defibrillatore semiautomatico in farmacia

Il defibrillatore semiautomatico (DAE, defibrillatore automatico esterno; AED, automated external defibrillator) è un dispositivo in grado di effettuare la defibrillazione delle pareti muscolari del cuore in maniera sicura e senza una particolare competenza medica, in quanto è dotato di sensori per riconoscere l'arresto cardiaco dovuto ad aritmie, fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare: in questi casi, il DAE determina automaticamente se è necessaria una scarica e ne seleziona l'intensità necessaria. Non è prevista la possibilità di effettuare la scarica se il dispositivo rileva e segnala che non è necessaria.

disposizione degli elettrodiIl funzionamento è ottenuto applicando due elettrodi adesivi sul petto del paziente. Appena gli elettrodi sono applicati al soggetto interessato, il DAE controlla il ritmo cardiaco e può iniziare il processo di carica predisponendosi per la successiva applicazione della scarica. Quando il defibrillatore è carico, fornisce all'operatore istruzioni vocali, ricordando che nessuno deve toccare il paziente ed è necessario premere un pulsante per erogare la scarica.

Dopo la scarica il defibrillatore ripete il controllo del ritmo cardiaco e, se necessario, si reinizializza per effettuare una nuova scarica.

utilizzo del defibrillatore

L'utilizzo del DAE è fondamentale per intervenire tempestivamente sulla vittima, giacché - dopo aver effettuato automaticamente un controllo cardiaco - la scarica elettrica ristabilisce il battito regolare del cuore in caso di un arresto cardio-respiratorio, agendo sulla possibile fibrillazione (si presenta come un evanescente tremore cardiaco, una sorta di vibrazione cardiaca superficiale) che segue ad un infarto. Con il passare dei minuti, la fibrillazione si riduce fino alla totale asistolia, corrispondente ad un elettrocardiogramma piatto, il segnale di un totale blocco del muscolo cardiaco (paziente in arresto).

defibrillatoreLe dimensioni del defibrillatore variano a seconda dei modelli (mediamente 30 x 30 x 15 cm) che sebbene possano variare per forma, sono caratterizzati da funzionalità standard. Al suo interno si trovano i due elettrodi: è importante assicurarsi che aderiscano perfettamente, altrimenti il DAE può restituire una rilevazione sbagliata o del tutto assente, con la perdita di tempo prezioso per il loro riposizionamento.

Una volta spogliato il paziente e applicati i due elettrodi precedentemente liberati dalle loro pellicole di protezione, si accende il defibrillatore, e seguono passo dopo passo le istruzioni: una voce registrata, guida il soccorritore esperto o il semplice cittadino attraverso tutte le operazioni da effettuare.

In sintesi, appena acceso il DAE avvertirà di:

morte cardiaca improvvisa

L'arresto cardiaco, AC, è un evento naturale preceduto da un'improvvisa perdita di coscienza, che si verifica entro un'ora dall'inizio della sintomatologia acuta, in un soggetto con o senza cardiopatia nota preesistente. L'AC, è un evento drammaticamente rilevante; in ambiente extraospedaliero, si verifica in circa 1 persona su 1000 per anno (circa 55.000 eventi/anno soltanto in Italia); attualmente la percentuale di sopravvivenza dopo AC è solo il 2-3%. Il numero di decessi è ampiamente superiore alle morti per carcinoma polmonare, AIDS o incidenti stradali. Il 70-80% di tali eventi avviene nelle abitazioni private; circa il 65 % degli arresti cardiaci avviene in presenza di testimoni.

Ciò premesso, è sicuramente una buona idea conoscere i segni premonitori che possono far sospettare la possibilità di un arresto cardiaco, in modo da attuare o richiedere un soccorso precoce; questi sintomi sono:

L'evento, a volte preceduto dai citati segni premonitori, si verifica nella maggioranza dei casi come prima manifestazione della malattia coronarica. In caso di infarto miocardico acuto (IMA), l'incidenza delle aritmie responsabili dell'Arresto Cardiaco (AC) è massima durante le prime ore dall'insorgenza dei sintomi. Si stima che circa il 50% degli infarti miocardici sia complicato da arresto cardiaco irreversibile.

