legislazione per la lotta al doping

doping

Gli Aztechi mangiavano il cuore delle vittime sacrificali al fine di poterne assimilare la forza e il coraggio.
Per gareggiare nella lotta, gli antichi atleti si ungevano il corpo con olio nella convinzione di rendere le membra più elastiche, ma anche per rendere più difficoltosa la presa all'avversario. Per questo, si cospargevano le mani di polvere in modo da mantenere la presa senza scivolare.
Paride invoca Apollo perché guidi la freccia che colpirà Achille nel tallone, l'unico suo punto vulnerabile.

Già questi brevi cenni derivanti dalla tradizione, suggeriscono come sia connaturata nell'uomo la ricerca di espedienti per ricavare vantaggio sugli avversari. Poi, queste "tecniche" effimere vennero sostituite con metodiche più efficaci o presunte tali...

cronistoria del doping

L'uso di sostanze o pratiche per aumentare il rendimento fisico non è una scoperta recente in quanto già nel 2492 a.C. vi sono evidenze di alcuni composti allucinogeni. La mescalina, con la capacità d'inibire paure, fame, fatica, favorire la comunicazione e far diventare "leoni" anche quelli nati "pecore".

Nell'antica Grecia venivano usate erbe e funghi ritenuti capaci di far aumentare il rendimento fisco e capacità atletiche.
corsa a piediNell'anno 490 a.C., i greci avevano battuto i persiani nella battaglia di Maratona e Filippide ebbe il compito di portare la buona notizia alla città di Atene. Egli corse per circa 35 km da Maratona ad Atene e quando arrivò, ebbe appena la forza di dire "abbiamo vinto" e cadde al suolo morto!
Non esiste alcuna prova di questa che forse è una leggenda, ma la storia ispirò la competizione che si tenne per la prima volta nei Giochi Olimpici di Atene del 1896.

Cornelio Nepote, storico e biografo romano del primo secolo a.C., nella sua "vita del generale Milziade", al quale va principalmente il merito della vittoria di Maratona, riportò che gli emerodromi, capaci di correre per un intero giorno e oltre, erano importanti nella vita delle antiche città greche e per l'esercito, in quanto generalmente ne costituivano i mezzi di comunicazione. Varie testimonianze annotano la loro capacità di percorrere distanze notevoli, sebbene non vi sia sicurezza dei tempi da loro impiegati. Alcuni emerodromi potevano percorrere 1000 stadi (circa 110 miglia = 177 km) in 15 ore. Una prestazione che deve essere considerata sbalorditiva se la si paragona con il tempo di 13:33:06, record americano delle 100 miglia su pista (circa 169 km), stabilito da Theudure Corbitt di New York il 25 ottobre 1969. La media, di Corbitt è stata di 8:08 per miglio, mentre per un emerodromo che avesse appunto percorso 110 miglia in 15 ore sarebbe stata all'incirca 8:10 per miglio.

L'impresa di Filippde non sembra sensazionale. Però, gli emerodromi affrontavano la corsa sul montagnoso e accidentato terreno del Peloponneso, e certo privi del moderno abbigliamento sportivo. Così, c'è chi sostiene che Filippide, che portò ad Atene la notizia della vittoria di Maratona, fosse drogato al punto da non accorgersi che era andato oltre le sue possibilità e che il cuore stava cedendo.

Agli inizi del '900 si passò dall’uso di zollette di zucchero imbevute di etere alle più "moderne" miscele di stricnina e brandy e vino in cui erano state fatte macerare foglie di coca; poi, negli anni ‘50, fecero la loro comparsa le amfetamine: i primi stimolanti di sintesi.

La prima vittima nota da abuso di sostanze dopanti si fa risalire al 1886, quando Arthur Linton, giovane ciclista gallese, morì dopo aver preso parte alla famosa corsa Parigi-Bordeaux. Il farmaco incriminato sembra fosse il trimetil, o forse una miscela di stricnina, cocaina ed etere. L’uso della stricnina (per aumentare il tono muscolare) era alquanto in uso a cavallo della fine del 1800 inizi 1900.
Ad Atene, nel 1904, durante la prima Maratona delle Olimpiadi dell’era moderna, l’americano Thomas Hicks, dopo aver vinto la prova, venne colto da grave malore, conseguente all'assunzione di solfato di stricnina proprio durante la prova. Si sospetta che anche Dorando Petri avesse fatto uso di stricnina durante la famigerata Maratona Olimpica di Londra nel 1908, ma questo comportamento pare fosse tollerato.

L’uso smoderato di sostanze dopanti sembra avere raggiunto la sua "consacrazione" nelle Olimpiadi di Berlino del 1936: un momento storico molto particolare, preludio alla seconda Guerra Mondiale e teatro dell’avvio delle ostilità che produsse quell'immane bagno di morte che non sembra ci abbia insegnato qualcosa...

cronistoria della lotta al doping

simbolo olimpico
Il simbolo olimpico - 5 anelli allacciati - rappresenta l'unione dei 5 originali maggiori continenti (Africa, America, Asia, Australia ed Europa) e l'incontro dei loro atleti attraverso il mondo dei Giochi Olimpici.

