i prodotti dietetici
Il D.Lgs 111 del 27 gennaio 1992, che attua la direttiva CEE 89/398, sui prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, definisce il campo di applicazione del prodotto dietetico.
- Richiede che il prodotto risponda alle esigenze nutrizionali particolari delle persone con difficoltà di assimilazione o con un metabolismo perturbato, delle persone in condizioni fisiologiche particolari, dei lattanti e bambini nella prima infanzia.
- Richiede inoltre che il prodotto si debba distinguere nettamente dagli alimenti di consumo corrente, debba essere adatto ad uno specifico obiettivo nutrizionale e debba essere commercializzato con l'indicazione dell'obiettivo nutrizionale.
Queste condizioni molto particolari non sono applicabili agli integratori alimentari, in quanto:
- non sono destinati a persone con particolari problemi metabolici;
- non vengono commercializzati con l'indicazione di un preciso fine nutrizionale (dietetico).
Tra i prodotti dietetici troviamo gli alimenti per la prima infanzia, quelli a ridotto valore energetico destinati al controllo del peso, gli alimenti iposodici, quelli senza glutine, oppure per sportivi o diabetici.
Sono alimenti che per composizione o per il procedimento di fabbricazione si distinguono da altri di uso corrente, rispondono a determinati obiettivi nutrizionali e sono destinati a soggetti il cui processo di assimilazione o metabolismo è alterato oppure che si trovano in condizioni fisiologiche particolari per cui possono trarre beneficio dalla assunzione controllata di certi alimenti.
I prodotti dietetici sono anche denominati:
- alimenti per una nutrizione particolare (D.Lgs 111/92);
- alimenti di regime (D.Lgs 111/92);
- integratori di regime (DL 77/93).
I prodotti dietetici possono essere posti in commercio solo dopo una specifica autorizzazione del Ministero della Sanità. L’etichetta deve indicare le proprietà del prodotto riportando la dicitura "alimento dietetico", o "di regime" e l'autorizzazione del Ministero. La dizione "prodotto dietetico" è un espedente commerciale per eludere la normativa.
Come alimenti della prima infanzia si intendono:
- i vari tipi di latte in polvere;
- le farine lattee;
- i derivati proteici del latte solubile non fermentati
Sono considerati prodotti dietetici anche:
- Omogeneizzati
- Integratori alimentari o pasti ipocalorici sostitutivi
Sono preparati in polvere che contengono dal 40 all'80 per cento di vitamine, proteine, sali minerali e scarse quantità di glucidi e di lipidi. Questi prodotti, spesso utilizzati in modo inappropriato per il loro basso contenuto calorico (200-400 calorie), non sempre garantiscono un equilibrato apporto di nutrienti.
- Prodotti dietici per "uso speciale"
Tra questi troviamo:
- prodotti privi di glutine per soggetti affetti da morbo celiaco;
- prodotti ipoproteici o aproteici indicati per soggetti affetti da patologie che richiedono un basso apporto proteico;
- prodotti iperproteici indicati per soggetti affetti da patologie che richiedono un elevato apporto proteico;
- prodotti iposodici indicati nelle diete povere di sodio.
Nei sali iposodici il tenore di cloruro di sodio non deve essere superiore al 35 per cento e non inferiore al 20 per cento, mentre il rapporto potassio/sodio deve essere di almeno 1,5/1. Se il potassio supera i 25 grammi percentuali deve essere indicato in etichetta.
Nei sali asodici il tenore di potassio deve essere compreso tra il 20 ed il 30 per cento. Se supera il 25 per cento deve essere indicato in etichetta. Il tenore massimo tollerabile di sodio, come residuo, è dello 0,12 per cento.
Per un eventuale arricchimento di entrambe le categorie di prodotti con iodio, valgono gli stessi parametri ponderali previsti per il comune sale da cucina: 3 mg di iodio per 100 g di sale.
- prodotti privi di disaccaridi indicati per soggetti intolleranti a questi glucidi;
- oli MCT oli dietetici contenenti trigliceridi a catena media, indicati in alcune patologie gastroenteriche;
- Oli dietetici
presentano un'aggiunta di vitamine (A, D, E, ecc.). Il nome dietetico non deve trarre in inganno, in quanto hanno un contenuto calorico uguale a quello degli olii comuni
- Fibre dietetiche
sono generalmente costituite da 15-30 per cento di cellulosa e per il restante 75-80 per cento da polisaccaridi non cellulosici. Influenzano positivamente il transito intestinale.
etichettatura prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare
Il DLgs n.111 del 27 gennaio 1992, per l'etichettatura prevede che non si possano comunque attribuire proprietà terapeutiche preventive e curative, né accennare a tali proprietà (Art.5). L'etichetta può invece indicare la particolare categoria di consumatori cui il prodotto è destinato e le proprietà nutrizionali. Deve inoltre indicare il valore energetico espresso in kj o in kcal e il contenuto di zuccheri, protidi e lipidi per 100 grammi o 100 milligrammi di prodotto, nonché gli elementi di composizione o i processi di lavorazione che attribuiscono al prodotto particolari caratteristiche nutrizionali.
