alimenti per uso umano (generalità)

L'EHPM (European Federation of Associations of Health Product Manufacturers, Federazione Europea delle Associazioni dei Produttori di Prodotti Salutistici), ha proposto una definizione secondo la quale gli alimenti sono:

"Sostanze solide o liquide, lavorate, semilavorate o crude, assunte al fine di:

L'alimento non ha bisogno di essere identificato come tale, ma deve portare, in etichetta, tutte le indicazioni disposte Dlgs 23 giugno 2003, n. 181 che attua la direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

Una sostanziale differenza tra gli alimenti ed i medicinali, è che i primi non possono essere tossici ai dosaggi del consumo usuale. Al contrario, per i medicinali sono accettabili degli effetti tossici, purché l'indice terapeutico sia favorevole, ed a patto che gli eventuali effetti collaterali siano chiaramente evidenziati nei fogli illustrativi.

etichetta dei prodotti alimentari

L'etichettatura è il mezzo tramite il quale il consumatore viene messo in grado di distinguere, al di fuori del particolare circuito commerciale (negozio, farmacia), se un certo prodotto è un alimento oppure un medicinale.

Per legge l'etichettatura è l'insieme di tutte le menzioni, indicazioni, marchi, immagini, simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che si trovano sull'imballaggio, su un'etichetta applicata, sui cartelli o fascette legati al prodotto.

Come detto, l'etichettatura degli alimenti, la loro presentazione e la relativa pubblicità è disciplinata dalla Direttiva 2000/13/CE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.167 del 21 luglio 2003, il cui scopo è quello di garantire la trasparenza delle informazioni riguardanti i prodotti esposti in vendita.
Tra i miglioramenti apportati alla precedente normativa (la 112/1979/CEE, già sottoposta a numerose modifiche), da sottolineare l'abrogazione della cosiddetta regola del "25%" che rendeva non obbligatoria l'indicazione della composizione dei singoli ingredienti se questi non superavano la suddetta percentuale.

L'etichetta deve contenere:

a) la denominazione di vendita;
[si tratta del nome previsto per legge su alcuni prodotti (olio extra vergine di oliva, miele, farina tipo 1, ecc.) oppure del nome usato per consuetudine (passata di pomodoro, maionese, ecc.). Non si può sostituire con un nome di fantasia: si può dare il nome "pelatissimo", "supersottilette", ecc. ma bisogna sempre specificare che si tratta di pomodori pelati e formaggio fuso a fette. Inoltre, la legge prevede che il prodotto possa chiamarsi in un determinato modo solo se possiede particolari caratteristiche di qualità (es. "nettare di frutta" soltanto una bevanda che contiene almeno il 25-50% di frutta)]
b) l'elenco degli ingredienti;
[la dicitura ingredienti è seguita da tutte le sostanze utilizzate per la preparazione del prodotto, compresi gli additivi, indicate in ordine di peso decrescente]
c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;
[è indicata in litri, centilitri, millilitri, chilogrammi o grammi e le abbreviazioni sono sempre in lettere minuscole, tranne che per il litro]
d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
[il primo, indicato con "da consumarsi preferibilmente entro la fine di" è piuttosto un consiglio: il prodotto è sicuramente buono fino alla data riportata, ma si può usare anche dopo - non porre in vendita - senza rischi per la salute
La dicitura "da consumarsi entro" indica che i prodotti non possono essere venduti dopo che si è superata la data indicata. La data di scadenza non è prevista per prodotti con contenuto alcolico di almeno 10°, per l'aceto, per la frutta e verdura fresca a meno che non siano sbucciati o tagliati]

e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;
f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
i) le modalita' di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
[es. zuppa in scatola da diluire, oppure purè liofilizzato da ricostruire con acqua e sale]
l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;
m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto;
m-bis) la quantita' di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall'art. 8.

Un prodotto con etichetta irregolare non può rimanere in vendita, ma dev'essere ritirato e restituito al fornitore. Tutti gli operatori della filiera (produttori, grossisti, dettaglianti) sono tenuti al controllo della conformità delle etichette: nel caso di un'etichetta non conforme che resta in commercio, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata sia al produttore, sia al grossista, sia al dettagliante.

L'etichettatura nutrizionale (cioè le informazioni sulle caratteristiche nutrizionali degli alimenti, quali apporto energetico, proteico, lipidico, glucidico, ecc.) è facoltativa (art.1, comma 2 del D. L.vo 77/93.). Essa diventa obbligatoria (la direttiva che la regolamenta è la 90/496/CEE) quando un'informazione nutrizionale figura in etichetta o nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari (art.1, comma 3 del D. L.vo 77/93.).