Nel 90% dei casi, l'eziologia dell'AC è riferibile a malattie cardiache : cardiopatia ischemica (85%),Cardiomiopatia Dilatativa / Ipertrofica (10% ), Cardiopatia Ipertensiva / Valvolare (5%), Sindromi Aritmogene Ereditarie (5%). Solo nel 10% la causa è extracardiaca (grave insufficienza respiratoria, emorragie, ecc.).

La letteratura scientifica internazionale documenta ampiamente che nell'80-85% circa dei casi, l'AC si presenta come Fibrillazione Ventricolare (FV) o la Tachicardia Ventricolare (TV) senza polso. Questi eventi, se trattati pronatemnte con la defibrillazione elettrica possono essere interrotti. Al contrario, nel 15-20% dei casi è riscontrabile l'Asistolia o la Dissociazione elettromeccanica (DEM), entrambi con esito fatale.

osservazione
La defibrillazione elettrica è l'unica terapia in grado di correggere la FV/TV, creando i presupposti per il recupero di un ritmo valido, con conseguente ripristino dell'attività contrattile del cuore. Però, occorre tener presente che la FV/TV evolve in breve tempo - se non trattata - verso l'asistolia, ritmo non defibrillabile e generalmente non suscettibile di alcuna terapia, il che dimostra ancora una volta l'importanza della precocità della defibrillazione.
Occorre tenere presente che l'efficacia della defibrillazione dipende anche dalla ossigenazione del cuore (importanza della Rianimazione Cardio - Polmonare precoce), dalla energia utilizzata e dalla impedenza toracica. L'anossia cerebrale provoca lesioni inizialmente reversibili che divengono irreversibili dopo 6 -10 minuti; la prevenzione del danno cerebrale dipende principalmente dalla rapidità ed efficacia delle manovre rianimatorie e dalla precocità della defibrillazione. L'importanza di un trempestivo intervento è riassunta dalla cosiddetta catena della sopravvivenza.

la catena della sopravvivenza

La sopravvivenza in caso di arresto cardiaco dipende dalla realizzazione della corretta sequenza di una serie di interventi, definita catena della sopravvivenza, convenzionalmente immaginata come una sequenza di 4 anelli-maglie che deve essere seguita senza interruzioni: la mancata attuazione di una delle fasi riduce drasticamente le possibilità di portare a termine con esito positivo il soccorso.

ecg

L'illustrazione mostra come le percentuali di sopravvivenza siano legate alla tempestività dell'intervento.
RCP = Rianimazione Cardio Polmonare
ACLS = Advanced Cardiac Life Support
BLS = Basic Life Support


catena della sopravvivenza
  • 1° anello = ALLARME PRECOCE: attivazione precoce del sistema di emergenza (118)
  • 2° anello = RCP PRECOCE: inizio precoce delle procedure di Rianimazione Cardio Polmonare
  • 3° anello = DEFIBRILLAZIONE PRECOCE: utilizzo precoce del DAE
  • 4° anello = ACLS PRECOCE: tempestiva applicazione delle procedure di soccorso avanzato.



LEGGE 3 aprile 2001, n.120

Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero. (G.U. Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2001)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga


la seguente legge:

Art. 1

1. E' consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonche' al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attivita' di rianimazione cardio-polmonare.
2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilita' dell'azienda unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanita', con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(( 2-bis. La formazione dei soggetti di cui al comma 1 puo' essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonche' dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione. ))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 aprile 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Visto, il Guardasigilli: Fassino


DECRETO 18 marzo 2011

Determinazione dei criteri e delle modalita' di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009.
(G.U. Serie Generale n. 129 del 6 giugno 2011)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con il

