i prodotti dietetici

Il D.Lgs 111 del 27 gennaio 1992, che attua la direttiva CEE 89/398, sui prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, definisce il campo di applicazione del prodotto dietetico.
  1. Richiede che il prodotto risponda alle esigenze nutrizionali particolari delle persone con difficoltà di assimilazione o con un metabolismo perturbato, delle persone in condizioni fisiologiche particolari, dei lattanti e bambini nella prima infanzia.
  2. Richiede inoltre che il prodotto si debba distinguere nettamente dagli alimenti di consumo corrente, debba essere adatto ad uno specifico obiettivo nutrizionale e debba essere commercializzato con l'indicazione dell'obiettivo nutrizionale.
osservazione

Queste condizioni molto particolari non sono applicabili agli integratori alimentari, in quanto:


controllo del pesoTra i prodotti dietetici troviamo gli alimenti per la prima infanzia, quelli a ridotto valore energetico destinati al controllo del peso, gli alimenti iposodici, quelli senza glutine, oppure per sportivi o diabetici.
Sono alimenti che per composizione o per il procedimento di fabbricazione si distinguono da altri di uso corrente, rispondono a determinati obiettivi nutrizionali e sono destinati a soggetti il cui processo di assimilazione o metabolismo è alterato oppure che si trovano in condizioni fisiologiche particolari per cui possono trarre beneficio dalla assunzione controllata di certi alimenti.

I prodotti dietetici sono anche denominati:

I prodotti dietetici possono essere posti in commercio solo dopo una specifica autorizzazione del Ministero della Sanità. L’etichetta deve indicare le proprietà del prodotto riportando la dicitura "alimento dietetico", o "di regime" e l'autorizzazione del Ministero. La dizione "prodotto dietetico" è un espedente commerciale per eludere la normativa.

Come alimenti della prima infanzia si intendono:

Sono considerati prodotti dietetici anche:

etichettatura prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare

Il DLgs n.111 del 27 gennaio 1992, per l'etichettatura prevede che non si possano comunque attribuire proprietà terapeutiche preventive e curative, né accennare a tali proprietà (Art.5). L'etichetta può invece indicare la particolare categoria di consumatori cui il prodotto è destinato e le proprietà nutrizionali. Deve inoltre indicare il valore energetico espresso in kj o in kcal e il contenuto di zuccheri, protidi e lipidi per 100 grammi o 100 milligrammi di prodotto, nonché gli elementi di composizione o i processi di lavorazione che attribuiscono al prodotto particolari caratteristiche nutrizionali.

1. I prodotti alimentari di cui all'art. 1, destinati al consumatore finale devono riportare in lingua italiana sulle confezioni le seguenti indicazioni:

  1. la denominazione di vendita, accompagnata dalla indicazione delle caratteristiche nutrizionali particolari; per i prodotti di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) la denominazione di vendita è invece accompagnata dall'indicazione della loro destinazione; [NdR - la denominazione di vendita (più dettagliata rispetto agli alimenti comuni) è costituita dal nome consacrato da usi e consuetudini o da una descrizione del prodotto alimentare; non può essere sostituita da un nome di fantasia o da un marchio di fabbrica. Per la definizione completa vedasi Dlgs 23 giugno 2003, n.181 - Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita'. (GU n. 167 del 21-7-2003) testo in vigore dal: 5-8-2003]
  2. l'elenco degli ingredienti;
  3. gli elementi particolari della composizione qualitativa e quantitativa o il processo speciale di fabbricazione che conferiscano al prodotto le sue caratteristiche nutrizionali particolari;
  4. il quantitativo netto;
  5. il termine minimo di conservazione;
  6. le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
  7. le istruzioni per l'uso, quando la loro omissione non consente all'acquirente di fare un uso appropriato del prodotto alimentare;
  8. il tenore di glucidi (carboidrati), protidi (proteine) e lipidi (grassi) per 100 gr o 100 ml di prodotto commercializzato e per quantità proposta da consumare se il prodotto è così presentato;
  9. l'indicazione in kilocalorie (kcal) o in kilojoules (kJ) del valore energetico per 100 g o 100 ml di prodotto e, se il prodotto è così presentato, per quantità proposta da consumare. Tale indicazione può essere sostituita dalle dizioni valore energetico inferiore a 50 kj (12 kcal) per 100 g ovvero valore energetico inferiore a 50 kj (12 kcal) per 100 ml quando il prodotto contenga dei valori energetici inferiori a 50 kj (12 kcal);
  10. il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella comunità europea;
  11. la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita sul territorio nazionale;
  12. il luogo di origine o di provenienza qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore finale circa l'origine e la provenienza effettiva del prodotto alimentare.

2. Per i prodotti di cui all'allegato 1 (Gruppi di prodotti alimentari - v. riquadro - destinati ad una alimentazione particolare per i quali sono previste disposizioni oggetto di specifici decreti ministeriali ) sulla confezione vanno riportati anche la composizione analitica centesimale e gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

Allegato I

1) Formule per lattanti.
2) Formule di proseguimento ed altri alimenti per lo svezzamento.
3) Altri alimenti per la prima infanzia.
4) Alimenti con valore energetico scarso o ridotto destinati al controllo del peso.
5) Alimenti destinati a fini medici speciali.
6) Alimenti con scarso tenore di sodio compresi i sali dietetici, iposodici, asodici.
7) Alimenti senza glutine.
8) Alimenti adattati ad un intenso sforzo muscolare soprattutto per gli sportivi.
9) Alimenti destinati ad individui affetti da turbe del metabolismo glucidico (diabete).

