prodotti "bio"

logo SANAIl "Sana" di Bologna, il Salone Internazionale della Salute, Alimentazione, Naturale, Ambiente, è la manifestazione fieristica più ampia e completa al mondo per il mercato del Naturale (450 espositori da 25 Paesi). Qui, è stato delineato il "ritratto" del consumatore tipo di prodotti biologici, cliente di erboristerie e che preferisce prodotti DOP (Denominazione di Origine Protetta) o DOC (Denominazione di Origine Controllata) a quelli correnti. Il consumatore tipo, salutista a tutti i costi, è una donna, ha quarant’anni ed è laureata, abita in una grande città del Nord e se può si cura con erbe e medicina alternativa. Comunque, da qualche tempo sono in aumento i clienti di sesso maschile, sostenitori anch'essi della necessità di conservare salute e benessere.

L’Italia è tra i più grandi produttori, oltre che europei, anche mondiali di biologico. Con un milione e 170 mila ettari di coltivazioni biologiche (l’8% della superficie agricola nazionale, il 27% di quella Ue), dai quali i quasi cinquantamila agricoltori (per la maggior parte uomini quarantenni) ricavano ogni anno un milione e 800 mila tonnellate di produzioni di cereali, ortaggi e frutta (il 30% nella Ue). In aumento anche le aziende di trasformazione, 4.300 il 10 per cento in più rispetto al 2002, e gli importatori che sono a più 27 per cento. Cifre e percentuali che portano il giro d’affari del biologico italiano a 1,6 miliardi di euro: una quota significativa di un business che in Europa vale 11 miliardi, negli Usa e in Canada 13, in Giappone mezzo miliardo.

Dal Sana sono emerse cifre che fanno comprendere perché in molti si affidano al business del biologico: oltre un milione di italiani si sono convinti a consumare «bio» e una famiglia su cinque spende all’anno 80 euro per prodotti naturali (l’1,5% delle spese alimentari). Si stima che i soli prodotti alimentari biologici valgano alla produzione 746,8 milioni di euro, pari ad un fatturato al pubblico di oltre 1.493 milioni di euro con un incremento annuale dell’8,5%. Ad ogni angolo anche delle piccole città ci sono bio-negozi: se ne contano oltre 1.100 con una quota di mercato intorno al 60%. E anche la grande distribuzione sta contribuendo a l’impulso sui consumi: attraverso i 1.700 punti vendita di super e ipermercati passa già il 35% dei consumi bio, nonostante l’offerta di prodotti naturali rappresenti ancora solo l’1,6% di quella complessiva.

agricoltura sostenibile e prodotti biologici

rotazione agraria
La rotazione delle colture consiste nell'evitare di avvicendare su un terreno, per due volte di seguito, un ciclo colturale della stessa pianta o di piante della stessa famiglia. La rotazione offre diversi vantaggi sulla vita del terreno e sulla nutrizione delle piante:
  • contribuisce ad interrompere il ciclo vitale degli organismi nocivi legati ad una certa coltura; in particolare, la successione di piante di famiglie differenti (per esempio, alternanza tra graminacee e piante oleaginose, tipo grano e colza) permette di interrompere il ciclo di alcune erbacce;
  • grazie alla diversità dei sistemi radicali, il profilo del terreno è esplorato meglio, il che si traduce in un miglioramento delle caratteristiche fisiche del suolo e in particolare della sua struttura (limitandone il compattamento e la degradazione), e quindi della nutrizione delle piante;
  • l'impiego delle leguminose consente l'aggiunta di azoto simbiotico al suolo; più in generale, la composizione dei diversi residui colturali contribuisce alla qualità dell'humus.
L'agricoltura sostenibile o bioagricoltura tenta di reintrodurre questa antica pratica.
(Fonte: wikipedia)
Gli alimenti "biologici" sono prodotti ottenuti dall'agricoltura biologica: sistema produttivo che, a partire dalla coltivazione, fino al prodotto finito, rispetta la salute dell'uomo e dell'ambiente, escludendo il ricorso a qualsiasi prodotto chimico di sintesi ed a qualsiasi organismo geneticamente modificato, conservando e migliorando le caratteristiche del suolo.