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge del 3 aprile 2001, n. 120, recante norme sull'utilizzo dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero;
Visto l'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003, che approva le «Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici»;
Visto l'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale» (legge finanziaria 2010), che autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per favorire la diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, secondo i criteri e le modalita' da individuare con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
Riconosciuto che la fibrillazione ventricolare e' causa rilevante di decessi sull'intero territorio nazionale e che la defibrillazione precoce rappresenta il sistema piu' efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza;
Rilevata l'opportunita' di diffondere in modo capillare l'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni sul territorio nazionale anche a personale non sanitario, opportunamente formato, nella convinzione che l'utilizzo di tale apparecchiatura possa prevenire o quanto meno ridurre il numero di morti per arresto cardiocircolatorio;
Ritenuto di provvedere alla individuazione dei criteri e delle modalita' per favorire la diffusione di defibrillatori semiautomatici confermando le indicazioni contenute nel documento approvato con l'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 «Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici», nonche' integrando tali indicazioni con ulteriori criteri e modalita' descritti in un apposito allegato A al presente decreto;
Ritenuto, altresi', di finalizzare le risorse di cui all'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, al finanziamento di programmi regionali per favorire la diffusione di defibrillatori semiautomatici;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 recante norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria, con cio' disponendo che dette Province Autonome non partecipano alla ripartizione di finanziamenti statali che per la relativa quota sono resi disponibili per essere destinati alle finalita' di cui al comma 126 del medesimo articolo;
Acquisita l'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sancita nella seduta del 16 dicembre 2010 ai sensi del citato art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. La finalita' del presente decreto e' quella di individuare i criteri e le modalita' per favorire la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni e fissare i criteri per l' utilizzazione delle risorse di cui all'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. Il presente decreto promuove la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni, indicando i criteri per l'individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilita' dei defibrillatori semiautomatici esterni, nonche' le modalita' della formazione degli operatori addetti.

Art. 2

Programmi regionali per la diffusione
dei defibrillatori semiautomatici esterni e relativo finanziamento

1. Le Regioni predispongono, nei limiti delle risorse previste dall'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, programmi per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni in base alle indicazioni contenute nel documento approvato con l'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 «Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici», nonche' agli ulteriori criteri e modalita' indicati nell'allegato A al presente decreto.
2. Le risorse previste dall'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n 191, vengono ripartite per singola Regione e Provincia Autonoma secondo gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato B al presente decreto. Le quote individuate quali quote teoricamente spettanti alle Province di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni recate dal citato art. 2, comma 109, della legge 191/2009, sono rese disponibili per essere destinate alle finalita' di cui al comma 126 del medesimo articolo;
La materiale erogazione degli importi di cui al comma 2 alla singola Regione e' subordinata:
a) per quanto attiene alle risorse relative all'anno 2010, alla presentazione da parte della singola Regione del programma di cui al comma 1 e alla sua valutazione positiva da parte del Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in base alla sua coerenza con i criteri e le modalita' di cui al medesimo comma;
b) per quanto attiene alle risorse relative all'anno 2011, alla presentazione da parte della singola Regione di una relazione sulla prima attuazione del programma di cui al comma 1 e alla sua valutazione positiva da parte dello stesso Comitato;
c) per quanto attiene alle risorse relative all' anno 2012, per una quota pari al 60 per cento alla presentazione, da parte della singola Regione di una relazione sulla prosecuzione dell'attuazione del programma di cui al comma 1 e alla sua valutazione positiva da parte dello stesso Comitato, per la rimanente quota del 40 per cento alla presentazione da parte della singola Regione, di una relazione finale sul completamento dell'attuazione del programma e alla sua valutazione positiva, da parte del medesimo Comitato.
4. Le Province di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, a valere sulle proprie risorse finanziarie. Delle azioni intraprese e degli obiettivi realizzati danno notizia al Ministero della Salute.

Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro della salute
Fazio
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Roma, 18 marzo 2011

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 392

Allegato A

A) Criteri e modalita' gia' fissati dall'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 «Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici»

1. Premessa

Il defibrillatore semiautomatico e' un dispositivo medico che puo' essere utilizzato sia in strutture sanitarie sia in qualunque altro tipo di strutture, fisse o mobili, stabili o temporanee. L'affidabilita' di tali apparecchiature (sia per specificita' che per sensibilita'), dove e' automatico il solo riconoscimento della tipologia dell'aritmia ed il comando avviene per mano dell'operatore, deve consentire l'uso da parte di soggetti di cui all'art. 1, comma 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120 e permette di effettuare le seguenti operazioni:
l'analisi automatica dell'attivita' elettrica del cuore d'una persona vittima di un arresto cardiocircolatorio al fine di interrompere una fibrillazione o tachicardia ventricolare;
il caricamento automatico dell'apparecchio quando l'analisi sopradescritta e' positiva al fine di giungere a ripristinare un ritmo cardiaco efficace, attraverso una sequenza di shock elettrici esterni transtoracici, d'intensita' appropriata, separati da intervalli di analisi. Gli intervalli di tempo, che devono separare gli shock, in caso di shock ripetuti, in accordo con le linee guida internazionali, sono programmati negli apparecchi e non sono accessibili agli utilizzatori non medici. la registrazione dei tratti elettrocardiografici realizzati e dei dati di utilizzazione dell'apparecchio.

2. Criteri per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico

Nel rispetto della programmazione sanitaria delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 della legge 3 aprile 2001, n. 120, vengono individuati i seguenti criteri:
a) accertamento della conformita' alle norme in vigore, della funzionalita', della manutenzione e revisione periodica del defibrillatore semiautomatico da parte delle strutture che se ne dotano;
b) possesso, da parte di tutto il personale sanitario non medico, nonche' del personale non sanitario, che utilizza il defibrillatore semiautomatico, di idonea formazione validata e sistematicamente verificata;
b1) la formazione ha l'obiettivo di permettere il funzionamento, in tutta sicurezza, del defibrillatore semiautomatico, per assicurare l'intervento sulle persone vittime di un arresto cardiocircolatorio.
L'operatore che somministra lo shock elettrico con il defibrillatore semiautomatico e' responsabile, non della corretta indicazione di somministrazione dello shock che e' determinato dall'apparecchio, ma della esecuzione di questa manovra in condizioni di sicurezza per lo stesso e per tutte le persone presenti intorno al paziente;
b2) i programmi di formazione ed aggiornamento e verifica, nonche' l'accreditamento dei formatori e la relativa certificazione, sono definiti dalle Regioni e dalle Province Autonome, sentiti i comitati tecnici regionali per l'emergenza;
b3) la formazione, il cui programma e' specificato successivamente, deve essere dispensata, sotto la responsabilita' di un medico, da istruttori qualificati.
b4) i candidati, prima di conseguire l'attestato di formazione all'uso del defibrillatore semiautomatico devono sottoporsi ad una prova pratica (e, se necessario, anche teorica) che ne valuti la preparazione su:
a) il riconoscimento di un arresto cardiocircolatorio;
b) la messa in atto dei metodi di rianimazione di base (in accordo con le linee guida internazionali) in relazione agli ambiti di utilizzo;
c) il ricorso al defibrillatore semiautomatico per l'analisi dell'attivita' elettrica cardiaca;
d) l'applicazione, in sicurezza, di una sequenza di scariche di defibrillazione;
e) la presenza di anomalie di funzionamento dell'apparecchio.

A seguito del superamento della prova viene rilasciata, ad ogni candidato che ha frequentato il corso, da parte del centro di formazione, un'attestazione di formazione all'uso del defibrillatore semiautomatico.

b5) La formazione iniziale deve prevedere:
1) la conoscenza dei metodi di rianimazione cardiopolmonare di base (in accordo con le linee guida internazionali);
2) una parte teorica avente ad oggetto: finalita' della defibrillazione precoce, elementi fondamentali di funzionalita' cardiaca, pericoli e precauzioni per i pazienti e per il personale, presentazione e descrizione dell'apparecchio, alimentazione, uso e manutenzione, modalita' di messa in opera e dimostrazione da partedel formatore;
3) una parte pratica relativa a: messa in opera sul manichino della sequenza di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione semiautomatica, raccolta dei dati registrati e analisi dell'intervento.

c) Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, attraverso le aziende sanitarie locali od ospedaliere, sedi di 118 o territorialmente competenti, effettuano la verifica ed il controllo di qualita' delle prestazioni, anche mediante l'istituzione di un apposito registro epidemiologico.