In passato, le pratiche scorrette del doping erano circoscritte alla sola cerchia degli atleti professionisti e per lo più limitate al giorno antecedente la gara; oggi il doping è diventato un fenomeno preoccupante che interessa vasti strati della popolazione sportiva anche dilettante.
Indipendentemente dal tipo di sostanza utilizzata e dal risultato conseguibile, il doping rappresenta prima di tutto una questione di coscienza. Dovrebbe essere ritenuto sleale migliorare le proprie capacità atletiche contravvenendo alle regole di correttezza e rispetto per gli altri che sono il fondamento di qualsiasi attività sportiva.

La lotta al doping è nata in Italia nel 1954. Nel 1961 fu aperto a Firenze il primo laboratorio europeo di analisi anti-doping. Dal 1964 (Olimpiadi di Tokyo) si iniziò ad effettuare sistematici controlli anti-doping sugli atleti. Dal 1971 esiste in Italia una legge che punisce sia chi fa uso di sostanze proibite, sia chi le distribuisce agli atleti. Nel 1971 il Comitato Olimpico Internazionale ha pubblicato una lista di sostanze proibite che viene periodicamente aggiornata.

Il doping è un fenomeno complesso alla cui diffusione hanno contribuito alcuni fattori "sociali" e motivazioni individuali più profonde e inconsce.

definizione di doping

L'etimo del doping verosimilmente deriva dal verbo inglese "to dope", che significa "somministrare stimolanti" e dal sostantivo "dope" che ha il significato di "sostanza stimolante". L'introduzione del termine "doping" in àmbito sportivo sembra risalire alla fine dell'Ottocento: con tale vocabolo si indicava una particolare miscela, l' "oop", a base di oppio, altri narcotici e tabacco che veniva somministrata ai cavalli da corsa in Nord America.

Per una regolamentazione giuridica, è necessario partire da un definizione completa di doping. Però, attualmente non c'è una definizione universalmente accettata e soddisfacente. Anche una definizione indiretta, ottenuta ricorrendo alla compilazione di una lista di sostanze proibite è impraticabile: la lista e l'elenco delle sostanze e dei metodi proibiti secondo le federazioni sportive nazionali ed internazionali è aperta. Il CIO (International Olympic Committe) ha riconosciuto che un semplice elenco sarebbe stato sempre indietro rispetto allo sviluppo e facilmente eluso.

La definizione di doping da parte del CIO ha subìto modifiche nel corso degli anni: la definizione di doping come gli "agenti fisici e farmacologici che aumentano il rendimento", si è dimostrata inadeguata. Perfino il miele o un massaggio potrebbero rientrare in questa definizione. Riduttiva sembra anche la definizione: "sostanze che, agendo sul sistema nervoso centrale, determinano una condizione artificiale che riduce la sensazione di fatica in allenamento o in gara". E' chiaro che un farmaco con azione sull'apparato cardiocircolatorio non rientrerebbe in questa definizione.

Sono improprie anche le definizioni: "stimolanti non di impiego comune che aumentano il rendimento": nelle Ande la coca è di impiego comune, ma non per questo la si può considerare lecita. "Sostanze non biologiche di qualunque tipo, o anche fisiologiche, assunte per via normale o artificiale da individui sani al solo scopo di aumentare il proprio vantaggio in una competizione artificialmente e fraudolentemente" sembra vietare perfino l'aria.

Una definizione più accettabile considera "doping" l'utilizzo di qualsiasi intervento esogeno (farmacologico, endocrinologico, ematologico, ecc) o manipolazione clinica che, in assenza di precise indicazioni terapeutiche, sia finalizzato al miglioramento delle prestazioni, al di fuori degli adattamenti indotti dall'allenamento.

Una definizione generalissima (nel senso comprende qualsiasi forma di doping) di doping atletico è:

  1. utilizzo di mezzi farmacologici, endocrinologici ed ematologici;
  2. manipolazione di sostanze dell'organismo (es. autoemotrasfusione) e manipolazione dei campioni (ad es. di urina) richiesti per analisi antidoping;
  3. manipolazione della psiche dell'atleta; al fine di migliorare le prestazioni sportive oltre le possibilità offerte dall'organismo, oltre il lecito, oltre l'etica.

Ovviamente non può sfuggire la presenza del punto 3. Infatti, il doping da certi autori viene considerato non solo come manipolazione del fisico ma anche della psiche. Questo punto avrebbe importanza per stabilire se l'atleta che si è dimostrato soggetto attivo nel doping, sia stato in qualche modo indotto a pratiche illecite. D'altra parte, questa possibilità appare come un tentativo di giustificare l'azione delittuosa. La manipolazione della psiche, in base al punto (3) potrebbe riguardare anche casi improbabili di doping alla rovescia...

scacchiNel 1972, a Reykjavik (Islanda) fu disputato il match mondiale più pubblicizzato della storia perché, durante la guerra fredda, simboleggiava lo scontro tra il mondo occidentale e il mondo comunista. Il match era un torneo per il titolo di campione mondiale di scacchi. Entrambi i giocatori furono sottoposti ad una pressione notevole. La vittoria di Fischer interruppe anche il dominio sovietico negli scacchi e Spassky tornò in patria in disgrazia. I russi accusarono gli americani di utilizzare degli apparecchi elettromagnetici contro il giocatore di scacchi Boris Spassky che aveva appena perso contro Bobby Fischer, nel campionato del mondo. Spassky dichiarò: Effettivamente mi sento molto nervoso durante una partita, come se stessi per scoppiare. Quando faccio un errore cerco di controllarmi, di rimanere impassibile e calmo e di trovare la via migliore per uscire da una situazione difficile. Quando gioco probabilmente non sembro agitato, ma non è così: è come una maschera che mi metto sul viso; quando appaio particolarmente calmo, in realtà sono particolarmente nervoso. Se avesse fatto uso di sostanze dopanti, forse (ma Fischer era effettivamente eccezionale), l'esito sarebbe stato differente.