L'etichetta nutrizionale è dunque obbligatoria per quei prodotti che dichiarano caratteristiche particolari dal punto di vista nutritivo (per esempio "a basso contenuto calorico", "vitaminizzato", "ricco in fibra").

Nel caso sia presente l'etichetta nutrizionale, questa deve soddisfare a precisi criteri indicati dalla legge:

Nonostante sia stato compiuto qualche passo in avanti rispetto al passato, rimane ancóra molto da fare: rendere più chiare le indicazioni riportate (non tutti, infatti, conoscono il significato delle sigle presenti sulle etichette); poi, consentire agli acquirenti, particolarmente i genitori, di conoscere le caratteristiche nutrizionali dei prodotti per un'alimentazione più sana ed equilibrata.

etichetta e consumatori

Secondo una ricerca condotta dalla società Astra-Demoskopea (2004) su un campione rappresentativo della popolazione italiana di 1.000 persone tra i 14 ed i 79 anni, i consumatori possono raggrupparsi in cinque classi.

sondaggio per l'etichetta degli alimenti

pubblicità

mela senza... melaLa legge vieta di pubblicizzare un prodotto vantandone caratteristiche particolari che sono comuni a tutti i prodotti analoghi. Per esempio, non si può scrivere sull'etichetta dei pomodori pelati "senza conservanti né coloranti" in quanto la legge vieta l'utilizzo di questi additivi in tutti i pomodori pelati. E' vietato anche vantare particolari azioni preventive o curative per un prodotto alimentare: queste informazioni sono riservate per legge ai prodotti dietetici, ai prodotti per l'infanzia, alle acque minerali e ad altri prodotti regolamentati da particolari e specifiche disposizioni. Questo significa che in mancanza della necessaria autorizzazione come prodotto dietetico, si può vendere un prodotto privo di glutine senza indicare però: "idoneo nei casi di celiachia". Un'altra regola è che se in etichetta si descrivono particolari proprietà nutrizionali di un prodotto, deve sempre essere inserita la tabella nutrizionale. Cioè se si pubblicizza un prodotto "ad alto contenuto di vitamina C", per legge occorre inserire la tabella nutrizionale che attesti l'effettivo contenuto della vitamina.

Per i prodotti ortofrutticoli, la legge prevede che sugli imballaggi o comunque ben esposti al pubblico nella vendita al dettaglio, devono essere riportate obbligatoriamente la varietà del prodotto, la categoria di qualità e il luogo di provenienza (indicazioni quasi sempre disattese particolarmente nei mercati rionali).

osservazione
Durante il maggior rischio di carne affetta dalla cosiddetta sindrome "della mucca pazza", la pubblicità di Mc Donalds, di Coop e Mellin, assicurava carne senza la BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy). I periti dell'antitrust hanno censurato questa pubblicità come ingannevole in quanto è scientificamente impossibile fornire una simile garanzia.

una prelibatezza...

chele di granchioImmaginate un prodotto costituito da carne macinata, impanata e con un osso di pollo inserito in modo da preparare una sorta di spiedino. Probabilmente se ve lo proponessero in una confezione con la scritta "cosciotti di pollo panati e surgelati" non lo acquistereste; però, moltissimi consumatori acquistano le "chele di granchio panate e surgelate"...

Quella che vedete nella foto a destra, si riferisce ad una confezione che costituiva una pubblicità ingannevole. In effetti, l'etichetta descrive correttamente la composizione del prodotto, destinato verosimilmente a quel 26 per cento di consumatori del tutto disinteressati alle etichette!
E per i consumatori neo esteti e minimalisti marginali, le informazioni al consumatore possono essere anche più stringate, come per esempio (su Internet, Papillon): "Surimi, nella caratteristica forma delle chele di granchio, avvolto da una deliziosa e croccante panatura. Da preparare in padella o nella friggitrice".