Il soggetto autorizzato e' tenuto a comunicare immediatamente, secondo modalita' indicate dalle Regioni e Province Autonome, l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, al fine di garantire la catena della sopravvivenza.
d) L'autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico, in sede extra ospedaliera, e' nominativa ed ha la durata di dodici mesi.
Il rinnovo di autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico e' accordato, ogni dodici mesi, previa verifica della permanenza dei criteri autorizzativi.
e) Presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedalieree' depositato l'elenco dei defibrillatori semiautomatici con la specifica del modello e della sede ove sono disponibili, nonche' l'elenco delle persone che possono utilizzare.

B) Ulteriori criteri e modalita' per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni

1. Criteri per la distribuzione dei defibrillatori semiautomatici esterni.
La diffusione graduale ma capillare dei defibrillatori semiautomatici esterni deve avvenire mediante una distribuzione strategica in modo tale da costituire una rete di defibrillatori in grado di favorire la defibrillazione entro quattro/cinque minuti dall'arresto cardiaco, se necessario prima dell'intervento dei mezzidi soccorso sanitari.
La collocazione ottimale dei defibrillatori deve essere determinata in modo che gli stessi siano equidistanti da un punto di vista temporale rispetto ai luoghi di potenziale utilizzo. In particolare, sono da collocare in luoghi di aggregazione cittadina e di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico, in strutturedove si registra un grande afflusso di pubblico e, in genere, ove sia piu' attesa l'incidenza di arresti cardiaci, tenendo conto comunque della distanza dalle sedi del sistema di emergenza.
Sulla base di tale criteri, devono essere identificate nel territorio regionale le seguenti aree:
aree con particolare afflusso di pubblico;
aree con particolari specificita' come luoghi isolati e zone disagiate (montagna, piccole isole), pur se a bassa densita' di popolazione.
Va pertanto valutata, sulla base dell'afflusso di utenti e di dati epidemiologici ed in base a specifici progetti, l'opportunita' di dotare di defibrillatori semiautomatici esterni i seguenti luoghi e strutture:
luoghi in cui si pratica attivita' sanitaria e sociosanitaria: strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali autorizzate, poliambulatori, ambulatori dei medici di medicina generale;
luoghi in cui si pratica attivita' ricreativa ludica, sportiva agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico:
auditorium, cinema, teatri, parchi divertimento, discoteche, sale gioco e strutture ricreative, stadi, centri sportivi; luoghi dove vi e' presenza di elevati flussi di persone o attivita' a rischio: grandi e piccoli scali per mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi, strutture industriali;
luoghi che richiamano un'alta affluenza di persone e sono caratterizzati da picchi notevoli di frequentazione: centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari e stazioni sciistiche;
strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per i minori, centri di permanenza temporanea e assistenza; strutture di Enti pubblici: scuole, universita', uffici;
postazioni estemporanee per manifestazioni o eventi artistici, sportivi, civili, religiosi;
le farmacie, per l'alta affluenza di persone e la capillare diffusione nei centri urbani che le rendono di fatto punti di riferimento in caso di emergenze sul territorio.

I defibrillatori devono essere collocati in posti facili da raggiungere e con un cartello che ne indichi la presenza con la dicitura ed il simbolo del defibrillatore semiautomatico esterno ben visibile; le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare l'installazione di un sistema automatico di allertamento del 118.
In via prioritaria devono essere dotati di defibrillatori semiautomatici esterni a bordo, durante il servizio attivo, i seguenti mezzi:
1. mezzi di soccorso sanitario a disposizione del sistema di emergenza territoriale 118;
2. mezzi di soccorso sanitario appartenenti alle organizzazioni di volontariato, alla Croce Rossa Italiana ed al Dipartimento della Protezione Civile;
3. mezzi aerei e navali adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi;
4. ambulanze di soggetti pubblici e privati che effettuano servizio di assistenza e trasporto sanitario.
Inoltre, puo' essere opportuno dotare di defibrillatori semiautomatici esterni i mezzi destinati agli interventi di emergenza della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia locale, del Soccorso alpino e speleologico, delle Capitanerie di Porto.