L'attuale definizione normativa, legge n. 376 del 16 novembre 2000, recita: "la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti".
Qui compare per la prima volta l'estensione della responsabilità per chi somministra il farmaco dopante.

legge 16 novembre 2000
Art. 1

1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze dì qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti.

2. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.

4. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.

Per confrontare le definizioni di doping, riportiamo l'art. 1 del regolamento FIDAL (Federazione Italiana Di Atletica Leggera) - C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano)

REGOLAMENTO ANTIDOPING FIDAL
C.O.N.I.
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
REGOLAMENTO ANTIDOPING app. C.F. FIDAL con Del. n. 161 del 15/11/1997 - app. G.E. CONI con Del. n. 162 del 27/02/1998 - app. Presidente CONI con Del. prot. n. 001316/49 del 09/03/1998

ART. 1 Definizione del doping nello sport

1. Il doping contravviene ai principi etici dello sport e della medicina. Per doping si intende:

a) la somministrazione, l’assunzione e l’uso di sostanze appartenenti alle classi proibite di agenti farmacologici e l’impiego di metodi proibiti da parte di atleti e di soggetti dell’ordinamento sportivo;
b) il ricorso a sostanze o metodologie potenzialmente pericolose per la salute dell’atleta, o in grado di alterarne artificiosamente le prestazioni agonistiche;
c) la presenza nell’organismo dell’atleta di sostanze proibite o l’accertamento del ricorso a metodologie non consentite facendo riferimento all’elenco emanato dal CIO ed ai successivi aggiornamenti.

2. Il doping è contrario ai principi di lealtà e correttezza nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport, alla sua funzione di valorizzazione delle naturali potenzialità fisiche e delle qualità morali degli atleti.

3. E’ altresì vietato raccomandare, proporre, autorizzare, permettere oppure tollerare l’uso di qualsiasi sostanza o metodo che rientri nella definizione di doping allo stesso modo del traffico di tale sostanza.

4. L’accertamento di un fatto di doping, l’acquisizione di una notizia relativa ad un fatto di doping o alla violazione della legge 14 dicembre 2000, n. 376 comporta l’attivazione di un procedimento disciplinare e l’applicazione delle sanzioni stabilite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dalla FIDAL.

5. L’elenco formulato dal CIO, di cui al precedente comma 1 lettera c), relativo alle “Classi di sostanze vietate e dei metodi proibiti” viene recepito dalla Giunta Nazionale del CONI e dalla FIDAL, ed entra in vigore nella data stabilita dal C.I.O. La FIDAL provvede agli atti necessari per darne la massima divulgazione presso gli affiliati.

farmaci ad azione dopante

lanciatore baseball   battitore baseball
Negli Stati Uniti, dove il business è parte integrante della maggioranza delle discipline sportive, le grandi federazioni sportive, ivi comprese quelle del calcio e del basket, sono assai riluttanti ad imporre squalifiche pesanti a coloro che abusano di droghe. Lo stesso accade per il calcio inglese, dove si preferisce considerare i risultati positivi ai test antidoping un'occasione per dare consigli medici, anche durante il periodo di squalifica di un giocatore, piuttosto che attribuire una sanzione alla società, come è previsto in altre discipline sportive.

Esistono vari tipi di doping, utilizzati in particolari periodi della stagione agonistica:

  1. periodo pre-gara, durante la preparazione, per tentare di aumentare le masse muscolari e la forza fisica (steroidi);
  2. durante la gara, per ridurre il senso di fatica, o per stimolare il sistema nervoso centrale;
  3. anche in sport che non richiedono un forte lavoro muscolare, per esempio il tiro con l'arco, il tiro a segno o il golf, c'è un grande uso di sostanze: servono a diminuire le manifestazioni somatiche dell'ansia come la sudorazione o il tremore delle mani". Quindi ecco i betabloccanti (farmaci contro l'ipertensione) o gli ansiolitici, che non aumentano la prestazionefisica, ma eliminano quegli elementi negativi che possono renderla meno efficiente.;
  4. per tentare di aumentare il trasporto di ossigeno e quindi la resistenza fisica alla fatica (autotrasfusione);
  5. dopo la gara, per riacquistare il più velocemente possibile le energie (frequente nei ciclisti durante le corse a tappe).

I composti chimici utilizzati illecitamente nello sport sono molti, con diversi meccanismi d’azione e diverso indice di pericolosità. Ogni Federazione Sportiva ha stabilito il proprio regolamento e l'elenco delle sostanze proibite. In genere, vengono vietate quelle sostanze il cui uso da parte dell'atleta viene finalizzato a ridurre la percezione della fatica, migliorare la prontezza dei riflessi, accrescere la forza e/o la resistenza muscolare, diminuire il dolore, controllare la frequenza cardiaca e/o respiratoria, ridurre il peso corporeo, attenuare l’ansia o mascherare la presenza nelle urine delle sostanze vietate. Vengono considerate pratiche dopanti anche la trasfusione del sangue (emotrasfusione) e la somministrazione di globuli rossi o di prodotti derivati dal sangue.

