La proposta per una legge può essere fatta dal governo, da ciascun parlamentare, dal CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro), dai Consigli regionali e anche dai cittadini qualora almeno 50 mila elettori firmino e presentino un progetto di legge redatto in norme distinte, cioé in vari articoli.
La proposta - così come giunge al Parlamento - non viene però discussa direttamente in Assemblea, ma deve essere esaminata da una Commissione che si occupa della materia a cui essa si riferisce (Camera e Senato, infatti, sono organizzate in varie Commissioni, ognuna delle quali si occupa di un dato settore: trasporti, agricoltura, industria e commercio, salute, ecc.). La Commissione incaricata dell'esame rifersce all'Assemblea sulla proposta dando il proprio parere, suggerendo modifiche - dette emendamenti - e presentando una relazione che può essere unica se tutti i membri della Commissione sono d'accordo, due o più se i pareri sono discordi: si avranno allora una relazione di maggioranza e una o più di minoranza. Quando la Commissione riferisce alla Camera si dice che ha lavorato in sede referente; se invece - autorizzata dall'Assemblea - può votare liberamente, si parla di sede deliberante.
Una proposta di legge può essere approvata o respinta dall'Assemblea o dalla Commissione deliberante: se respinta deve ricominciare tutta la procedura e ritorna a chi l'ha proposta in modo che, ristudiandone la formulazione, possa riproporla. Se invece viene approvata, la proposta non è ancóra "legge" in quanto deve ottenere l'approvazione - nello stesso identico testo - anche dall'altro ramo del Parlamento.
Quando la legge è "passata" da entrambe le Camere, viene inviata al capo dello Stato per la promulgazione: se però il Presidente ravvisa nella legge irregolarità costituzionali, la rinvia alle Camere con un messaggio in cui vengono esposti i motivi del rinvio. Si ripete allora tutto il procedimento legislativo e, qualora la legge venga nuovamente approvata dalle Camere, il Presidente dovrà senz'altro promulgarla.
Una volta apposta la firma del Presidente della Repubblica e la controfirma del Presidente del Consiglio, dei Ministri di competenza ed il visto del Guardasigilli, la legge viene pubblicata - per essere portata a conoscenza di tutti i cittadini e delle autorità che dovranno osservarla e farla osservare - sulla Gazzetta Ufficiale, il giornale dell Stato.
Normalmente dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione, la legge diventa obbligatoria in tutto il territorio nazionale: il governo dovrà eseguire la legge e la magistratura dovrà vigilare che venga rispettata.
da sinistra: Plazzo del Quirinale, Palazzo Chigi (sede del Governo), Camera dei Deputati, Senato della Repubblica |
Dopo la pubblicazione però la legge può subire ancóra due controlli: il primo da parte dei cittadini, l'altro da parte della Corte Costituzionale. Nel primo caso 500 mila elettori o 5 consigli regionali possono chiedere che venga indetto un referendum sulla legge, al quale la collettività viene chiamata a rispondere con un "sì" o un "no". Se invece un cittadino ritiene che la legge sia contraria alla Costituzione, si potrà rivolgere alla Corte Costituzionale che, nel caso in cui dovesse riconoscere fondati i motivi della richiesta, emette una sentenza che àbroga la legge, togliendole ogni valore.
Con il termine "fonti" del diritto, si intendono due concetti: fonti di produzione e fonti di cognizione. Le fonti di produzione sono gli organi preposti all'emanazione del diritto (Parlamento, Governo, popolo chiamato al referendum). Le fonti di cognizione sono gli strumenti attraverso i quali è possibile conoscere il diritto (legge, regolamento).
Si distingue:
Le fonti del diritto, considerando la loro reciproca importanza, hanno collocazione ordinata gerarchicamente. In posizione superiore ad ogni fonte è la Costituzione repubblicana, i cui princìpi devono essere rispettati da ogni altra fonte di diritto.
Si distingue, poi:
retroattività
Si ha quando un provvedimento (per es. una legge) entra in vigore da un momento anteriore a quello della sua promulgazione. La retroattività è consentita dalla legge solo nei casi in cui produca un vantaggio al cittadino, non uno svantaggio. Per conseguenza, una legge penale non può mai essere retroattiva; al contrario, un un reato può essere depenalizzato in quanto non più contrario alla "coscienza popolare" (dalla quale, scaturisce il diritto).
Legge
La legge è una fonte del diritto oggettivo che si manifesta nella forma solenne voluta dalla Costituzione (v. Fonti del diritto).