Per la coltivazione di questi alimenti:

Gli alimenti biologici sono regolamentati da una specifica e rigorosa normativa europea che prevede il controllo e la certificazione del processo produttivo e del prodotto. Questo controllo compare nell'etichetta.

Attraverso i criteri produttivi citati, l'agricoltura biologica si propone di:

certificazione e produzione dei prodotti biologici

L'agricoltura biologica è un metodo di produzione definito e disciplinato a livello comunitario dal Regolamento CE 834/07 e CE 889/08, il Regolamento CE 271/10 definisce l'uso del nuovo logo europeo e modifica alcune norme di etichettatura.

I prodotti biologici si riconoscono in quanto marchiati con un contrassegno di riconoscimento e controllati da enti riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Tali enti hanno il compito di controllare il processo produttivo in ogni singola fase del ciclo, e verificare l'idoneità delle aziende produttrici che, a loro volta, devono garantire una qualità di prodotto e metodi di produzione conformi alla normativa. La certificazione è l'unica concreta garanzia che un'azienda che opera nel biologico può fornire seguendo un protocollo di rigide norme a cui deve conformarsi sia per la produzione di materie prime che per la loro eventuale trasformazione in prodotti finiti.

marchio comunitario

Marchio Comunitario Bio

marchio agricoltura biologicaè il marchio che la Commissione Europea ha adottato il 22 dicembre 1999. È facoltativo e può essere inserito sulle etichette dei prodotti biologici contenenti almeno il 95 % di ingredienti biologici certificati e provenienti da paesi CEE. Questo marchio potrà essere utilizzato dalle aziende - sempre che il prodotto sia conforme al reg.834 e re.889 - non oltre il 1°luglio 2012.

nuovo logo comunitario prodotti di agricoltura biologicadal 1° Luglio 2010, secondo quanto previsto del regolamento europeo N. 271/2010, ogni prodotto da agricoltura biologica preconfezionato, realizzato in uno degli Stati membri dell'UE, dovrà riportare obbligatoriamente il nuovo marchio, costituito da una foglia il cui contorno è individuato da dodici stelle, la dodicesima è legata al picciolo e ricorda una cometa. Sono esclusi da tale obbligo i prodotti d'importazione che potranno scegliere se utilizzarlo o meno. Ovviamente la presenza del marchio comunitario, per i prodotti d'importazione, non favorisce la consapevolezza del consumatore. Accanto al nuovo logo europeo potranno essere presenti i marchi dei vari enti certificatori, ed altri di varia natura.

Marchio DEMETER

logo DEMETERè un marchio internazionale, depositato all'Ompi (organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) di Ginevra nel 1961 (in Italia dal 1986), che identifica i prodotti da agricoltura biodinamica... a livello normativo l'agricoltura biodinamica è equiparata a quella biologica (Reg. CEE2092/91) e controllata con le stesse modalità. Dunque, il termine Biodinamico è solo un elemento di attrazione per il consumatore e il marchio non identifica un ente certificatore.

marchio AIABMarchio AIAB

Il logo dell'Associazione Italiana Agricoltura Biologica, è un marchio volontari che identifica le aziende che seguono i disciplinari più restrittivi della normativa europea.

certificazione da Enti nazionali

A livello nazionale, esistono degli enti preposti alla certificazione che operano su precisa autorizzazione del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e che operano in stretta collaborazione con gli ispettorati agrari regionali.

Il regolamento europeo "relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91", definisce il metodo di produzione agricolo per prodotti vegetali ed animali, e si estende anche alle fasi successive: trasformazione, etichettatura, confezionamento, magazzinaggio, importazione da altri Paesi.

Lo stesso regolamento, inoltre, definisce le procedure di controllo e di certificazione. Per dare maggiore visibilità e facilitare così l'acquirente nell'identificazione dei prodotti ottenuti con metodo di produzione biologico, l'UE ha adottato un logo valido per tutti i Paesi membri. L'uso del logo implica che i prodotti sono soggetti ad un regime di controllo, attuato sotto la responsabilità degli Stati membri, in ogni fase della commercializzazione e garantisce l'autenticità dei prodotti ed il metodo di produzione biologico.