Come tutte le forme di abuso, anche il doping ha avuto le sue "mode". Negli anni '50-60 erano in auge, soprattutto tra i ciclisti, le amfetamine, stimolanti del sistema nervoso centrale. In àmbito medico si è fruttata la capacità di questi farmaci di inibire lo stimolo della fame per combattere l’obesità. I gravi effetti indesiderati a livello cardiovascolare, a fronte dei modesti benefici terapeutici, ne hanno largamente limitato l'impiego.
Nel doping si fa ricorso alle amfetamine perché riducono la capacità dell'organismo di percepire la fatica. Riducendo questo segno premonitore dell’esaurimento fisico, questi farmaci spingono l'organismo oltre i propri limiti. Tra gli sportivi, le amfetamine hanno causato più morti (per aritmie, aumenti improvvisi della pressione, infarti) di qualsiasi altra sostanza. Aumentano inoltre in modo rilevante l'aggressività. Negli anni '60, il loro utilizzo nel football americano era così diffuso che per questo sport venne descritta una particolare sindrome psichiatrica, chiamata "Sindrome della Domenica", caratterizzata da alterazioni del comportamento quali imprecazioni oscene e atteggiamento collerico.

Utilizzati in medicina per favorire la sintesi delle proteine cellulari nei pazienti debilitati, gli ormoni anabolizzanti hanno visto progressivamente crescere nel tempo la loro popolarità in ambito sportivo. Nel doping vengono impiegati, a dosi molto alte, per facilitare l’aumento della massa muscolare e della forza. Questi risultati sono però riscontrabili solo in alcuni atleti e solo se agli anabolizzanti si abbina una dieta appropriata e un allenamento rigoroso e controllato. Facilmente reperibili nel mercato clandestino (alcune palestre li vendono direttamente), sono diventati un vero e proprio "fenomeno di massa" tra i culturisti e i sollevatori di peso.
I rischi per la salute legati all’uso di questi farmaci sono molteplici. Oltre a difetti nella struttura del tessuto muscolare che predispongono a rotture dei tendini sotto sforzo, gli anabolizzanti possono provocare numerosi altri effetti tossici, in molti casi irreversibili. Nei giovani sotto i 20 anni determinano un’accelerazione della maturazione scheletrica con arresto prematuro della crescita. Negli uomini possono comportare una diminuzione del volume dei testicoli e del numero di spermatozoi con conseguente infertilità e impotenza.
Nelle donne l’uso di anabolizzanti è associato alla comparsa di tratti tipicamente maschili come crescita eccessiva di peli e abbassamento del timbro della voce, oltreché irregolarità mestruali. Gli anabolizzanti aumentano il rischio di ictus e di infarto [per elevazione del colesterolo LDL (quello "pericoloso"), diminuzione del colesterolo HDL (quello "protettivo"), aumento della pressione arteriosa] e possono causare gravi sintomi psicotici quali stati maniaco-depressivi, psicosi paranoidi e aggressività. Vi sono inoltre segnalazioni di casi di tumori (al fegato e alla prostata ) in atleti che facevano un uso indiscriminato di anabolizzanti.

Altri farmaci oggi in gran voga sono l'ormone della crescita (o somatotropina) e l'eritropoietina o il suo analogo più recente la darbepoetina. La somatotropina è un ormone che stimola l’accrescimento fisiologico e viene normalmente utilizzato nei bambini che, essendone privi (dalla nascita o per qualche malattia), presentano difficoltà di crescita. Il suo uso in ambito sportivo si basa sull’ipotesi, scientificamente infondata, che possa potenziare la forza muscolare con un effetto simile a quello degli anabolizzanti. Quando viene somministrata a lungo in soggetti sani, la somatotropina può provocare i segni tipici di una malattia chiamata acromegalia, caratterizzata dalla comparsa di lineamenti grossolani (anche del cranio), diabete, pressione alta e cardiopatie. Vi è il rischio che alcuni prodotti reperibili al mercato nero siano infettati col virus "della mucca pazza".
L'eritropoietina (EPO) viene usata in medicina per curare alcune forme di anemia dal momento che stimola la produzione dei globuli rossi. L'ormone aumenta così anche la capacità del sangue di trasportare ossigeno, che serve da combustibile per bruciare gli zuccheri e quindi per ottenere più energia per le prestazioni muscolari. Per questo motivo viene utilizzato come doping ematico particolarmente nelle gare di resistenza che richiedono sforzi prolungati (es. ciclismo). L’aumento dei globuli rossi fa però aumentare anche la viscosità del sangue e di conseguenza comporta un rischio elevato di trombosi, di ictus e di infarto miocardio

La pratica del doping a fronte di effimeri vantaggi, presenta moltissimi rischi reali.. E' questa la ragione per cui tutti in tutto il mondo si cerca di debellarla. Inoltre, il fatto stesso di cercare di superare gli altri atleti con mezzi fraudolenti è da considerare moralmente condannabile. Purtroppo però non tutti gli atleti riescono a resistere alla tentazione. Per questo, dopo molte competizioni sportive vengono effettuate analisi per accertarsi che gli atleti non abbiano utilizzato sostanze proibite. Queste analisi vengono svolte su campioni di urina prelevati subito dopo la gara alla presenza dei commissari di gara e del medico incaricato anti-doping. I campioni vengono poi inviati ad un centro attrezzato per riconoscere anche piccole tracce delle sostanze proibite. In caso di positività, ovviamente, scatta la squalifica per l'atleta colpevole. Recentemente è stato stabilito che può essere effettuato anche un prelievo di sangue per effettuare il test.