Intesa in senso formale, la legge ricomprende gli atti posti in essere da organi muniti di potestà legislativa e nell'esercizio di essa. In questo senso, il termine si riferisce alla legge dello Stato, emanata dal Parlamento della Repubblica, e dalle regioni, alle quali la Costituzione ha riconosciuto autonomia normativa in materie specifiche, con valore di legge formale.
Intesa in senso sostanziale, la legge ricomprende anche gli atti emanati da organi diversi dal Parlamento, ai quali l`ordinamento conferisce, in casi particolari, il potere di creare norme giuridiche generali ed astratte aventi non la forma ma la forza della legge.
Tali atti provengono dal potere esecutivo e presuppongono una legge formale dalla quale gli organi amministrativi traggono la loro legittimazione.
Essi sono:
La Costituzione indica i momenti fondamentali del procedimento formativo di una legge formale (vedi artt. 71-73). Normalmente è il Governo che predispone il progetto o disegno di legge; ma l'iniziativa appartiene altresì a ciascun membro delle Camere nonché agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale; anche il popolo può esercitare l'iniziativa delle leggi, e ciò mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. Ogni disegno di legge presentato ad una Camera (Camera dei deputati o Senato, senza ordine di precedenza) è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e indi dalla Camera stessa che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. La stessa procedura viene successivamente adottata dall'altra Camera.
Quando una legge è approvata da entrambe le Camere viene rimessa al Presidente della Repubblica il quale, entro un mese dall'approvazione, procede alla promulgazione. Sùbito dopo la legge viene pubblicata e, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso, essa entra in vigore. Per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza esiste una particolare procedura abbreviata. E' pure prevista una particolare procedura per le leggi costituzionali per le quali è prevista l'approvazione delle Camere per ben due volte e con una maggioranza particolare stabilita dalla legge.
Il decreto legge è un provvedimento avente forza di legge emanato dal governo senza preventiva delega del potere legislativo (e cioè del Parlamento). Il potere del governo ad emanare decreti-legge è sancito dall'art. 77 della Costituzione e trova la sua giustificazione nello stato di necessità e nella urgenza di provvedere su una determinata materia.
E' usato specialmente in materia fiscale quando si vogliono impedire evasioni aumentando aliquote o tariffe, o in materia di interventi urgenti per calamità naturali. Per conservare piena efficacia detti decreti debbono essere convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. A tale scopo nello stesso giorno della loro emissione devono essere presentati alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e riunite entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio (cioé retroattivamente) se non sono convertiti in legge; tuttavia, le Camere possono regolare con un'apposita legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge non convertiti.
Il decreto legislativo o legge delegata è un provvedimento avente forza di legge emanato dal Governo in base ad una concessione di potestà legislativa da parte del Parlamento, cioè in base ad una legge delega e nei limiti da questa stabiliti; limiti che fissano, quanto all'oggetto, i criteri e i princìpi direttivi ai quali il governo deve attenersi e, quanto al tempo, il periodo nel quale tale attività può essere esplicata. Il ricorso alla delega è uno strumento importante quando si tratta di disciplinare materie particolarmente complesse, tali che se fossero esaminate dal Parlamento produrrebbero un rallentamento della sua attività.
Il decreto legislativo ha lo stesso valore della legge in senso formale; esso non deve essere presentato al Parlamento per la conversione in legge. Se il potere esecutivo nell'emanare la norma ha oltrepassato i limiti stabiliti dalla legge delega il decreto legislativo o legge delegata può essere impugnato per illegittimità costituzionale.
Decreto ministeriale
E' un atto del potere esecutivo (governo). Costituisce espressione di una facoltà propria in materia regolamentare spettante ai singoli ministri ma limitata al campo di rispettiva competenza e con rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato. In altre parole, è un provvedimento avente il contenuto della legge in quanto crea norme giuridiche, ma non la forma della legge perché promana da organi amministrativi e non da organi legislativi. Il decreto ministeriale non deve essere presentato al Parlamento, ma registrato alla Corte dei conti. Tale registrazione è una condizione necessaria per la sua efficacia, giacché solo dopo di essa può essere pubblicato. La pubblicazione e l'entrata in vigore sono sottoposte alle stesse norme che valgono per la legge.
E' una legge formale con la quale viene delegato al Governo l'esercizio della funzione legislativa in una specifica materia. L'art. 76 della Costituzione sancisce che l'esercizio di tale funzione non può essere delegato al Governo se non con una concreta determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti (v. Decreto legislativo).
