005 con la pubblicazione sulla G.U. del decreto legislativo n.30/2005, recante il codice della proprietà industriale che stabilisce una nuova disciplina in materia di brevetti. Il particolare, per quanto attiene l'eccezione galenica, è stato modificato l'art. 68.
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Art. 68.
Limitazioni del diritto di brevetto 1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:
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il caso Bolar
La Bolar (successivamente Circa Pharmaceuticals Inc.), era un'azienda Usa produttrice di medicinali equivalenti. Il suo caso ha fatto scuola in quanto è legato alla causa intentatale, nel 1984, dalla Roche per l'infrazione di un suo brevetto. Ovviamente la Roche non era dello stesso parere ed il caso mostrò tutta la sua complessità (v. testo completo) |
Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della "protezione complementare" pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1 gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa europea. Le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo.
Questa disposizione è stata confermata e ripresa integralmente dal Codice di Proprietà Industriale, introdotto dal D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 . all'art. 61, comma 4.
L'art. 68 del citato D.Lgs. ha però introdotto delle limitazioni alla facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto, raffigurandosi come punto di fondamentale importanza per l'avvio dell'attività produttiva in Italia di medicinali equivalenti, una sorta di clausola Bolar (v. riquadro) italiana. La norma stabilisce infatti che:
"La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:
a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale ancorché diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie."
[omissis]
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Marcello Guidotti, copyright 2006
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