2. Modalita' di allocazione dei defibrillatori semiautomatici esterni Nell'ambito della programmazione della distribuzione dei defibrillatori semiautomatici esterni sul territorio, le Regioni predispongono piani che individuano specifiche priorita' di allocazione dei dispositivi, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione e sulla base della contestuale attivita' di formazione e addestramento all'uso degli operatori e dei cittadini, fermo restando che, ai fini dello svolgimento dell'attivita' istituzionale, devono essere dotati di defibrillatori semiautomatici esterni prioritariamente tutti i mezzi di soccorso di base del sistema di emergenza territoriale e le strutture di emergenza, compresi i mezzi delle associazioni di volontariato o privati che operano nell'ambito del sistema stesso.
Inoltre, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, attraverso le proprie organizzazioni dell'emergenza territoriale 118, valutano progetti di acquisizione di defibrillatori semiautomatici esterni con fondi privati, nonche' le attivita' per le quali il soggetto esercente e' tenuto a dotarsi a proprie spese di defibrillatori semiautomatici esterni.
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano predispongono piani di comunicazione per sensibilizzare la popolazione alle potenzialita' e all'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni, anche avvalendosi della rete delle farmacie come centri di educazione sanitaria.

3. Attivita' formativa
I corsi di formazione ed addestramento hanno l'obiettivo di divulgare il piu' possibile tra la popolazione la conoscenza dell'utilita' dell'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni sulle persone colpite da arresto cardiocircolatorio, nonche' di permetterne l'utilizzo in piena sicurezza.
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi delle proprie organizzazioni dell'emergenza territoriale 118, provvedono a disciplinare l'erogazione dei corsi di formazione e di addestramento in Supporto Vitale di Base - Defibrillazione (Basic Life Support - Defibrillation) per i soccorritori non medici e a definire i programmi di formazione, aggiornamento e verifica, le modalita' di certificazione ed i criteri di accreditamento dei centri di formazione. Tali corsi sono svolti in conformita' alle linee guida stabilite in materia con l'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 27 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71, del 26 marzo 2003, nonche' in conformita' alle linee guida internazionali vigenti in materia.
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere uniformi le modalita' di erogazione ed il livello di formazione dei corsi, affidano la loro realizzazione alle centrali operative del sistema di emergenza 118 ed ai centri di formazione accreditati di altre strutture del Servizio Sanitario Regionale, delle Universita', degli Ordini professionali sanitari, delle organizzazioni medico-scientifiche di rilevanza nazionale, della Croce Rossa Italiana e delle Associazioni di volontariato nazionali e regionali operanti in ambito sanitario, degli Enti pubblici che hanno come fine istituzionale la sicurezza del cittadino, nonche' di altri soggetti pubblici e privati operanti in ambito sanitario che dispongono di un'adeguata struttura di formazione.
Le Regioni definiscono le modalita' di retraining degli operatori abilitati, da effettuarsi ogni 24 mesi. L'autorizzazione all'impiego del defibrillatore e' riconosciuta su tutto il territorio nazionale.

4. Registrazione dei defibrillatori semiautomatici esterni e coordinamento dell'attivita'
Ai fini della sorveglianza del rispetto della normativa di esercizio relativa alle apparecchiature elettromedicali, la detenzione del defibrillatore semiautomatico esterno deve essere comunicata alla struttura del Servizio Sanitario Regionale individuata allo scopo dalle Regioni e Province Autonome. Le informazioni relative ai defibrillatori semiautomatici esterni presenti sul territorio vengono messe a disposizione delle centrali operative 118 di riferimento.
Il coordinamento delle attivita' di defibrillazione e' effettuato dalle centrali operative 118 competenti per territorio. Le centrali operative dispongono di tutte le informazioni relative alla dislocazione dei defibrillatori semiautomatici esterni, sia per intervenire tempestivamente sul luogo dell'evento in caso di segnalazione di utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno, sia per il monitoraggio delle attivita' di defibrillazione, anche ai fini della loro manutenzione.
Le Regioni e le Province Autonome dispongono delle informazioni relative all'acquisizione, registrazione e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni sul territorio.