Conversione dei decreti legge (d. cost.) art. 77 e 87 Cost.; L. 23-8-1988, n. 400
Procedimento con cui le Camere si assumono la responsabilità politica degli atti di decretazione d’urgenza di iniziativa governativa che, prima della conversione, posseggono solo efficacia provvisoria.
La Costituzione, a garanzia del corretto uso della funzione legislativa, in particolare, stabilisce che:
Principio della riserva di legge
Il principio della riserva di legge si applica nei casi in cui la Costituzione o altre leggi prevedono che la disciplina di una determinata materia sia riservata alla legge e che quindi non possa intervenire a regolare tale materia una fonte secondaria, quale ad es. il regolamento del Governo; si dice allora che la materia è riservata alla legge e agli atti aventi forza di legge.
La riserva di legge ha una funzione di garanzia, in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano prese dall'organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero dal Parlamento.
La riserva di legge può essere:
Viene così denominato l'atto amministrativo con cui l'amministrazione centrale si rivolge alle autorità inferiori impartendo loro istruzioni di servizio; con lo stesso atto molto spesso vengono risolti dubbi in relazione all'applicazione di una legge o vengono indicati i criteri da seguire nella sua pratica esecuzione; nei rapporti interni essa è pure usata per far conoscere al funzionario notizie che interessano un particolare servizio. La circolare, così intesa, non ha efficacia di legge né di regolamento ma è vincolante per gli uffici sottoposti (v. la voce Regolamento).
Decreto del Presidente della Repubblica
E' la forma con la quale vengono emanati i decreti legislativi, i decreti legge e i regolamenti.
Ordinanza in materia giudiziaria e amministrativa
In materia processuale l'ordinanza è un provvedimento dell'autorità giudiziaria diverso dal decreto e dalla sentenza, tanto in materia civile che in materia penale. E' la legge che stabilisce, per ogni caso, quale forma debba assumere il provvedimento del giudice e cioè se quella del decreto, dell'ordinanza o della sentenza.
L'art. 81 Cost. stabilisce: "Le camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a 4 mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte".
Legge finanziaria
Per soddisfare l'esigenza di adeguare le entrate e le spese dello Stato alle esigenze del bilancio, e quindi per ritoccare le norme tributarie e le leggi di spesa, con L. 5.8.1978, n.468, è stata introdotta la cosiddetta "legge finanziaria". Mentre la legge di bilancio è una legge formale (non modifica le leggi preesistenti, limitandosi a computare tutte le entrate e le uscite dello Stato, previste dalla leggi precedenti per un certo anno), con la legge finanziaria vengono modificate le norme in vigore per adeguarle alle esigenze economiche di un certo anno finanziario e per una migliore programmazione economica.
E' un giornale bollettino edito dal Governo e stampato dall'Istituto poligrafico dello Stato a cura del Ministero della Giustizia. In detto giornale bollettino che esce tutti i giorni, eccetto i festivi, vengono pubblicate le leggi e i decreti, le disposizioni e i comunicati dei vari ministeri, gli accordi economici ed i contratti collettivi di lavoro più importanti, i concorsi e gli esami banditi dai vari ministeri, nonché tutti gli altri provvedimenti in relazione ai quali la legge impone tale pubblicità.
Sono gli strumenti attraverso i quali si manifesta l'azione degli organi consultivi (es., Avvocatura dello Stato, Consiglio di Stato). I pareri possono essere:
Avvocatura dello Stato
E' un organo che ha la funzione sia di difendere la Pubblica Amministrazione ogni qualvolta sia chiamata in giudizio, sia di fornire pareri legali.
E' un organo caratterizzato dal fatto di svolgere sia funzioni consultive che funzioni giurisdizionali. E' distinto in sei sezioni:
Sono quelli che promanano dall’esecutivo si collocano al di sotto della legge nel sistema delle fonti (sono perciò dette fonti secondarie [v. Fonti del diritto]).
Quanto al loro regime giuridico, i regolamenti:
Quanto al loro contenuto si distinguono in:
In via generale, inoltre, i regolamenti in esame si distinguono in:
La formulazione originaria dell'art. 121 Cost., comma 2 Cost., attribuiva la potestà regolamentare al Consiglio regionale, che veniva così a cumulare tutti i poteri normativi accentuandone il carattere di organo d’indirizzo politico. La L. Cost. 1/99 ha eliminato però dal comma 2 dell’art. 121 il riferimento alla potestà regolamentare rimettendo così alla fonte statutaria la competenza a stabilire quale fra i due organi, la Giunta o il Consiglio, potrà emanare i regolamenti.