Nonostante la correttezza dell'etichettatura, l'AGCM ha giudicato questa confezione come pubblicità ingannevole in quanto il prodotto non contiene parti ommestibili a base di granchio. Ma le chele, almeno quelle, sono vere oppure sono un'imitazione?

etichette sui succhi di frutta

I succhi di frutta sono uno dei prodotti presenti in erboristeria. Anche per questi, è importante leggere attentamente l'etichetta, su cui è obbligatorio indicare la composizione della bevanda. In tal modo è possibile capire se si tratta di un succo costituito esclusivamente da frutta, oppure di una bevanda con piccole percentuali di frutta, o di una bevanda frizzante che non ne contiene affatto. Di séguito è proposto un riepilogo sintetico.

succo di frutta

La legge comunitaria, ha abrogato l'articolo 9 della legge 286/1961 che vieta di colorare le bevande analcoliche vendute come bibite di fantasia, se non contengono almeno il 12% di succo di agrumi.

L’eventuale indicazione o raffigurazione di un ingrediente non utilizzato costituiscono frode in commercio, punita a norma del codice penale, perché si pone in evidenza la presenza di una sostanza assente.
Le sostanze aromatizzanti, dunque, non danno alcun diritto a riportare in etichetta l'immagine di un frutto o l’estratto di una pianta di cui viene richiamato il sapore.

certificazione Kosher

Il termine kosher è una parola ebraica che significa consentito, conforme alla legge, e la cui applicazione derivante dalla lettura della Bibbia (vedi Deuteronomio 14, 3-20), fissa l'insieme di regole religiose (Kosheruth) che governano la nutrizione degli Ebrei osservanti.

Mc Donald's Kosher

La cucina ebraica Kosher, per esempio, non ammette gli animali definiti impuri (quelli con lo zoccolo o l'unghia fissi, o che non ruminano), animali marini senza squame e senza pinne (quindi non sono consentiti crostacei né molluschi), uccelli rapaci e rettili, animali che strisciano per terra (o vivono nella terra - NdR) come talpa, topo e ogni specie di sauri. Tra gli insetti alati sono esplicitamemente permessi grilli, locuste e cavallette.
Inoltre, non è ammesso il contatto tra carne e latticini; gli animali devono essere uccisi con un netto taglio alla gola ed oltre ad assicurare una morte non dolorosa, deve essere garantito il totale dissanguamento in modo che sia assente qualsiasi traccia di sangue. Il macellaio, dotato di licenza fornita dai rabbini, deve seguire regole specifiche in quanto ogni animale non macellato secondo le regole è impuro e dunque illecito.

Ovviamente, seguire le complesse procedure di preparazione del cibo secondo le leggi religiose sarebbe impraticabile giacché le esigenze lavorative costringono spesso a pasti fuori casa, pertanto è nata la necessità di prodotti pronti al consumo e con certificazione Kosher.
Tale certificazione - che non è regolamentata da legge dello Stato - è applicata ad una grande varietà di prodotti, dagli ingredienti da cucina come l'olio d'oliva ad alimenti confezionati, fino ai prodotti dietetici. Essa viene rilasciata da apposite associazioni Rabbiniche, che si avvalgono anche della collaborazione di esperti, ed è indicata sul prodotto da un apposito simbolo o dicitura che identifica il Rabbino certificatore.

esempi di certificazione Kosher
Alcuni esempi di certificazione Kosher apposti sulla confezione del prodotto.

Perché un prodotto sia certificato Kosher, è necessario che esso soddisfi rigorosissimi standard di qualità e che tutte le procedure di produzione e confezionamento nonché ogni singolo ingrediente utilizzato nella sua preparazione siano conformi alle restrittive leggi del Kosheruth. Il rispetto di queste regole è periodicamente verificato da esperti sul luogo di produzione e la certificazione (che ha una scadenza e va periodicamente ripetuta) può essere revocata in qualsiasi momento.

L'estrema rigidità di queste norme ha reso la certificazione Kosher una sorta di marchio di qualità riconosciuto in tutto il mondo.
Il mercato dei prodotti certificati kosher non è costituito solo da Ebrei che osservano le norme del Kosheruth ma anche da mussulmani e milioni di individui con particolari esigenze alimentari o che soffrono di intolleranza al lattosio.
In alcuni paesi come gli Stati Uniti, infatti, i maggiori consumatori di prodotti Kosher non sono Ebrei, ma persone di qualsiasi religione che individuano in tale marchio una garanzia di genuinità e qualità: ogni anno si consumano prodotti certificati Kosher per oltre 150 miliardi di dollari solo negli Stati Uniti ed il loro consumo continua ad aumentare sia in Europa che in Israele.