E' importante sapere che, talvolta, si può risultare positivi anti-doping pur senza aver utilizzato consapevolmente sostanze per aumentare il proprio rendimento. Questo succede perché alcune delle sostanze proibite dal Comitato Olimpico Internazionale sono normali componenti di certi farmaci in commercio, e quindi un atleta che utilizza questi farmaci avrà nelle proprie urine tracce rilevabili di sostanza proibita. I farmaci che più frequentemente contengono queste sostanze sono i preparati utilizzati contro il raffreddore e l'influenza (anche spray nasali), farmaci contro la tosse, alcuni colliri, farmaci che riducono l'appetito, antiasmatici (anche spray) ecc. Per questo motivo è meglio consultare il medico prima di utilizzare qualsiasi farmaco in un periodo vicino a competizioni agonistiche, ed avvertire comunque il medico addetto all'anti-doping del tipo di farmaco che si è utilizzato nei giorni precedenti, per non incorrere in brutte sorprese.

sanzioni per il doping

campionario di scuse

Dieter Baumann, campione olimpico dei 5000 metri a Barcellona, dichiarò la sua innocenza imputando a un dentifricio l'abbondante presenza del nandrolone (steroide anabolizzante) nelle sue urine. Lorenzo Bucchi e Salvatore Monaco (Perugia) si giustificarono dicendo di aver mangiato carne di cinghiale. Fernando Couto (Lazio) tirò in ballo un misterioso shampoo al nandrolone. Manuele Blasi (Parma) ed Edgar Davids (Juventus) rispettivamente uno schiarente per capelli e uno sciroppo omeopatico per curare la tosse. Un capitolo a sé meritano le scuse a luci rosse: una ciclista si difese ammettendo di aver avuto rapporti orali con un atleta che faceva uso di sostanze anabolizzanti, il velocista statunitense Dennis Mitchell imputò l'eccesso di testosterone nelle sue analisi a una nottata di sesso e birra, l'ostacolista russa Lyudmila Enqvist disse che c'era sicuramente lo zampino del suo ex marito quando le fu imputato di far uso di anabolizzanti. Mariano Puerta, squalificato dal circuito ATP (Association of Tennis Professsionals) per 8 anni (in seguito alla ripetuta assunzione di prodotti dopanti, clenbuterolo ed etilefrina), ha spiegato di "non aver avuto un concreto miglioramento" delle sue prestazioni, sostenendo che "l'ingestione di etilefrina, contenuta in un medicinale che prendeva mia moglie, è stata puramente accidentale e a mia insaputa. Inoltre la quantità ingerita è stata estremamente ridotta, meno di una goccia, e non ha potuto avere il minimo effetto durante il Roland Garros"

Gli sprinter greci Kostas Kenteris e Ekaterini Thanou, alla vigilia dell’appuntamento a cinque cerchi, avevano saltato a più riprese i controlli antidoping con varie scuse, tra cui la più estemporanea un incidente in motocicletta mai del tutto accertato. La vicenda ebbe una soluzione temporanea e "riparatrice" con la loro esclusione dai giochi tra lo stupore del popolo ellenico. La Federazione greca di atletica ha i due atleti dichiarandoli innocenti dalle accuse di violazione alle regole antidoping e per loro a pagare è il loro ex allenatore, Christos Tsékos, sospeso per quattro anni con la motivazione di non aver avvisato i suoi atleti dei controlli.

Con il decreto 19 maggio 2005, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14-12-2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) , il Ministero della Salute ha fissato le regole per il monitoraggio e per l'etichettatura dei medicinali contenenti sostanze dopanti.

La disciplina sanzionatoria rimane quella prevista dall'art. 9 della legge citata (v. riquadro). I beni giuridici tutelati dalla normativa sono: la salute, intesa in senso individuale e collettivo; il mondo delle competizioni sportive. L'art 9 della legge 376/00 prevede tre diverse ipotesi di reato.

Il primo comma della citata legge sanziona la condotta di chi assume, procura ad altri, somministra, o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, idonee a modificare le condizioni psicofisiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze.
Al secondo comma è prevista la medesima pena per chi adotta o si sottopone a pratiche mediche finalizzate allo stesso risultato (ad es., il cosiddetto doping ematico o autotrasfusione). Le due fattispecie appena indicate si differenziano unicamente per la natura dello strumento utilizzato per raggiungere il fine vietato: mentre il primo comma punisce l'utilizzo di farmaci e sostanze biologicamente attive, la fattispecie del secondo comma si riferisce alle pratiche mediche.
È possibile il concorso tra i due reati, per cui l’atleta che pratichi il doping attraverso l’assunzione di sostanze dopanti e sottoponendosi a pratiche mediche illecite, dovrà rispondere di entrambi i reati.
Le due fattispecie prevedono alcune condotte tipiche dell’atleta (l’assunzione) ed altre che le facilitano o le rendono possibili. Le condotte ascrivibili al soggetto non atleta sono il procacciamento, la somministrazione(ad es.: prescrizione medica o iniezione del farmaco) e il favoreggiamento dell’utilizzazione. Quest’ultima modalità include, evidentemente, una serie vastissima di attività, riconducibili all’esercizio di un’influenza agevolatrice sul potenziale assuntore.