Il DLgs 220/95 regolamenta il sistema di controllo in Italia. Individua nel Ministero delle Risorse Agricole e nella Regione, l'autorità competente in materia di coordinamento delle attività inerenti l'applicazione della regolamentazione comunitaria sull'agricoltura biologica tramite gli "Organismi di Controllo" (OdC) autorizzati dallo stesso Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ad effettuare controlli diretti nelle aziende e cerificare le produzioni agricole.

Ogni agricoltore che intende produrre con metodi biologici deve scegliere il proprio ente certificatore che, con i propri ispettori, controlla che tutte le fasi della produzione avvengano nel rispetto della normativa vigente. Una volta appurato che l'azienda ha lavorato correttamente, viene rilasciato l'attestato di certificazione, nonché l'autorizzazione alla stampa delle etichette, il cui numero deve essere compatibile con la quantità di prodotto per cui viene rilasciata la certificazione. Questi Enti (16 in essere al gennaio 2004, v. marchi in basso), riconosciuti dalla CEE, eseguono controlli periodici nelle aziende, effettuano l'analisi delle produzioni e garantiscono l'applicazione dei regolamenti comunitari.

enti certificatori agricoltura biologica

Tutti i prodotti che soddisfano le condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di agricoltura biologica possono, conformemente al principio del mercato unico sancito dal trattato di Roma, circolare sull'insieme del territorio dell'Unione europea, sia che essi siano stati prodotti nell'Unione europea o importati da paesi terzi. Pertanto, gli Stati membri non possono, per motivi inerenti al metodo di produzione biologica o all'indicazione dello stesso nell'etichettatura o nella pubblicità, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento in questione.

E' importante tenere a mente che gli enti certificatori sono a loro volta soggetti a controllo: con Decreto 23 dicembre 2008, il MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI ha revocato l'autorizzazione alla "ANCCP Srl", in Milano, ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

etichettatura e diffusione del prodotto biologico

tipo di conoscenza dei bioprodottiL'etichettatura dei prodotti biologici è un aspetto molto importante e delicato in quanto interessa direttamente il consumatore, che appunto attraverso l'etichetta conosce i dati più immediati diretti sulle caratteristiche del prodotto che sta acquistando.
L'operatore biologico, per parte sua, deve rispettare determinate regole e al tempo stesso deve valorizzare al massimo la sua etichetta, che è il primo biglietto da visita del prodotto.
L'etichetta svolge un ruolo fondamentale soprattutto nella grande distribuzione, tanto che pubblicitari e psicologi si accaniscono nello scegliere colori, grafiche ed immagini che possano attirare l'attenzione e comunicare al consumatore la storia, l'identità, l'essenza del prodotto.
Come risulta dal diagramma a torta, il livello di conoscenza reale dei consumatori di prodotti "bio" è decisamente scarso: il 76 per cento, nel periodo dell'indagine (della quale peraltro non sono note né la consistenza numerica del campione né la modalità di rilevazione), dimostrava una conoscenza comunque inadeguata.

TITOLO IV

ETICHETTATURA

Articolo 23

Uso di termini riferiti alla produzione biologica

1. Ai fini del presente regolamento, si considera che un prodotto riporta termini riferiti al metodo di produzione biologico quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono descritti con termini che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento. In particolare i termini elencati nell'allegato, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, quali «bio» e «eco», possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, nell'intera Comunità e in qualsiasi lingua comunitaria, nell'etichettatura e nella pubblicità di prodotti che soddisfano le prescrizioni previste dal presente regolamento o stabilite in virtù del medesimo. [Il precedente regolamento abrogato, prevedeva che i prodotti certificati riportassero in etichetta la dizione "agricoltura biologica", lasciando libertà nell'utilizzo del termine "biologico"... poiché ggi alimenti naturali non sono di sintesi, è ovvio che sono biologici. Il presente paragrafo, ora limita normativamente l'uso del termine biologico. NdR]

Nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto agricolo vivo o non trasformato si possono usare termini riferiti al metodo di produzione biologico soltanto se, oltre a tale metodo, anche tutti gli ingredienti di tale prodotto sono stati ottenuti conformemente alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

2. I termini di cui al paragrafo 1 non vanno utilizzati in alcun luogo della Comunità e in nessuna lingua comunitaria, nell'etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali di prodotti che non soddisfano le prescrizioni del presente regolamento, salvo qualora non si applichino a prodotti agricoli in alimenti o mangimi o non abbiano chiaramente alcun legame con la produzione biologica. [p.e. si può scrivere "biodilizia" senza dover essere assoggettati al presente regolamento. NdR]

Nell'etichettatura e nella pubblicità non sono inoltre ammessi termini, compresi i termini utilizzati in marchi, o pratiche che possono indurre in errore il consumatore o l'utente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti soddisfano le prescrizioni del presente regolamento.

3. I termini di cui al paragrafo 1 non vanno utilizzati per un prodotto la cui etichetta o pubblicità deve indicare che esso contiene OGM, è costituito da OGM o è derivato da OGM conformemente alle disposizioni comunitarie.

4. Per quanto riguarda gli alimenti trasformati possono essere utilizzati i termini di cui al paragrafo 1:

a) nella denominazione di vendita purché:

  1. gli alimenti trasformati siano conformi all'articolo 19;
  2. almeno il 95 % in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico;
b) soltanto nell'elenco degli ingredienti, a condizione che gli alimenti siano conformi all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e d);

c) nell'elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, purché:

  1. il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca;
  2. contenga altri ingredienti di origine agricola che siano tutti biologici;
  3. gli alimenti siano conformi all'articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e d);
L'elenco degli ingredienti indica quali ingredienti sono biologici.

In caso di applicazione delle lettere b) e c) del presente paragrafo, i riferimenti al metodo di produzione biologico possono comparire solo in relazione agli ingredienti biologici e l'elenco degli ingredienti include un'indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola.

I termini e l'indicazione della percentuale di cui al precedente comma compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni del presente articolo.

6. La Commissione può aggiornare, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, l'elenco dei termini stabiliti nell'allegato.

Articolo 24

Indicazioni obbligatorie

1. Se sono usati i termini di cui all'articolo 23, paragrafo 1:

a) compare sull'etichetta anche il numero di codice di cui all'articolo 27, paragrafo 10, dell'autorità o dell'organismo di controllo cui è soggetto l’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente;

b) compare sulla confezione anche il logo comunitario di cui all'articolo 25, paragrafo 1, per quanto riguarda gli alimenti preconfezionati;

c) quando viene usato il logo comunitario, anche un'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto compare nello stesso campo visivo del logo e prende, se del caso, una delle forme seguenti:

— «Agricoltura UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’UE,

— «Agricoltura non UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi,

— «Agricoltura UE/non UE» quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo.

La succitata indicazione «UE» o «non UE» può essere sostituita o integrata dall’indicazione di un paese nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel paese.

Ai fini della succitata indicazione possono essere omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 2 % della quantità totale, in termini di peso, di materie prime di origine agricola.

La succitata indicazione non figura con colore, dimensioni e tipo di caratteri che le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto.

L'uso del logo comunitario di cui all'articolo 25, paragrafo 1, e l'indicazione di cui al primo comma sono facoltativi per i prodotti importati dai paesi terzi. Tuttavia, se il logo comunitario di cui all'articolo 25, paragrafo 1, figura nell'etichettatura, questa riporta anche l'indicazione di cui al primo comma.

2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono apposte in modo da risultare facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, criteri specifici riguardo alla presentazione, composizione e dimensione delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c).

Articolo 25

Loghi di produzione biologica

1. Il logo comunitario di produzione biologica può essere utilizzato nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.

Il logo comunitario non è utilizzato per i prodotti ottenuti in conversione [Titolo I, art. 2, lettera h «conversione»: la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo, durante il quale sono state applicate le disposizioni relative alla produzione biologica - NdR] e per gli alimenti di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettere b) e c).