3. Sulla confezione dei prodotti alimentari di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) può essere riportata l'indicazione "dietetico" o "di regime".

Art. 5.
Confezionamento e imballaggio.

1. I prodotti alimentari di cui all'art. 1 devono essere posti in vendita preconfezionati e completamente avvolti nell'imballaggio. [NdR - non vi sono limitazioni nella presentazione dell'imballaggio, che può anche prevedere un confezionamento primario.].

Art. 6.
Divieti ed informazione.

1. L'etichettatura e le modalità impiegate per la sua realizzazione, nonché la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari di cui all'art. 1 non devono attribuire proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie né accennare a tali proprietà.

2. E' consentita la divulgazione delle informazioni e delle raccomandazioni utili destinate esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, dell'alimentazione o della farmacia.

3. Il Ministro della sanità, con decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indica, in attuazione di disposizioni comunitarie, i casi in cui sono consentite deroghe al comma 1.

direttiva UE sugli alimenti per persone intolleranti al glutine

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 21 gennaio 2009 è stato pubblicato il Regolamento (CE) N. 41/2009 della Commissione del 20 gennaio 2009 relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine.

Per evitare che le differenze tra le disposizioni nazionali riguardo alle condizioni per l'uso di prodotti presentatati dall'industria alimentare come «senza glutine» o con termini equivalenti, possano ostacolare la libera circolazione dei prodotti stessi e non garantire lo stesso elevato livello di protezione per i consumatori e' stato emanato il Regolamento (CE) N. 41/2009.

Il legislatore Comunitario, a fini di chiarezza, e per evitare di confondere i consumatori con diversi tipi di designazioni dei prodotti a livello nazionale, ha ritenuto opportuno disciplinare sul piano comunitario le condizioni per l'utilizzo dei termini relativi all'assenza di glutine.

L'estrazione del glutine dai cereali che lo contengono presenta notevoli difficoltà tecniche e vincoli economici e rende difficoltosa la fabbricazione di prodotti alimentari totalmente privi di glutine. Per questo motivo numerosi prodotti alimentari presenti sul mercato e destinati a tale particolare obiettivo nutrizionale possono contenere tracce residue di glutine.
Alcune persone intolleranti al glutine possono tollerare piccole quantità di glutine, che variano, entro certi limiti, da persona a persona. Per consentire a chiunque di reperire sul mercato una varietà di prodotti alimentari adatti alle proprie esigenze e al proprio livello di sensibilità al glutine occorre garantire la disponibilità di prodotti con diversi livelli ridotti di glutine, sempre entro i limiti suddetti.

La Commissione europea ha pero' stabilito che i diversi prodotti siano correttamente etichettati per garantirne un corretto utilizzo da parte delle persone intolleranti al glutine, e che gli Stati membri organizzino campagne d'informazione a riguardo.

Il Regolamento (CE) N. 41/2009 è applicabile ai prodotti alimentari esclusi gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento contemplati dalla direttiva 2006/141/CE e definisce la composizione e l'etichettatura dei prodotti destinati alle persone intolleranti al glutine.

Il contenuto di glutine dei prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine, consistenti di ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, specialmente lavorati per ridurne il contenuto di glutine, o contenenti uno o più di tali ingredienti, non deve superare 100 mg/kg nei prodotti alimentari quali venduti al consumatore finale.

L'etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 devono riportare la menzione «con contenuto di glutine molto basso». È ammessa la menzione «senza glutine» se il contenuto di glutine non supera 20 mg/kg nei prodotti alimentari quali venduti al consumatore finale.

L'avena contenuta nei prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine deve essere stata specialmente prodotta, preparata e/o lavorata in modo da evitare una contaminazione da parte del frumento, delle segale, dell'orzo o delle loro varietà incrociate; inoltre, il suo contenuto di glutine non deve superare 20 mg/kg.

L'etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei seguenti prodotti alimentari può contenere la menzione «senza glutine» se il contenuto di glutine non supera 20 mg/kg nei prodotti alimentari come venduti al consumatore finale:

a) prodotti alimentari di consumo corrente;
b) prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, specialmente formulati, lavorati o preparati per esigenze dietetiche specifiche diverse da quelle delle persone intolleranti al glutine, che sono però comunque adatti, in virtù della loro composizione, alle esigenze dietetiche particolari delle persone intolleranti al glutine.

L'etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti alimentari che contengono la menzione «senza glutine» non devono contenere la menzione «con contenuto di glutine molto basso».

Il Regolamento (CE) N. 41/2009 e' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 21 gennaio 2009, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica a decorrere dal 1 Gennaio 2012.


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Marcello Guidotti, copyright 2005-2006-2007
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