1. I prodotti alimentari di cui all'art. 1, destinati al consumatore finale devono riportare in lingua italiana sulle confezioni le seguenti indicazioni:
- la denominazione di vendita, accompagnata dalla indicazione delle caratteristiche nutrizionali particolari; per i prodotti di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) la denominazione di vendita è invece accompagnata dall'indicazione della loro destinazione; [NdR - la denominazione di vendita (più dettagliata rispetto agli alimenti comuni) è costituita dal nome consacrato da usi e consuetudini o da una descrizione del prodotto alimentare; non può essere sostituita da un nome di fantasia o da un marchio di fabbrica. Per la definizione completa vedasi Dlgs 23 giugno 2003, n.181 - Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita'. (GU n. 167 del 21-7-2003) testo in vigore dal: 5-8-2003]
- l'elenco degli ingredienti;
- gli elementi particolari della composizione qualitativa e quantitativa o il processo speciale di fabbricazione che conferiscano al prodotto le sue caratteristiche nutrizionali particolari;
- il quantitativo netto;
- il termine minimo di conservazione;
- le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
- le istruzioni per l'uso, quando la loro omissione non consente all'acquirente di fare un uso appropriato del prodotto alimentare;
- il tenore di glucidi (carboidrati), protidi (proteine) e lipidi (grassi) per 100 gr o 100 ml di prodotto commercializzato e per quantità proposta da consumare se il prodotto è così presentato;
- l'indicazione in kilocalorie (kcal) o in kilojoules (kJ) del valore energetico per 100 g o 100 ml di prodotto e, se il prodotto è così presentato, per quantità proposta da consumare. Tale indicazione può essere sostituita dalle dizioni valore energetico inferiore a 50 kj (12 kcal) per 100 g ovvero valore energetico inferiore a 50 kj (12 kcal) per 100 ml quando il prodotto contenga dei valori energetici inferiori a 50 kj (12 kcal);
- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella comunità europea;
- la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita sul territorio nazionale;
- il luogo di origine o di provenienza qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore finale circa l'origine e la provenienza effettiva del prodotto alimentare.
2. Per i prodotti di cui all'allegato 1 (Gruppi di prodotti alimentari - v. riquadro - destinati ad una alimentazione particolare per i quali sono previste disposizioni oggetto di specifici decreti ministeriali ) sulla confezione vanno riportati anche la composizione analitica centesimale e gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
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Allegato I
1) Formule per lattanti.
2) Formule di proseguimento ed altri alimenti per lo svezzamento.
3) Altri alimenti per la prima infanzia.
4) Alimenti con valore energetico scarso o ridotto destinati al controllo del peso.
5) Alimenti destinati a fini medici speciali.
6) Alimenti con scarso tenore di sodio compresi i sali dietetici, iposodici, asodici.
7) Alimenti senza glutine.
8) Alimenti adattati ad un intenso sforzo muscolare soprattutto per gli sportivi.
9) Alimenti destinati ad individui affetti da turbe del metabolismo glucidico (diabete).
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3. Sulla confezione dei prodotti alimentari di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) può essere riportata l'indicazione "dietetico" o "di regime".
Art. 5.
Confezionamento e imballaggio.
1. I prodotti alimentari di cui all'art. 1 devono essere posti in vendita preconfezionati e completamente avvolti nell'imballaggio. [NdR - non vi sono limitazioni nella presentazione dell'imballaggio, che può anche prevedere un confezionamento primario.].
Art. 6.
Divieti ed informazione.
1. L'etichettatura e le modalità impiegate per la sua realizzazione, nonché la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari di cui all'art. 1 non devono attribuire proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie né accennare a tali proprietà.
2. E' consentita la divulgazione delle informazioni e delle raccomandazioni utili destinate esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, dell'alimentazione o della farmacia.
3. Il Ministro della sanità, con decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indica, in attuazione di disposizioni comunitarie, i casi in cui sono consentite deroghe al comma 1.
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