Sebbene non sia punito il doping non finalizzato ad attività agonistica, il titolare di una palestra è responsabile dei locali e degli armadi facenti capo al suo esercizio per la custodia dei farmaci doping: risponderà di favoreggiamento, a prescindere dalla sua diretta responsabilità nella cessione delle sostanze agli avventori della palestra.
La responsabilità penale dell'atleta è legata alla sua partecipazione attiva, cioé all'aver dato il suo consenso al doping. L’eventuale somministrazione di farmaci e sostanze illecite all’insaputa dell’atleta aggraverà la posizione del soggetto che lo affianca il quale risponderà non solo del reato di doping, ma anche di lesioni dolose qualora dalle pratiche vietate sia derivato un danno all’atleta.

La legge prevede dunque la punibilità dell’atleta, il quale diviene, per tale fattispecie di reato, al tempo stesso "soggetto attivo" e "oggetto materiale" del reato. L’azione delittuosa, infatti, ha per oggetto proprio il corpo dell’atleta.

Le disposizioni della legge 376 non prevedono alcuna sanzione penale per la pratica del doping a fine non agonistico; inoltre, per l'atleta che rifiuti di sottoporsi ai controlli anti-doping non sono previste sanzioni che, di natura disciplinare, sono unicamente demandate alle federazioni sportive.

L’art. 6, comma 1, della legge citata demanda, infatti, al CONI, alle federazioni sportive,alle società affiliate, alle associazioni sportive, agli enti di promozione sportiva pubblici e privati di adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di rifiuto di sottoporsi ai controlli. Peraltro, nell’ordinamento sportivo italiano, vi sono differenti normative per le varie discipline sportive, anche se dal 2005 i controlli sangue-urina sono espressamentecontemplati dal Regolamento dell’attività antidoping emanato dal CONI in attuazione del Codice mondiale antidoping Wada, l’AgenziaMondiale dell’Antidoping. Così mentre nel calcio non è prevista sanzione disciplinare per il giocatore che rifiuti di sottoporsi ai prelievi ematici per i controlli incrociati sangue-urine (che non vanno confusi con gli altri esami antidoping obbligatori ed ai quali i due giocatori si sono regolarmente sottoposti) del tutto differente appare la disciplina in altri sports come l’atletica leggera, lo sci di fondo ed il ciclismo nei quali il rifiutoè , sotto il profilo disciplinare, espressamente sanzionato.

Comunque, occorre sottolineare che l'Italia è uno dei pochi Paesi a fissare sanzioni penali per il doping. Questa legge, ovviamente, non è apprezzata dai signori dello sport internazionale, secondo i quali il doping dovrebbe essere punibile come illecito sportivo e non come reato penale e le sanzioni dovrebbero essere di esclusiva competenza del Cio.

A questo punto, come conclusione, nasce una quetione che non può sfuggire a chi presta un minimo di attenzione alle cronache: come mai il ciclismo (che certo non può attribuirsi le referenze morali per farlo) ha visto la sua immagine deteriorarsi in maniera così netta, e ha visto certi suoi campioni letteralmente massacrati mediaticamente, mentre i calciatori positivi ai test antidoping continuano a giocare con successo, amati e ammirati?

In effetti, come per i ludi circensi, il calcio è divantato una sorta di religione: oggi, al contrariuo del passato, meno del 20% della popolazione va a messa la domenica, ma l'80% segue le partite. E comunque, stante la presenza delle notizie sui tg e sui quotidiani, anche i non interessati in qualche modo sanno se una squadra ha vinto o perso. Questa massiccia presenza del pianete calcio ha portato ad una singolare percezione della figura del calciatore, che - come i gladiatori romani - viene innalzato a idolo. Un esempio che vale per tutti è il "caso Maradona": tutti sanno dei suoi problemi con la droga, ma si tende a sorvolare giacché il campione è collocato in una categoria a parte: gli si riconoscono doti straordinarie, e a lui è permesso anche trasgredire. Inoltre, nel calcio la colpa del campione è sfumata negli 11 giocatori che compongono la squadra... la cosiddetta "filosofia del patto con il diavolo": il campione è lo strumento per raggiungere il risultato, e per questo tutto gli è concesso.

adempimenti per gli operatori della filiera del farmaco

pittogramma: no al dopingSecondo quanto riportato dal decreto del 19 maggio 2005, le principali disposizioni alle quali si devono attenere gli operatori del farmaco, relativamente alla lista di cui al Decreto del Ministero della Salute del 13 aprile 2005 e successive modifiche, sono riassunte nel riquadro sottostante.
A fianco è rappresentato il pittogramma che deve essere presente sulle confezioni dei medicinali previste dalla normativa.