Il Presidente della Repubblica può, in base alla legge n. 1077 del 1948, emanare un regolamento interno su proposta del segretario alla Presidenza e nella forma del decreto presidenziale, senza controfirma.
In tali casi la legge conferisce una potestà normativa di autoorganizzazione ad alcuni organi, in omaggio alla posizione di rilievo costituzionale che essi assumono nel nostro ordinamento.
Sia in materia civile che in materia penale l'ordinanza, come il decreto (a differenza della sentenza) non deve recare l'intestazione "Repubblica Italiana" e non è pronunciata "In nome del Popolo Italiano".
E' diramato a tutti gli uffici governativi compresi gli enti locali (comuni, province e regioni) e posto in vendita per il pubblico presso le librerie dello Stato o librerie private incaricate. La pubblicazione delle leggi nella Gazzetta Ufficiale determina la data di entrata in vigore delle stesse, che di norma decorre dopo il quattordicesimo giorno; essa pertanto ha valore di notifica per tutti i cittadini cui le leggi stesse sono dirette, ne abbiano o no presa effettivamente conoscenza.
Nella sua veste di organo consultivo, il Consiglio di Stato emette i cosiddetti pareri e la sua competenza è generale: comprende tutte le materie attraverso le quali si esplica l'attività della Pubblica Amministrazione. Generelmente i pareri formulati dal CdS sono facoltativi, ma in alcuni casi sono obbligatori: per esempio quelli riguardanti la compilazione dei testi unici; l'emanazione dei regolamenti; i decreti con i quali si autorizzano variazioni ai cognomi e nomi delle persone; i contratti più importanti stipulati dalla Pubblica Amministrazione.
La richiesta di parere viene avanzata dal ministro interessato al Presidente del Consiglio di Stato, e da questi smistata a quella delle sezioni cosultivi cui è stata assegnata la competenza sulla materia oggetto del parere. Qualora la questione sia di particolare rilevanza, il parere viene dato dall'Adunanza Generale, cioé da tutti i componenti guidati dal Oresidente.
Nella sua veste di organo giurisdizionale, il Consiglio di Stato decide in secondo grado avverso i proccedimenti dei Tribunali Amministrativi Regionali. Il ricorso va presentato entro sessanta giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione che s'intende impugnare e, tranne casi eccezionali, non ne sospende l'esecuzione. Sulle decisioni di particolare importanza si pronuncia lAdunanza Plenaria, composta da 12 consiglieri (4 per ognuna delle 3 sezioni giurisdizionali) e dal Presidente.
E' un organo giurisdizionale e di controllo amministrativo, ausiliario del Governo. Ad esso è affidato il controllo contabile su tutti gli atti della pubblica amministrazione nonché la funzione consultiva sulle leggi in materia di contabilità dello Stato. Particolare importanza assumono le attribuzioni giurisdizionali esercitate dalla Corte con riguardo alla responsabilità contabile dei funzionari dello Stato, alle pensioni ed al contenzioso contabile. Esercita il controllo preventivo sui provvedimenti amministrativi più importanti comportanti spese (visto di legittimità) ed un controllo successivo, attraverso pareri, relazioni e rapporti. Il suo funzionamento e la sua organizzazione sono stati ridisciplinati con L. 14 giugno 1994, n. 19. La Corte, già organo unico con sede in Roma, è attualmente articolata in sezioni regionali. Le sentenze delle sezioni possono essere appellate alle sezioni centrali.
E' il supremo organo istituito per garantire la legittimità costituzionale delle leggi emanate dal Parlamento, ed in generale la legalità dell`azione di tutti gli organi dello Stato. Essa giudica infatti:
Corte di cassazione
E' giudice collegiale. Quale organo supremo della giustizia la Corte di cassazione assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge. Ha sede in Roma.
Giudica in materia civile e in materia penale sulle sole questioni di diritto in relazione appunto all'interpretazione ed all'applicazione della legge. Di regola, la cognizione della Corte non ricomprende il riesame della controversia ma è limitata alla risoluzione di questioni di diritto; ove annulli la pronuncia impugnata, la Corte enuncia il principio al quale il giudice di rinvio deve attenersi, se dopo l`annullamento occorre proseguire il processo.