Allegato 2 [omissis]


aspetti-medico legali del soccorso

pronto soccorso e primo soccorso

Il Pronto Soccorso è un insieme di attività sanitarie complesse (es. defibrillazione, intubazione, somministrazione di farmaci, ecc.) finalizzati al trattamento di emergenza di uno stato patologico insorto improvvisamente. Generalmente tali manovre sono di pertinenza sanitaria.

Con il termine Primo Soccorso si intendono le manovre di assistenza di base (es. chiamata al 118, massaggio cardiaco, respirazione bocca a bocca ... ) finalizzate al miglioramento delle condizioni cliniche della persona colta da malore e alla prevenzione delle complicanze; non vengono utilizzati farmaci o dispositivi medici.

Il soccorso è un obbligo: Morale, Medico-legale e Deontologico.

omissione di soccorso

Art. 593 del Codice Penale (CP). Commette tale reato

"Chiunque trovando [ ... ] un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne avviso alla autorità."

Sanzioni penali (1. 72/2003) sono:

Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 2500 euro.

Se dall'omissione del soccorso ne deriva una lesione personale la pena è aumentata.

In caso di morte la pena è raddoppiata.

Art 54 CP (Stato di necessità)

"Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si attua a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo."

L'unica eccezione all'obbligo del soccorso è costituita dalle cause di forza maggiore, cioè avvenimenti esterni naturali, inevitabili ed irresistibili, quali grave malattia del soccorritore, ostacoli fisici al raggiungimento della persona da soccorrere, soccorso in condizioni di reale e consistente pericolo (incendi, esalazione di gas tossici, presenza di cavi di corrente elettrica scoperti, ecc.). Se sussistono tali circostanze, il soccorritore volontario non sanitario può astenersi dal prestare il soccorso se la situazione può mettere a repentaglio la propria vita o sicurezza.
Al contrario, il soccorritore sanitario, avendo "un particolare dovere giuridico ad esporsi al pericolo" anche al di fuori della propria attività lavorativa, non può esimersi dal soccorso. L'omissione di soccorso non è assolutamente giustificata dalla mancanza di specializzazione inerente la patologia della persona da soccorrere o dall'essere sprovvisto dell'attrezzatura adatta:

Art.7 del Codice Deontologico:

"Il medico indipendentemente dalla sua abituale attività non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza"

Sentenza n. 6804/2000 IV: riguarda la condanna di un medico che aveva omesso di prestare le prime cure sul luogo di un incidente stradale, adducendo la giustificazione di non avere avuto a disposizione gli idonei strumenti di soccorso.

omissione della respirazione bocca a bocca

La riluttanza del soccorritore ed il timore di contrarre malattie sono le principali cause di tale omissione. In un'indagine su 1000 soccorritori BLS laici, solo il 15 per cento si è dichiarato disponibile ad eseguire la ventilazione bocca-a-bocca a sconosciuti.

La bassa probabilità di contrarre malattie, la conoscenza della letteratura in merito, l'obbligo del medico ad esporsi al pericolo, impongono al medico l'attuazione di tutte le manovre che possono contribuire a migliorare la prognosi della vittima.

traumi conseguenti al soccorso

Nel caso dell'Arresto Cardiaco, la proporzionalità tra fatto e pericolo è rappresentata dalle possibili complicazioni della RCP (es. fratture costali) rispetto al reale pericolo della progressione da morte clinica a biologica. In questo caso, quindi lo stato di necessità trasforma il fatto "aver fratturato le coste" da reato a non reato (art 54 C.P)

quando interrompere la Respirazione Cardio Polmonare

ambulanzaIl soccorritore volontario non medico, espletato l'obbligo di denuncia all'autorità (118), se è in grado, inizia le elementari manovre di primo soccorso e le continua fino all'esaurimento fisico o all'arrivo dei soccorsi sanitari, non avendo le capacità per constatare il decesso.