2. Loghi nazionali e privati possono essere utilizzati nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento. [p. e. i loghi AIAB, Demetra, ecc. - NdR]

3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, criteri specifici riguardo alla presentazione, composizione, dimensione e forma del logo comunitario.

dalla parte del consumatore

I prodotti biologici si possono vendere, conferire, trasferire sfusi (in contenitori o veicoli non chiusi e sigillati) solo se sono destinati direttamente dal produttore al consumatore finale, oppure ad operatori che sono a loro volta assoggettati al regime di controllo. In tutti gli altri casi gli imballaggi, contenitori o veicoli devono essere chiusi in modo che il contenuto non possa essere sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e a condizione che l'etichetta e/o il documento di trasporto riportino le indicazioni previste dalla normativa generale e dalle disposizioni in materia di agricoltura biologica.

Bacco-DionisoPer quanto riguarda il vino, esistono regole specifiche da conoscere e rispettare. Per le norme comunitarie non esiste il "vino biologico" ma unicamente un "vino da uve da agricoltura biologica". Questo apparente gioco di parole è conseguente all'assenza di norme europee sulla vinificazione biologica da rispettare, per cui la certificazione è riferita alla sola produzione biologica delle uve.
Negli Stati Uniti, al contrario, esiste invece la denominazione "organic wine", cioè un vino fatto con uve biologiche che in cantina sono state vinificate seguendo regole precise.

esempio di certificazione

L'etichettatura dei prodotti biologici deve essere approvata da Enti di certificazione riconosciuti e ciò avviene in conformità al Reg. CE 834/07.
Accanto al logo europeo vanno riportate le indicazioni necessarie per identificare la nazione, il tipo di metodo di produzione, il codice dell’operatore, il codice dell'organismo di controllo preceduto dalla dicitura : Organismo di controllo autorizzato dal Mi.P.A.A.F (ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali)

certificazione biologico

agricoltura integrata

L'agricoltura integrata può rappresentare un compromesso tra l'agricoltura convenzionale e quella biologica. Questo compromesso, però, è più a vantaggio del produttore che del consumatore. I prodotti da agricoltura integrata sono distribuiti con marchi privati di tipo commerciale. Infatti, le normative e le linee guida che regolano l'agricoltura integrata, sono di carattere regionale e dunque non hanno un inquadramento nazionale e nemmeno europeo. La gestione delle produzioni, le regole e i controlli sono su base territoriale o, addirittura associazionistica: i disciplinari di produzione integrata sono definiti dalle Regioni o altri Enti locali, oppure da Associazioni di produttori e i loro requisiti possono differire molto da contesto a contesto.

caffefour_agricoltura_biologica ente certificatore

Questa puntualizzazione non è marginale in quanto il prodotto "da agricoltura biologica", a fronte di un costo maggiore, garantisce il consumatore con una normativa stringente ed uniforme in tutta l'UE. Per esempio, il purea di fragole commercializzato da Carrefour è garantito dal marchio comunitario e dall'ente certificatore (autorizzato dal Ministero dell'Agricoltura francese) AB.

i bio-cosmetici

Comunemente il termine "biologico" è associato al mercato dell'alimentazione, indicando quei cibi prodotti senza l'utilizzo di sostanze chimiche e nel rispetto dei cicli naturali. Tuttavia, il termine "bio" suscita una forte attrattiva nel consumatore e così il "biologico" trova applicazione nei settori più disparati: abbigliamento, edilizia, ristorazione, artigianato e, ovviamente, anche nel mondo della cosmesi.

L'atteggiamento dei consumatori italiani, in particolare delle donne, sta cambiando in quanto ormai diffidano dei prodotti miracolosi che promettono un (effetto) ringiovanimento che, alla prova dei fatti, si dimostra illusorio. D'altra parte, è in crescita la convinzione che si possa rallentare l'invecchiamento e mantenere la pelle sana. Per questo sempre più spesso è richiesto il consiglio del dermatologo o del farmacista sui prodotti da usare.
Da queste premesse deriva una trasformazione nei canali di vendita dei cosmetici: le vendite nella grande distribuzione sono in rallentamento ed è in difficoltà anche il canale della profumeria, mentre è in crescita quello della farmacia, dove gli italiani trovano prezzi intermedi e possono contare sul consiglio del farmacista. Tuttavia, le vecchie lusinghe promesse dai cosmetici, sono progressivamente sostituite dal canto di nuove sirene: un numero sempre crescente di italiani si lascia sedurre dai cosmetici naturali o biologici... molte aziende cosmetiche, anche rilevanti multinazionali, pianificano le nuove strategie di marketing , che riempiono pagine di riviste, puntando su aggettivi di provata attrattiva quali "naturale" o "biologico".