Sulla base di questi riscontri, tra gli esperti di marketing si è diffusa la convinzione che con la certificazione kosher i clienti si sentono tranquilli, perché i prodotti vengono controllati per garantire alti standard di qualità. Questo significa che gli alimenti destinati ai consumatori, gli ingredienti per la lavorazione industriale, i prodotti a marchio privato, se accompagnati dalla certificazione kosher vedono migliorare l'immagine del marchio (se presente) e comunque espandono la loro quota di mercato. Così, sono sempre più numerose le aziende (per es. Barilla, Olio Sasso, Ferrarelle spa, Coca-Cola, ecc.) che hanno certificato parte della loro produzione per consentire alle persone di religione ebraica e non come molti vegetariani di alimentarsi secondo i dettami del loro culto.

consumatori prodotti KosherUn'indagine di vendita integrata condotta in 2001 negli Usa ha mostrato che la maggior parte dei consumatori Kosher è ebrea (44%) ed è seguita da un secondo gruppo di consumatori (27%) che sono interessati a cosa mangiano e credono che i prodotti kosher siano migliori a causa della verifica indipendente garantita da detta certificazione. Altri consumatori sono mussulmani e altri ancóra sono compresi tra avventisti del settimo giorno e coloro che richiedono una dieta specifica come l'intollerante al lattosio e i vegani.

Il numero di consumatori Kosher è aumentato da 6 milioni del 1988 a oltre 10.5 milioni nel 2002. Si stima che che i consumatori siano globalmente oltre 14 milioni.
Secondo un rapporto (luglio 2003) rilasciato dal Dipartimento del Commercio delle Filippine il valore del mercato Kosher al dettaglio è 150 miliardi di dollari Usa con un tasso di crescita, costante dal 1984, del 15% all'anno.
Un rapporto di CBS Marketwatch (2002) ha stimato l'intero mercato Kosher ad oltre 570 mld di dollari usa.

Altri dati che evidenziano l'interesse per questo mercato sono i seguenti:

bomba calorimetrica

le energie consumate dagli esseri viventi (regno animale) si rigenerano dall'energia che acquisita attraverso il cibo. Gli elementi nutrienti che costituiscono l'alimentazione dell'uomo si classificano in tre categorie: Molti dei cibi con cui l'uomo si alimenta contengono tutti e tre i gruppi nutritivi in diverse quantità. Per definire il contenuto di energia di un dato alimento si usa uno strumento chiamato bomba calorimetrica, nel quale si brucia un campione ben definito di cibo e se ne misura il calore prodotto.

bomba calorimetricaLa misurazione ottenuta dalla cosiddetta bomba calorimetrica è eseguita bruciando un piccolo campione in un contenitore rigido ben isolato termicamente (adiabatico), contenente una piccola camera di combustione circondata da acqua. Nella camera di combustione viene bruciato il campione di cibi in presenza di un eccesso di aria. Durante il processo di combustione l'energia termica che si sviluppa viene trasferita all'acqua producendovi un aumento di temperatura. Per il principio di conservazione dell'energia il contenuto energetico del cibo può essere determinato misurando l'aumento di temperatura dell'acqua. I prodotti della combustione sono CO2 e H2O, proprio le sostanze prodotte dalle reazioni chimiche nel corpo umano per cui l'energia che viene determinata è la stessa che si sviluppa nel corpo.

Il contenuto medio di energia dei tre componenti base del cibo è di 16,8 J/g per i carboidrati, 16,8 J/g per le proteine e 37,8 J/g per i grassi. L'organismo metabolizza questi tre componenti in quantità differente e precisamente il 95,5 % per i carboidrati, il 77,5 % per le proteine ed il 97,7 % per i grassi.

Supponiamo di avere quattro biscotti del peso complessivo di 60 grammi, il cui contenuto in grassi, proteine, glucidi sia ripartito come nella tabella seguente:

calcolo caloricoDai dati riportati in tabella si ricava che quattro biscotti del peso complessivo di 60 grammi equivalgono a 1088 J e forniscono un apporto calorico di 1037 J

Informazioni sugli alimenti ai consumatori e responsabilità del produttore Regolamento UE 1169/2011

la strada per l'inferno...E' piuttosto conosciuto il proverbio: La strada dell'inferno è lastricata di "buone intenzioni"
... un modo per giustificare un cattivo risultato, originato dal tentativo di operare per il meglio.

La legislazione in materia alimentare ha visto diverse modifiche (a livello comunitario e poi in fase di recepimento nazionale) finalizzate ad assicurare una sicurezza degli alimenti sempre maggiore con una conseguente maggior tutela del consumatore finale. Questo obiettivo è stato perseguito operando su due fronti: 1 - aumentando i controlli sui prodotti alimentari e definendo le responsabilità degli operatori del settore; 2 - tutelando il consumatore, con le informazioni riguardanti i prodotti alimentari.