Per quanto riguarda il medico, le indicazioni della letteratura scientifica non indicano un tempo minimo di RCP, in quanto sono troppe le variabili che possono condizionare l'esito: temperatura ambientale, ritmo presente all'esordio dell'arresto, determinazione sicura del tempo intercorso fra la comparsa dell'arresto e l'inizio della RCP.

La Pretura di Genova nel 1991 ha condannato per omicidio colposo 2 Anestesisti e 3 Chirurghi per non aver protratto la RCP per un tempo di almeno 30 minuti, con la conseguente morte per arresto cardiaco di un bambino di nove anni, avvenuta durante un intervento di appendicectomia.

la defibrillazione elettrocardiaca

La defibrillazione manuale è un atto medico non delegabile, non compreso nel mansionario infermieristico, in quanto necessita di peculiari conoscenze di pertinenza esclusivamente medica.Al contrario la defibrillazione cardiaca semiautomatica, in quanto si sostituisce all'operatore nella diagnosi del ritmo cardiaco, è attuabile anche dagli infermieri e dal personale laico, adeguatamente addestrato.

Legge 120 del 2 aprile 2001: uso del Defibrillatore Cardiaco Semiautomatico in ambiente extraospedaliero

Art. 1 - è consentito l'uso del Defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare.

Art. 2 - Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle ASL e delle AO dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei Defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema 118 competente per territorio o laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità della ASL o AO sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della Sanità, con proprio decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Legge 69 del 15 marzo 2004: modifica il comma 1 dell'Art 1 della legge 120, estendendo l'uso del DAE alla sede intraospedaliera.

Gazzetta Uff. n°71 del 26/3/2003, riporta l'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, inerenti le linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici. Il testo riporta:

"… l'operatore che somministra lo shock elettrico con il defibrillatore semiautomatico è responsabile non della corretta indicazione alla defibrillazione, che è decisa dall'apparecchio, ma della esecuzione di questa manovra in condizioni di sicurezza …"

addestramento BLS-D

La Giunta Regionale del Lazio (20 dicembre 2002, del n° 1727) ha deliberato che:

L'addestramento BLS-D deve essere effettuato secondo Linee guida ILCOR. L'Agenzia di Sanità Pubblica sovrintende all'organizzazione dei corsi.

L'autorizzazione all'uso del DAE, richiesto per gli infermieri e i laici, deve essere rilasciata dalle ASL, Aziende Ospedaliere, IRCCS, sedi di U.0. di Cardiologia, Rianimazione o Medicina d'urgenza, e dalle Centrali SES 118, che possono demandare la formazione ad Enti o Associazioni pubbliche o private. L'autorizzazione deve essere rinnovata ogni 12 mesi.

Presso le Centrali Operative del 118 deve essere istituito un registro che riporti i dati identificativi e la localizzazione dei DAE presenti sul territorio, nonché l'elenco delle persone autorizzate all'uso.


principi di funzionamento dei computer1 principi di fuzzy logic2 applicazioni della fuzzy logic3 microinfusori per insulina4 siringhe hipospray5 capsule per videodiagnostica6 misura della temperatura7 biochip per studi preclinici8 mesoterapia, elettroterapia, microaghi9 mercato farmaceutico e aziende in INTERNET10 fisica dei sistemi diagnostici11 imaging diagnostico con isotopi radioattivi12 imaging diagnostico senza isotopi radioattivi13 14 firma digitale15
HOME PAGE HOME PAGE

Marcello Guidotti, copyright 2012
Le fotografie sono tratte da siti web e sono, o possono ritenersi, di pubblico dominio purché utilizzate senza fini di lucro. Le immagini di prodotti presenti nel sito hanno unicamente valenza esemplificativa oltre che, eventualmente, illustrare messaggi fuorvianti e non vi è alcun richiamo diretto o indiretto alla loro qualità e/o efficacia il cui controllo è affidato alle autorità regolamentatorie.