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 soggetto/tipo di farmaco  adempimento  note
 Titolari di AIC/ Per le specialità medicinali  1 - trasmettere entro 31 gennaio di ogni anno all'AIFA, dati dell'anno precedente su quantità prodotte, importate, distribuite e vendute, per ogni singola confezione.
 2 - apporre pittogramma e/o avvertenza.
 E' permesso lo smaltimento delle confezioni prodotte in precedenza fino alla loro normale scadenza.
 Per specialità medicinali della classe S5 - sottoclasse altri agenti mascheranti - plasma expanders  1- non devono riportare il pittogramma;
 2 - inserire nelle avvertenze speciali la dicitura: "Attenzione per chi pratica attività sportive: il principio attivo contenuto in questa preparazione è incluso nella lista delle sostanze vietate per doping".
 
 Medicinali di uso topico, compresi quelli per uso dermatologico, oculistico, rinologico, odontostomatologico, contenenti principi attivi della classe S5 - diuretici e agenti mascheranti - e S6 - stimolanti  1- non devono riportare il pittogramma;
 2 - inserire nelle Avvertenze speciali la dicitura: "Attenzione per chi pratica attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. E' vietata l'assunzione diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quelle riportate".
 
 specialità medicinali contenenti l'eccipiente alcol etilico  1- non devono riportare il pittogramma;
 2 - inserire nelle Avvertenze peciali la dicitura: "Attenzione per chi pratica attività sportiva, l'uso di medicinali contenenti alcol etilico può determinare positività ai test antidoping in rapporto ai limiti di concentrazione alcolemica indicata da alcune federazioni sportive".
 
 Farmacisti / Per medicinali, preparati in farmacia, detti "formula magistrale" e "formula officinale"  1- l'etichettatura deve contenere la dicitura: "Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività al test anti-doping".
 2 - Per i medicinali per uso topico, compresi per uso dermatologico, oculistico, rinologico, odontostomatologico, contenenti principi attivi della classe S5 - diuretici e agenti mascheranti e S6 - stimolanti - la dicitura da apporre è: "Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. E' vietata un'assunzione diversa, per schema posologico e per via di somministrazione da quelle prescritte.
 3 - Preparazioni contenenti come eccipiente alcol etilico come unica sostanza vietata devono riportare solo la dicitura: "Per chi svolge attività sportiva: questo preparato contiene alcol etilico e può determinare positività ai test antidoping".
 4 - Trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno all'AIFA, dati dell'anno precedente su quentità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping a partire dal 2004.
 con eccezione per le quantità di alcol utilizzate.

CLASSI VIETATE
"dicitura in etichetta e regime di dispensazione"

Proibiti IN e FUORI GARA

AGENTI ANABOLIZANTI S1
ORMONI E SOSTANZE CORRELATE S2
BETA-2 AGOSNISTI S3
AGENTI CON ATTIVITA' ANTI ESTROGENICA S4
DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI S5

Proibiti solo IN GARA

STIMOLANTI S6
NARCOTICI S7
DERIVATI DELLA CANNABIS SATIVA E INDICA S8
CORTICOSTEROIDI S9

Proibiti solo IN particolari sport

ALCOOL P1
BETABLOCCANTI P2


S1 S2 S3 S4 S7 S8 P2
"Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test anti-doping"
Regime di dispensazione: RNR validità 3 mesi

S51 S6
"Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test anti-doping"
Regime di dispensazione: RNR validità 3 mesi
Per uso topico, compreso l'uso dermatologico, oculistico, rinologico, odontostomatologico, non si deve riportare la dicitura soprascritta ma la seguente: "Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. E' vieteta un'assunzione diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quelle prescritte" Regime di dispensazione: RR. Validità mesi
1Mannitolo: qualora sia prevsiat una via di somministrazione diversa da quella endovenosa la sostanza non è da considerarsi dopante.

S9
"Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test anti-doping"
Regime di dispensazione: RNR validità 3 mesi
Tutti i corticosteroidi sono considerati dopanti quando somministrati per via orale, rettale, endovenosa o intramuscolare.

P1
"Per chi svolge attività sportiva: questo preparato contiene alcoo etilico e può determinare positività ai test anti-doping"
Segue il regime di dispensazione del preparato allestito.
Le quantità di alcool etilico utilizzate non sono soggette a trasmissione annuale al Ministero della salute.

decreto ministeriale 24 settembre 2003

Nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2003, è stato pubblicato il decreto del Ministero della salute, in data 24 settembre 2003, di attuazione dell'art. 7 della legge 376/2000 (legge antidoping), concernente i farmaci contenenti sostanze dopanti.

Di séguito sono riportati gli articoli di interesse nell'àmbito della farmacia; per gli altri si rimanda al testo completo.

Art. 1.
Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping

1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti.

2. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.

4. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purchè ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.

Art. 2.
Classi delle sostanze dopanti

1. I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping a norma dell'articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all'articolo 3.

2. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive è determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici.

3. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalità di cui al comma 1.

4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 7.
Farmaci contenenti sostanze dopanti

1. I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e di quelli ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero della sanità i dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali o alle altre strutture autorizzate di ogni singola specialità farmaceutica.