In materia penale, la Corte di cassazione decide in ogni caso nel merito, senza pronunciare annullamento, quando occorre applicare disposizioni di legge più favorevoli all'imputato, anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso, e non sia necessario assumere nuove prove diverse dall'esibizione di documenti (art. 619 c.p.p.).
La Corte di cassazione è divisa in sezioni (3 civili, una di lavoro, una per le controversie tributarie e 6 penali), e in ciascuna di esse giudica col numero invariabile di 5 votanti. A sezioni unite presieduta dal primo presidente giudica col numero invariabile di 9 votanti appartenenti alle sezioni civili o alle sezioni penali a seconda che si tratti di materia civile o di materia penale.
Tribunali Amministrativi Regionali (TAR)
Sono organi delle giustizia amministrativa, residenti nel capoluogo della Regione alla quale si estende la competenza. In 8 Regioni, in aggiunta al tribunale centrale, sono state istituite sezioni staccate con sedi in città diverse da capoluogo. Ogni TAR è formato da un Presidente e da almeno 5 magistrati amministrativi regionali. I TAR hanno:
La bandiera europea rappresenta non solo il simbolo dell'Unione europea ma anche quello dell'unità e dell'identità dell'Europa in generale. La corona di stelle dorate rappresenta la solidarietà e l'armonia tra i popoli d'Europa.
Il numero delle stelle non dipende dal numero degli Stati membri (aveva dodici stelle quando gli stati che l’hanno scelta erano solo sei). Le stelle sono dodici in quanto il numero dodici è tradizionalmente simbolo di perfezione (questo numero compare più volte nell'antico e nel nuovo testamento, dodici i figli di Giacobbe e le tribù di Israele, dodici gli apostoli di Gesù, dodici, come le porte della Gerusalemme Celeste, le edicole in San Giovanni, l'antica basilica lateranense cattedrale di Roma), completezza ed unità. La bandiera rimarrà pertanto invariata a prescindere dai futuri ampliamenti dell'Unione europea.
Diritto comunitario
Si intende con questo termine il complesso di norme che regola i rapporti tra gli Stati aderenti alla Unione europea. Questa normativa è in parte costituita da disposizioni dei rispettivi ordinamenti interni. Più propriamente ci si riferisce alle disposizioni emanate dagli organi legislativi dell`Unione con valore di disciplina generale per gli Stati membri. La disciplina comunitaria assume, essenzialmente, due forme: i regolamenti, direttamente applicabili in ciascun Stato membro e fonte diretta di diritto e di obbligo (al punto che taluni autori li considerano addirittura come fonti di diritto interno). Essi hanno portata generale e prevalgono sulla norma interna: è il giudice ordinario a sindacarne l`applicabilità. Trovano limite, secondo l`interpretazione della Corte costituzionale, nei principii della nostra Costituzione repubblicana e nei diritti inalienabili della persona umana; le direttive, rivolte agli Stati membri quali indicazioni vincolanti per essi, quanto alle scelte ed ai risultati, ma che richiedono poi provvedimenti attuativi nei singoli ordinamenti interni per diventare norma obbligatoria per il cittadino. Si veda la voce Direttiva CE.
Direttiva CE
E' l'atto promanante da organi della Comunità Economica Europea con il quale si detta la disciplina comune in una determinata materia (ad esempio, direttiva in tema di protezione dei lavoratori da infortuni sul lavoro, direttive sull`utilizzo di certi materiali o sul confezionamento di prodotti commerciali). La direttiva ha per destinatari gli Stati che hanno aderito alla Comunità e li obbliga ad emanare successive norme interne di attuazione. Per i singoli cittadini le direttive non sono immediatamente vincolanti, mentre lo sono poi le successive norme interne di adeguamento. In via di eccezione, le direttive sono di applicazione immediata nei seguenti casi: se impongono al destinatario un comportamento negativo; se si limitano a ribadire obblighi già previsti dai trattati istitutivi della comunità; se sono dettagliate e particolareggiate, al punto da escludere qualunque discrezionalità degli Stati membri per la sua attuazione.
Regolamento CEE
E' l'atto promanante da organi della Comunità Economica Europea, poi ridenominata, più semplicemente, Comunità Europea, con il quale si detta una disciplina comune in una determinata materia. A differenza dalle direttive, che sono vincolanti principalmente nei rapporti tra gli Stati aderenti alla Comunità, i regolamenti sono immediatamente validi ed efficaci sul piano dell`ordinamento interno e vincolano direttamente i cittadini.
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Marcello Guidotti, copyright 2005-2006
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