L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari è regolata da diversi provvedimenti legislativi; ultimo dei quali è la ricordata Direttiva europea 2000/13 successivamente recepita a livello nazionale con il D.lgs 181/2003. Questa Direttiva, nel 2014, sarà sostituita dal Regolamento UE n. 1169/2011 , relativo alla "fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori", che riforma la precedente disciplina europea.

Con il Reg. UE n. 1169/2011, è stata data un'organizzazione sistematica alle norme relative alle informazioni sui prodotti alimentari, così da permettere al consumatore di operare scelte consapevoli nell'acquisto dei prodotti alimentari; come risultato si potrebbe (il condizionale è d'obbligo in quanto il consumatore deve avere un comportamento attivo. cfr. paragrafo "etichetta e consumatori") aumentare il livello di protezione della salute e gli interessi del consumatore.

Per permettere al consumatore di avere un comportamento attivo, occorre offrirgli una comunicazione idonea a fornire informazioni sulla salute, sull'uso sicuro dell'alimento e sulle caratteristiche nutrizionali. Per questo, il Regolamento dispone che tali informazioni devono essere "leali", cioè non devono indurre in errore il consumatore in merito alle caratteristiche del prodotto (quali: natura, identità, proprietà, composizione, quantità, metodo di produzione o di fabbricazione), non attribuendo all'alimento effetti o proprietà che lo stesso non possiede, tali da differenziarne quelle caratteristiche che sono presenti in alimenti analoghi. Questa, in effetti è una "buona intenzione", ma di dubbia efficacia pratica: due confezioni di pelati possono sempre risultare differenti al consumatore per il marchio e la confezione.

Le informazioni devono essere altresì "chiare", facilmente "comprensibili" e non devono attribuire all'alimento la proprietà di prevenire trattare o guarire malattie umane. Anche questa è una "buona intenzione", perché esiste sempre il concetto di favorire il benessere.

La novità più rilevante introdotta dal citato Regolamento si trova nel rendere obbligatorie le indicazioni nutrizionali che prima erano facoltative. Dette indicazioni sono considerate un modo per fornire ai consumatori una maggiore consapevolezza verso le proprie scelte. Anche qui abbiamo "buone intenzioni", perché se il prezzo unitario (per kg o litro di prodotto) rende agevole il confronto tra due prodotti uguali (perlomeno agli occhi del consumatore), il confronto fra due etichette nutrizionali apposte su due prodotti con prezzo unitario differente non possono che condurre il consumatore ad un atto di fede...

Il Regolamento, inoltre, interviene anche sulle nanoscienze e sulle nanotecnologie: prevedendo che la presenza di nanomateriali debba essere segnalata in etichetta e che gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati debbano essere chiaramente indicati nell'elenco apposito degli ingredienti.
Non manca un'importante svolta in materia di tracciabilità degli alimenti. E' fatto obbligo per tutti gli alimenti, di riportare in etichetta l'origine degli alimenti e dei loro ingredienti primari (art. 26). In precedenza tale obbligo era previsto esclusivamente per frutta, verdura, miele, olio di oliva, carne fresca bovina e in tutti i casi in cui si poteva configurare un potenziale inganno per il consumatore.

Il nuovo Regolamento, insomma, nelle intenzioni contribuisce indubbiamente ad una maggior tutela del consumatore per quanto attiene l'acquisto dei prodotti alimentari. Da'ltra parte, il consumatore dovrà leggere attentamente le etichette degli alimenti e sempre meno potrà dirsi non informato sugli stessi: uomo avvisato, mezzo salvato... se poi non mi dai ascolto, il problema è tuo!

Però, sostemere che il problema della scelta consapevole è scaricato sul consumatore, sarebbe riduttivo perché - come abbiamo visto - al tema dell'informazione del consumatore è legata la responsabilità dell'operatore del settore alimentare in merito a due aspetti: la sicurezza dei prodotti alimentari immessi in commercio ed il rispetto delle informazioni previste dalla normativa sull'etichettatura.

Le norme sopra richiamate fanno salve la disciplina in materia di responsabilità da prodotto difettoso, di cui alla direttiva 85/374/CEE, che può quindi trovare attuazione anche relativamente alla categoria del prodotto alimentare.


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