2. Le confezioni di farmaci di cui al comma 1 devono recare un apposito contrassegno il cui contenuto è stabilito dalla Commissione, sull'involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell'apposito paragrafo "Precauzioni per coloro che praticano attività sportiva".

3. Il Ministero della sanità controlla l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 nelle confezioni dei farmaci all'atto della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero all'atto della richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale.

4. Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal CIO e a quelle di cui all'articolo 2, comma 1, sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il farmacista è tenuto a conservare l'originale della ricetta per sei mesi.

Art. 9.

(Disposizioni penali)


1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:

  1. se dal fatto deriva un danno per la salute;

  2. se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;

  3. se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla

condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.

6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.

cassazione, sentenza 11277

ROMA - Non è punibile penalmente chi procura, commercia o somministra sostanze 'dopanti' ad altri se questa condotta non è volta ad "alterare le prestazioni agonistiche degli atleti", o se non è tale da "modificare i risultati dei controlli sull'uso di questi farmaci o sostanze"'. Lo ha stabilito la Cassazione [sentenza 11277] e non si tratta di una buona notizia. Ci vuole poco, infatti, a immaginare gli effetti di tale sentenza. Chi vende (o spaccia, se preferite) anabolizzanti - o altri prodotti - nelle palestre potrà continuare tranquillamente il suo commercio.

Massima severità, invece, con chi vende doping ai professionisti dello sport. ll guaio è che mentre i professionisti sono seguiti da staff medici di alto livello, i dilettanti del muscolo son seguiti da nessuno, assumono prodotti pericolosi per la salute a casaccio, non devono sottoporsi ad alcun controllo antidoping e, ogni tanto, ci lasciano pure la pelle. Si tratta di una piaga sociale, non dello sport. Che la Cassazione non conosce o ha deciso di ignorare respingendo il ricorso del Procuratore presso il Tribunale di Biella che chiedeva la condanna di un giovane sorpreso a commerciare anabolizzanti, vale a dire "dieci fiale di medicinale Deca Durabolin [nandrolone decaonato], attraverso canali diversi da quelli consentiti dalla legge, accordandosi per la loro cessione a un'altra persona, dietro pagamento".

cassazione, Ordinanza n. 11277/02

Vendere Nandrolone è reato solo se incide sulle prestazioni agonistiche.

Alla luce di quanto affermato dalla Cassazione, il solo commercio di farmaci droganti, al di fuori delle vie legali, non configura una condotta penalmente rilevante se non accompagnata dalla finalità di truccare le competizioni atletiche.

la Suprema Corte ha chiarito che, per potersi configurare un reato perseguibile a norma della L.376/2000, oltre agli altri requisiti, debba essere chiaramente dimostrata la finalità di alterare la prestazione sportiva, prescindendo dal momento dell'assunzione.

Indubbiamente si è affermato un principio di non scarsa rilevanza: l’esclusione dalla punibilità di coloro che accedono a pratiche dopanti o comunque ad assunzione di sostanze proibite e dannose pur non svolgendo attività agonistica (un esempio per tutti i frequentatori di palestre di body - building).

Da un punto di vista strettamente penale tale puntualizzazione è pacifica: non esiste alcun ordinamento che preveda la pena per un soggetto che non rispetta la propria salute, tranne che procuri danni anche ad altri con il suo comportamento (come ad esempio i fumatori in ambienti chiusi).D'altra parte, da un punto di vista morale ed etico il fenomeno è certamente riprovevole in quanto contribuisce alla diffusione di una cultura che deve essere comunque respinta (imbroglio, successo, denaro, ecc.).

nota

Inoltre, il decreto ministeriale emesso il 15 ottobre 2002 e pubblicato nella GU n. 278 del 27/11/2002, nell’enunciare i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista delle classi delle sostanze dopanti, ha espressamente richiamato ed applicato le disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata dalla legge n. 522/ 1995, le indicazioni del CIO e l’emendamento 14 agosto 2001 all’allegato della Convenzione europea contro il doping nello sport. Del 16 novembre 1989.

La ripartizione in classi delle sostanze dopanti, pur evocata dalle disposizioni penali di cui all’art. 9 comma 1, non puo’, quindi, condizionare l’operativita’ delle norme introduttive dei reati di doping, per essere state tali sostanze gia’ individuate mediante inclusione nella lista inserita nella legge di ratifica.

Giurisprudenza di legittimità

Corte di cassazione Sezione terza
Sentenza n. 2601/04
Doping: i club di calcio possono avere la farmacia interna

Con questa sentenza la Cassazione ha confermato l'assoluzione dell'amministratore delegato del Torino calcio dall'accusa di aver violato le disposizioni del D.Lgs. 538/92 che punisce l'abusiva distribuzione all'ingrosso di medicinali ed ha affermato che le squadre di calcio possono avere una sorta di "farmacia interna" ove tenere in giacenza i farmaci per curare i giocatori infortunati.


sperimentazione clinica1 preparazioni estemporanee2 eccezione galenica e sperimentazione con medicinali equivalenti3 4 codice comunitario dei medicinali per uso veterinario5 la pianta organica6 farmacia a bordo delle navi7 norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia8 alcune sentenze in materia sanitaria9 responsabilità oggettiva del produttore10
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Marcello Guidotti, copyright 2006
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