In realtà, in Italia, l'80% dei prodotti che si definiscono "verdi" o "bio" lo sono solo di nome: di naturale o biologico hanno soltanto il packaging. Anche le grandi Case cosmetiche, "convinte" dal naturale, propongono linee che sottolineano le valenze di formule "naturali"» e di "antichi metodi". Ne deriva che la maggior parte degli italiani, in erboristeria, in profumeria o anche in farmacia, credono di acquistare cosmetici naturali o bio, che in realtà sono prodotti normali. Questa situazione deriva dall'assenza di una legislazione specifica, ed il cui unico riferimento è la legge dei cosmetici.

L'obiettivo sarebbe un "marchio" europeo (in Inghilterra, Germania e Francia esistono già regole specifiche) o almeno uno standard di qualità universalmente condiviso in tutti i Paesi Ue. Questa regolamentazione renderebbe più trasparente un settore in espansione in cui l'inganno è, purtroppo, molto frequente. Il consumo di cosmetici nel nostro Paese, infatti, ha raggiunto quota 8500 milioni di euro nel 2004, ma un italiano su tre (30,5%) lamenta reazioni avverse provocate da prodotti di bellezza, quasi sempre dovute ad una scelta sbagliata dei trattamenti.

Secondo una proposta del CCPB (Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici), che ricalca la direttiva per i prodotti bioagricoli, nei cosmetici biologici i prodotti naturali o di origine naturale dovranno costituire almeno il 95% in peso del totale ingredienti (acqua inclusa); è ammesso un 5% massimo di additivi sintetici.
E' poi prevista la distinzione tra "cosmetico biologico" (almeno il 95% in peso di prodotti biologici) e 'cosmetico con ingredienti biologici' (almeno il 70% in peso di prodotti biologici).

Tra gli altri obblighi quello di elencare ed evidenziare in etichetta gli ingredienti bio, di non usare Ogm e radiazioni ionizzanti, e di stoccare i prodotti in locali dedicati.

E' importante comunque sottolineare che il cosmetico biologico nasce per soddisfare l'esigenza dei consumatori che credono nelle virtù e nelle proprietà delle piante ma non è da considerarsi più o meno efficace o sicuro rispetto al cosmetico convenzionale. E' però indicato per chi ha la pelle particolarmente sensibile, oppure è allergico ad alcuni componenti, come il nichel.


prodotti alimentari1 prodotti dietetici2 integratori alimentari3 4 probiotici5 gingko biloba6 iperico: medicinale e prodotto erboristico7 chitosano: pubblicità ingannevole8 prodotti cosmetici9 regolamentazione per la produzione del miele10 metafisica e fiori di Bach11 camomilla e normativa12 il sapone di Marsiglia13 filtri solari14 henne: in tutte le erboristeria15 melatonina e ritmi circadiani16
HOME PAGE HOME PAGE

Marcello Guidotti, copyright 2006-2009-2010-2011
questa pagina può essere riprodotta su qualsiasi supporto o rivista purché sia citata la fonte e l'indirizzo di questo sito (ai sensi degli artt. 2575 e 2576 cc. Legislazione sul diritto d'autore). Le fotografie sono tratte da siti web e sono, o possono ritenersi, di pubblico dominio purché utilizzate senza fini di lucro. Le immagini di prodotti presenti nel sito hanno unicamente valenza esemplificativa oltre che, eventualmente, illustrare messaggi fuorvianti e non vi è alcun richiamo diretto o indiretto alla loro qualità e/o efficacia il cui controllo è affidato alle autorità regolamentatorie.